Art. 18 Inserimento dell'art. 16-bis della l.r. n. 36/1997 1. Dopo l'art. 16 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Progetti in attuazione del PTR di approvazione regionale). - 1. Il PTR, con riferimento agli ambiti, alle aree ed agli interventi individuati nel relativo quadro strutturale a norma dell'art. 11, comma 4, e' attuato mediante progetti a scala urbanistica od edilizia, costituenti strumenti operativi da promuovere ed approvare da parte della Regione. 2. Tali progetti contengono gli elementi grafici, normativi e la stima dei costi delle opere, necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dal PTR. 3. I progetti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale, anche su proposta degli enti locali interessati ed a seguito di preventiva intesa con la Citta' metropolitana, con le province, con i comuni interessati e sono pubblicati secondo le modalita' stabilite dall'art. 14, commi 3 e 4. 4. Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per il territorio, nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri ed assensi previsti dalla vigente legislazione in materia. Il provvedimento di approvazione e' comprensivo del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica della Regione e della VAS ove prescritta ai sensi della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed ha valore di titolo edilizio. 5. Le deliberazioni di approvazione dei progetti sono soggette alle forme di pubblicita' previste dall'art. 14, commi 8 e 9. 6. Le previsioni dei progetti approvati ai sensi del presente articolo prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale. 7. Ove occorra e ne sussistano i presupposti in sede di approvazione dei suddetti progetti puo' essere dichiarata la pubblica utilita' delle opere dagli stessi previste, in conformita' alle leggi vigenti in materia.».