Art. 4 
 
                        Obblighi informativi 
 
  1.  Ai  fini  dell'istituzione  e  dell'aggiornamento  del  sistema
informativo del catasto delle infrastrutture di  rete,  i  comuni,  i
soggetti  pubblici  e  le  aziende  che  svolgono  servizi  pubblici,
detentori  delle  informazioni  di  cui  all'art.   3,   le   rendono
disponibili nel suddetto sistema informativo, senza oneri  aggiuntivi
e secondo le modalita' definite nell'atto di cui all'art. 6, comma 1. 
  2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  i  titolari  e  i  gestori  di
infrastrutture di rete presentano alla Regione, nel formato  in  loro
possesso e senza oneri  aggiuntivi,  secondo  le  modalita'  definite
nell'atto di cui all'art. 6, comma 1,  la  mappatura  georeferenziata
vettoriale della rete o  infrastruttura  gestita,  con  l'indicazione
delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa. 
  3. I soggetti di cui ai commi  1  e  2,  sono  tenuti  al  costante
aggiornamento delle informazioni conferite, di  cui  sono  detentori,
secondo le modalita' definite nell'atto di cui all'art. 6,  comma  1,
in caso di interventi di estensione della rete o di apertura di nuovi
impianti. 
  4. A condizione che siano adempiuti gli obblighi informativi di cui
al comma 1 e ferma restando la tutela della sicurezza delle reti e la
relativa normativa, la Regione  rende  disponibili  le  informazioni,
contenute nel sistema informativo di cui all'art. 3,  ai  comuni,  ai
soggetti pubblici e  alle  aziende  che  svolgono  servizi  pubblici,
detentori delle informazioni di cui all'art.  3,  limitatamente  alle
infrastrutture di rete che insistono sul loro territorio, secondo  le
modalita' definite nell'atto di cui all'art. 6, comma 1.