Art. 18 
 
         Inserimento dell'art. 16-bis della l.r. n. 36/1997 
 
  1. Dopo l'art. 16 della l.r. n. 36/1997 e successive  modificazioni
e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis  (Progetti  in  attuazione  del  PTR  di  approvazione
regionale). - 1. Il PTR, con riferimento agli ambiti,  alle  aree  ed
agli interventi individuati nel relativo quadro strutturale  a  norma
dell'art.  11,  comma  4,  e'  attuato  mediante  progetti  a   scala
urbanistica  od  edilizia,   costituenti   strumenti   operativi   da
promuovere ed approvare da parte della Regione. 
  2. Tali progetti contengono gli elementi grafici,  normativi  e  la
stima dei costi delle opere, necessari  per  consentire  l'attuazione
degli interventi individuati dal PTR. 
  3. I progetti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  dalla  Giunta
regionale, anche su proposta  degli  enti  locali  interessati  ed  a
seguito di preventiva intesa con  la  Citta'  metropolitana,  con  le
province, con i comuni  interessati  e  sono  pubblicati  secondo  le
modalita' stabilite dall'art. 14, commi 3 e 4. 
  4. Tali progetti sono  approvati  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per  il  territorio,
nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri  ed  assensi
previsti dalla vigente legislazione in materia. Il  provvedimento  di
approvazione  e'   comprensivo   del   rilascio   dell'autorizzazione
paesaggistica della Regione e della VAS ove prescritta ai sensi della
l.r. n. 32/2012 e  successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  ha
valore di titolo edilizio. 
  5. Le deliberazioni di approvazione dei progetti sono soggette alle
forme di pubblicita' previste dall'art. 14, commi 8 e 9. 
  6. Le previsioni dei  progetti  approvati  ai  sensi  del  presente
articolo prevalgono immediatamente sulle previsioni  degli  strumenti
di pianificazione territoriale di livello metropolitano,  provinciale
e comunale. 
  7.  Ove  occorra  e  ne  sussistano  i  presupposti  in   sede   di
approvazione dei suddetti progetti puo' essere dichiarata la pubblica
utilita' delle opere dagli stessi previste, in conformita' alle leggi
vigenti in materia.».