Art. 6 Disposizioni di attuazione 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina modalita', criteri e procedure per l'istituzione, l'implementazione e l'aggiornamento del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete e definisce le specifiche tecniche relative alle informazioni, il contenuto dei dati e le modalita' di metadatazione. 2. Al fine di favorire l'acquisizione di informazioni relative alle infrastrutture di rete, la Regione promuove l'introduzione di clausole specifiche nell'ambito dei contratti con i titolari e i gestori di infrastrutture di rete e con gli altri soggetti coinvolti. 3. Nelle more dell'istituzione del sistema informativo di cui all'art. 3 e dell'approvazione dell'atto di cui al comma 1, la Regione promuove intese e puo' attivare percorsi di sperimentazione con i comuni, i soggetti pubblici e le aziende che svolgono servizi pubblici, detentori delle informazioni di cui all'art. 3. 4. Entro un anno dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 4 conferiscono i dati e le informazioni in loro possesso per l'implementazione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 13 aprile 2015 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 2015. (Omissis)