Art. 12 
 
           Sostituzione dell'art. 11 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 11 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Quadro strutturale). - 1. Il quadro strutturale definisce
le strategie complessive, gli indirizzi e  le  azioni  finalizzati  a
conseguire gli obiettivi  del  piano  sotto  i  profili  insediativo,
paesaggistico ed infrastrutturale, assumendo  a  riferimento  per  la
sostenibilita' ambientale del piano le indicazioni e le  prescrizioni
dei piani di bacino. 
  2.  A  questi  fini  stabilisce,  con   riferimento   agli   ambiti
territoriali di cui  all'art.  9,  obiettivi  di  pianificazione,  di
qualita' paesistica nonche' prestazioni ambientali a  valere  per  la
pianificazione di livello sottordinato. 
  3. Il  quadro  strutturale  prevede,  altresi',  sulla  base  delle
pertinenti articolazioni territoriali e tematiche: 
  a)  la  disciplina  di  tutela,  salvaguardia,   valorizzazione   e
fruizione del paesaggio in ragione dei differenti valori espressi dai
diversi contesti territoriali che lo costituiscono; 
  b) le indicazioni sulla suscettivita'  d'uso  del  territorio,  con
specificazione  degli  obiettivi  da   perseguire,   delle   funzioni
compatibili e dei criteri per la disciplina degli interventi; 
  c)  per  quanto  di  livello  regionale,  le  indicazioni  per   la
localizzazione    delle    infrastrutture    per    la     mobilita',
l'approvvigionamento energetico,  delle  discariche,  degli  impianti
ecologici, tecnologici e  speciali,  nonche'  delle  strutture  della
grande distribuzione commerciale; 
  d) il sistema della portualita' commerciale e la localizzazione dei
porti turistici; 
  e) la localizzazione dei servizi  di  scala  regionale  quali  sedi
universitarie  e  grandi  impianti  di  tipo  ospedaliero,  sportivo,
ricreativo e fieristico. 
  4. Con riferimento ai contenuti  di  cui  al  comma  3,  il  quadro
strutturale puo' individuare ambiti, aree ed interventi di  interesse
regionale i cui progetti sono promossi, adottati ed  approvati  dalla
Regione mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 16-bis ovvero
mediante accordo di pianificazione di cui all'art. 57. 
  5.  Il  PTR  puo'  demandare  al  PTGcm  e   al   PTC   provinciale
l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della  disciplina  di
cui al comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso. 
  6. Il quadro strutturale puo' contenere altresi' linee guida,  atti
di  indirizzo  e   di   coordinamento,   indicazioni   di   carattere
propositivo, normativo ed ogni altra indicazione  ritenuta  opportuna
per  la  pianificazione  territoriale   di   livello   metropolitano,
provinciale e comunale, nonche' eventuali prescrizioni  localizzative
conseguenti a leggi o piani regionali  di  settore,  specificando  il
rispettivo livello di efficacia ai sensi dell'art. 13. 
  7. Le norme del  PTR  traducono  nelle  pertinenti  disposizioni  i
contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli  di  efficacia
ai sensi dell'art. 13 ed i margini di  flessibilita'  delle  relative
indicazioni. 
  8.  Il  PTR  costituisce  sede  di  sostituzione,  unificazione  ed
aggiornamento  dei  piani  territoriali  di  coordinamento  regionali
approvati ai sensi della  legge  regionale  22  agosto  1984,  n.  39
(Disciplina dei piani territoriali  di  coordinamento)  e  successive
modificazioni e integrazioni.».