Art. 17 Sostituzione dell'art. 16 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 16 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Varianti del PTR e verifica di adeguatezza). - 1. Il PTR puo' essere variato con la procedura di cui all'art. 14 ovvero con le procedure concertative di cui agli articoli 57, 58 e 61 in caso di modifiche che interessino soltanto parti del territorio regionale o sue specifiche componenti. 2. Con riferimento alle varianti al PTR che interessino soltanto una parte del territorio regionale sono in ogni caso coinvolti esclusivamente gli enti locali interessati. 3. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTR, il Consiglio regionale assemblea legislativa, su proposta formulata dalla Giunta, accerta l'adeguatezza del piano stesso anche alla luce degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.».