Art. 3 Sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete 1. Nell'ambito delle attivita' di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") e del relativo programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza, la Regione istituisce il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete. 2. Il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete, gestito dalla struttura competente della Giunta regionale, e' costituito dall'insieme di tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, in formato vettoriale e geo-referenziato, idoneo a rappresentare il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture di rete presenti nel sottosuolo. 3. Sono in ogni caso parte integrante del sistema informativo di cui al comma 1: a) la cartografia georeferenziata delle reti e infrastrutture con annesse caratteristiche; b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attivita' e degli eventuali ritardi; c) il quadro degli interventi approvati e in fase di attivazione, con la relativa tempistica. 4. Il sistema informativo di cui al comma 1, e' aggiornato e coordinato con il catasto regionale degli impianti di cui all'art. 5 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione). 5. Il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete e' parte integrante del sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e del sistema informativo regionale di cui all'art. 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza) e si conforma alle regole, agli standard e alle disposizioni ivi previste.