Art. 20 Inserimento degli articoli 16-ter, 16-quater e 16-quinquies della l.r. n. 36/1997 1. Dopo l'art. 16-bis della l.r. n. 36/1997, come inserito dalla presente legge, sono inseriti i seguenti: «Art. 16-ter (Piano Territoriale Generale della Citta' metropolitana). - 1. Il PTGcm definisce l'assetto generale del territorio in relazione al ruolo, ai temi ed alle dinamiche di area vasta previsti all'art. 3-bis. 2. Il PTGcm in particolare: a) ha i contenuti peculiari della pianificazione territoriale generale dell'area metropolitana e definisce gli obiettivi, le strategie e le scelte pertinenti a tale livello, individuando anche gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della Citta' metropolitana; b) ha i contenuti del PTC provinciale di cui agli articoli 18, 19 e 20; c) puo' avere contenuto ed efficacia di PUC per i comuni associati nonche' per i singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, previa intesa con le amministrazioni interessate. Art. 16-quater (Efficacia del PTGcm). - 1. Le previsioni contenute nel PTGcm possono assumere i seguenti livelli di efficacia: a) di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo dei comuni di specificarne la motivazione; b) di prescrizione che demandano ai comuni l'adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui agli articoli 3-bis e 16-ter e che sono corredate di apposita disciplina transitoria, operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali; c) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche attinenti all'ambito metropolitano. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani comunali. Il PTGcm puo' dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilita', in conformita' alle vigenti leggi in materia. 3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTGcm e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni: a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTGcm indicati ai commi 1, lettera b) e c); b) e' sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed e' vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTGcm richiamate alla lettera a). Art. 16-quinquies (Procedimento di adozione ed approvazione del PTGcm e verifica di adeguatezza). - 1. Il PTGcm e' approvato e puo' essere variato con lo stesso procedimento stabilito all'art. 22. 2. Ove il PTGcm assuma anche contenuti e valore di PUC e' approvato per i territori dei comuni interessati con il procedimento di cui all'art. 38 oppure di cui all'art. 39. 3. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTGcm il Consiglio della Citta' metropolitana ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.».