Art. 15 
 
           Sostituzione dell'art. 14 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 14 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Procedimento di approvazione del PTR).  -  1.  La  Giunta
regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare,
approva un documento preliminare del progetto di  piano,  comprensivo
anche del  rapporto  preliminare  di  cui  alla  l.r.  n.  32/2012  e
successive modificazioni e  integrazioni,  e  convoca  conferenze  di
pianificazione di cui all'art. 6, anche  al  fine  dell'effettuazione
della fase di consultazione a norma della ridetta l.r. n.  32/2012  e
successive modificazioni e integrazioni. Di tale provvedimento  viene
data pubblicita',  tramite  avviso  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista
dell'acquisizione di proposte  o  contributi  da  parte  di  soggetti
pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR. 
  2. Il progetto del  PTR  e'  elaborato  sulla  base  del  documento
preliminare e tenuto conto degli esiti della fase di consultazione di
cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o  contributi  ricevuti
ed e' comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. n. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni. Il  PTR  e'  adottato  dal
Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, su  proposta
della Giunta regionale, previa acquisizione del parere  del  Comitato
tecnico regionale per il territorio. 
  3. Dell'avvenuta adozione del progetto di PTR e'  dato  avviso  nel
BURL e nel sito informatico della Regione. Il progetto di PTR e' reso
consultabile nel sito informatico regionale ai fini  della  procedura
di VAS di cui alla l.r.  n.  32/2012  e  successive  modificazioni  e
integrazioni per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione del ridetto avviso. Dell'avvenuto inserimento nel  sito
informatico e' data inoltre  comunicazione  alle  amministrazioni  ed
enti di seguito indicati: 
    a) alla Citta' metropolitana, alle province, ai comuni, agli enti
Parco, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle
regioni limitrofe per l'espressione di parere da inviare alla Regione
entro il termine di novanta giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso
nel BURL; 
    b)  qualora  il  progetto  incida  sulla  destinazione  d'uso   o
sull'utilizzazione  in  atto  dei  beni  appartenenti  al  rispettivo
demanio o patrimonio indisponibile,  alle  pubbliche  amministrazioni
interessate, ivi comprese le autorita' portuali e le  amministrazioni
statali, ed alle aziende autonome dello Stato od  enti  di  gestione,
per l'espressione del proprio assenso entro  il  termine  di  novanta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL. 
  4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTR a
libera visione del pubblico  nella  segreteria  comunale  per  trenta
giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL in  vista
della presentazione di osservazioni, entro  il  ridetto  termine,  da
parte di chiunque, previo avviso da pubblicarsi nel sito  informatico
comunale,  contenente  l'indicazione   della   data   di   messa   in
consultazione presso la segreteria  comunale  e  da  comunicare  alla
Regione, nonche' da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti  od
altro mezzo ritenuto idoneo. 
  5. La Citta' metropolitana, le province, i comuni, gli enti Parco e
le regioni limitrofe esprimono il proprio parere, per  i  profili  di
rispettiva competenza,  con  atto  deliberativo  motivato.  I  comuni
esaminano le osservazioni presentate  a  norma  del  comma  4  e  nel
contesto del parere di cui al comma 3  da  trasmettere  alla  Regione
formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di
tali osservazioni. 
  6. L'assenso di cui al comma 3, lettera b), si considera  acquisito
anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi indicato, che
le previsioni del piano confliggono con gli  interessi  sottesi  alla
funzione dei beni pubblici sopra considerati. 
  7. Entro centottanta giorni  dalla  scadenza  dei  termini  per  il
ricevimento dei pareri o degli assensi di cui al comma 3, viene  reso
il  parere  motivato  di  cui  alla  l.r.  n.  32/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni e viene formulata la successiva proposta
della Giunta regionale al Consiglio regionale  assemblea  legislativa
di  approvazione  del  PTR,   comprensiva   della   decisione   sulle
osservazioni pervenute a norma del comma 4 e  dell'ottemperanza  alle
prescrizioni apposte in sede di pronuncia di  valutazione  ambientale
strategica, previa  acquisizione  del  parere  del  Comitato  tecnico
regionale per il territorio. 
  Il PTR, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del  programma
di monitoraggio previsti dalla procedura di  VAS,  e'  approvato  con
deliberazione del Consiglio regionale assemblea legislativa  entro  i
successivi sessanta giorni. 
  8. La deliberazione di  approvazione  del  piano,  con  i  relativi
elaborati, e' pubblicata nel sito informatico della  Regione  e,  per
estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi. 
  9. Una copia  del  piano,  in  formato  digitale,  con  i  relativi
allegati e'  trasmessa  alla  Citta'  metropolitana,  alle  province,
nonche' ai comuni i quali provvedono a metterlo a libera e permanente
visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti. 
  10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione  nel  BURL
della relativa deliberazione di approvazione.».