Art. 3 
 
                   Sistema informativo del catasto 
                    delle infrastrutture di rete 
 
  1. Nell'ambito delle attivita'  di  cui  alla  legge  regionale  26
gennaio 2004, n. 1  (Promozione  dell'amministrazione  elettronica  e
della societa'  dell'informazione  e  della  conoscenza  nel  sistema
regionale. Disciplina della "Rete telematica  regionale  toscana")  e
del relativo programma regionale per  la  promozione  e  lo  sviluppo
dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e
della conoscenza, la Regione istituisce il  sistema  informativo  del
catasto delle infrastrutture di rete. 
  2. Il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete,
gestito  dalla  struttura  competente  della  Giunta  regionale,   e'
costituito  dall'insieme  di  tavole,  mappe,  planimetrie  e   altri
documenti,  in  formato  vettoriale  e  geo-referenziato,  idoneo   a
rappresentare il posizionamento e il dimensionamento delle  reti  per
il trasporto e la distribuzione dei  servizi  pubblici  di  interesse
economico generale  e  di  altre  eventuali  infrastrutture  di  rete
presenti nel sottosuolo. 
  3. Sono in ogni caso parte integrante del  sistema  informativo  di
cui al comma 1: 
    a) la cartografia georeferenziata delle reti e infrastrutture con
annesse caratteristiche; 
    b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del  tipo
di  lavoro,  delle  caratteristiche  tecniche   dello   stesso,   dei
responsabili, della durata delle attivita' e degli eventuali ritardi; 
    c) il quadro degli interventi approvati e in fase di attivazione,
con la relativa tempistica. 
  4. Il sistema informativo di  cui  al  comma  1,  e'  aggiornato  e
coordinato con il catasto regionale degli impianti di cui all'art.  5
della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di
impianti di radiocomunicazione). 
  5. Il sistema informativo del catasto delle infrastrutture di  rete
e' parte integrante del sistema informativo geografico  regionale  di
cui alla legge regionale 10  novembre  2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio) e del sistema informativo  regionale  di  cui
all'art. 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre  2009,  n.  54
(Istituzione  del  sistema  informativo  e  del  sistema   statistico
regionale. Misure per il coordinamento  delle  infrastrutture  e  dei
servizi per lo sviluppo  della  societa'  dell'informazione  e  della
conoscenza)  e  si  conforma  alle  regole,  agli  standard  e   alle
disposizioni ivi previste.