Art. 12 Sostituzione dell'art. 11 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 11 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Quadro strutturale). - 1. Il quadro strutturale definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del piano sotto i profili insediativo, paesaggistico ed infrastrutturale, assumendo a riferimento per la sostenibilita' ambientale del piano le indicazioni e le prescrizioni dei piani di bacino. 2. A questi fini stabilisce, con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'art. 9, obiettivi di pianificazione, di qualita' paesistica nonche' prestazioni ambientali a valere per la pianificazione di livello sottordinato. 3. Il quadro strutturale prevede, altresi', sulla base delle pertinenti articolazioni territoriali e tematiche: a) la disciplina di tutela, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del paesaggio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti territoriali che lo costituiscono; b) le indicazioni sulla suscettivita' d'uso del territorio, con specificazione degli obiettivi da perseguire, delle funzioni compatibili e dei criteri per la disciplina degli interventi; c) per quanto di livello regionale, le indicazioni per la localizzazione delle infrastrutture per la mobilita', l'approvvigionamento energetico, delle discariche, degli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonche' delle strutture della grande distribuzione commerciale; d) il sistema della portualita' commerciale e la localizzazione dei porti turistici; e) la localizzazione dei servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo, ricreativo e fieristico. 4. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, il quadro strutturale puo' individuare ambiti, aree ed interventi di interesse regionale i cui progetti sono promossi, adottati ed approvati dalla Regione mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 16-bis ovvero mediante accordo di pianificazione di cui all'art. 57. 5. Il PTR puo' demandare al PTGcm e al PTC provinciale l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui al comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso. 6. Il quadro strutturale puo' contenere altresi' linee guida, atti di indirizzo e di coordinamento, indicazioni di carattere propositivo, normativo ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna per la pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale, nonche' eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore, specificando il rispettivo livello di efficacia ai sensi dell'art. 13. 7. Le norme del PTR traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'art. 13 ed i margini di flessibilita' delle relative indicazioni. 8. Il PTR costituisce sede di sostituzione, unificazione ed aggiornamento dei piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni.».