Art. 5 Accesso ai finanziamenti e sanzioni 1. Per i soggetti pubblici e per i soggetti privati di cui all'art. 4, l'attuazione delle disposizioni della presente legge costituisce criterio preferenziale per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 e, in particolare, dal programma di cui all'art. 7 della stessa l.r. 1/2004. 2. In caso di inosservanza, incompletezza o inesattezza nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, la Regione stabilisce un termine per adempiere, non inferiore a trenta giorni; decorso inutilmente il termine, la Regione applica una sanzione da 5,00 euro a 15,00 euro per ogni metro lineare di rete o infrastruttura del sottosuolo.