Art. 6 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1.  La  Giunta  regionale,   con   propria   deliberazione,   entro
centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
disciplina  modalita',  criteri  e   procedure   per   l'istituzione,
l'implementazione  e  l'aggiornamento  del  sistema  informativo  del
catasto delle  infrastrutture  di  rete  e  definisce  le  specifiche
tecniche relative alle informazioni,  il  contenuto  dei  dati  e  le
modalita' di metadatazione. 
  2. Al fine di favorire l'acquisizione di informazioni relative alle
infrastrutture  di  rete,  la  Regione  promuove  l'introduzione   di
clausole specifiche nell'ambito dei contratti  con  i  titolari  e  i
gestori di infrastrutture di rete e con gli altri soggetti coinvolti. 
  3. Nelle more  dell'istituzione  del  sistema  informativo  di  cui
all'art. 3 e dell'approvazione  dell'atto  di  cui  al  comma  1,  la
Regione promuove intese e puo' attivare percorsi  di  sperimentazione
con i comuni, i soggetti pubblici e le aziende che  svolgono  servizi
pubblici, detentori delle informazioni di cui all'art. 3. 
  4. Entro un anno dall'adozione della deliberazione di cui al  comma
1, i soggetti di cui all'art. 4 conferiscono i dati e le informazioni
in loro possesso per l'implementazione del  sistema  informativo  del
catasto delle infrastrutture di rete. 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 13 aprile 2015 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 25 marzo 2015. 
  (Omissis)