Art. 14 
 
           Sostituzione dell'art. 13 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 13 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Efficacia del PTR). - 1. Le previsioni contenute nel  PTR
possono assumere i seguenti livelli di efficacia di: 
    a) linee guida e di indirizzo della  pianificazione  territoriale
di livello  metropolitano,  provinciale  e  comunale,  nonche'  delle
politiche  di  settore  aventi  implicazioni  territoriali  anche   a
contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale,
comporta l'obbligo di specificarne la motivazione; 
    b) prescrizioni che demandano  alla  Citta'  metropolitana,  alle
province ed ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani e  che  sono
corredate di apposita disciplina transitoria, operante fino  al  loro
adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei
piani comunali; 
    c) con esclusivo riferimento ai contenuti  di  cui  all'art.  11,
comma 3, lettera a), e comma 4, prescrizioni e vincoli che prevalgono
immediatamente sulle previsioni del PTGcm, dei  piani  provinciali  e
comunali sostituendosi ad esse. 
  2. Nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, il PTR  puo'  apporre
vincoli preordinati all'esproprio per la realizzazione delle opere di
interesse regionale  da  esso  previste  in  conformita'  alle  leggi
vigenti in materia. 
  3. Il PTR assume il valore di piano  urbanistico-territoriale,  con
specifica considerazione dei valori  paesaggistici,  anche  in  vista
della  successiva  attribuzione  ad  esso   del   valore   di   Piano
paesaggistico  ai  sensi  degli  articoli  135  e  143  del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del
paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni, da  conseguirsi
mediante procedura di variante di cui all'art. 16  o  di  accordo  di
pianificazione di cui all'art. 57. 
  4. A decorrere dalla notifica della deliberazione di  adozione  del
progetto di PTR e fino alla sua approvazione, ma comunque  non  oltre
il termine di tre anni: 
    a) non possono essere adottati ed approvati piani territoriali  e
strumenti urbanistici in genere e loro varianti e piani  o  programmi
regionali di settore attinenti alla programmazione di interventi  sul
territorio che si pongano in contrasto con le prescrizioni del PTR di
cui al comma 1, lettere b) e c); 
    b) e' sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze  di
permesso di costruire ed e' vietata la presentazione di  DIA  e  SCIA
aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni
del PTR richiamate nella lettera a).».