Art. 5 
 
                 Accesso ai finanziamenti e sanzioni 
 
  1. Per i soggetti pubblici e per i soggetti privati di cui all'art.
4, l'attuazione delle disposizioni della presente  legge  costituisce
criterio preferenziale per l'accesso ai finanziamenti previsti  dalla
l.r. 1/2004 e, in particolare, dal programma di cui all'art. 7  della
stessa l.r. 1/2004. 
  2.  In  caso  di  inosservanza,  incompletezza  o  inesattezza  nel
rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, la Regione  stabilisce  un
termine  per  adempiere,  non  inferiore  a  trenta  giorni;  decorso
inutilmente il termine, la Regione applica una sanzione da 5,00  euro
a 15,00 euro per ogni metro lineare  di  rete  o  infrastruttura  del
sottosuolo.