Art. 17 
 
           Sostituzione dell'art. 16 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 16 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Varianti del PTR e verifica di adeguatezza). - 1. Il  PTR
puo' essere variato con la procedura di cui all'art. 14 ovvero con le
procedure concertative di cui agli articoli 57, 58 e 61  in  caso  di
modifiche che interessino soltanto parti del territorio  regionale  o
sue specifiche componenti. 
  2. Con riferimento alle varianti al PTR  che  interessino  soltanto
una parte del  territorio  regionale  sono  in  ogni  caso  coinvolti
esclusivamente gli enti locali interessati. 
  3. Decorsi cinque anni  dall'approvazione  del  PTR,  il  Consiglio
regionale assemblea legislativa, su proposta formulata dalla  Giunta,
accerta l'adeguatezza del piano stesso anche alla  luce  degli  esiti
delle  verifiche  effettuate   in   attuazione   del   programma   di
monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.».