Art. 14 Sostituzione dell'art. 13 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 13 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Efficacia del PTR). - 1. Le previsioni contenute nel PTR possono assumere i seguenti livelli di efficacia di: a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale, nonche' delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione; b) prescrizioni che demandano alla Citta' metropolitana, alle province ed ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani e che sono corredate di apposita disciplina transitoria, operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali; c) con esclusivo riferimento ai contenuti di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), e comma 4, prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni del PTGcm, dei piani provinciali e comunali sostituendosi ad esse. 2. Nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, il PTR puo' apporre vincoli preordinati all'esproprio per la realizzazione delle opere di interesse regionale da esso previste in conformita' alle leggi vigenti in materia. 3. Il PTR assume il valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, anche in vista della successiva attribuzione ad esso del valore di Piano paesaggistico ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni, da conseguirsi mediante procedura di variante di cui all'art. 16 o di accordo di pianificazione di cui all'art. 57. 4. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del progetto di PTR e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni: a) non possono essere adottati ed approvati piani territoriali e strumenti urbanistici in genere e loro varianti e piani o programmi regionali di settore attinenti alla programmazione di interventi sul territorio che si pongano in contrasto con le prescrizioni del PTR di cui al comma 1, lettere b) e c); b) e' sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed e' vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTR richiamate nella lettera a).».