Art. 20 
 
Inserimento degli articoli 16-ter,  16-quater  e  16-quinquies  della
                           l.r. n. 36/1997 
 
  1. Dopo l'art. 16-bis della l.r. n. 36/1997,  come  inserito  dalla
presente legge, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.   16-ter   (Piano   Territoriale   Generale   della    Citta'
metropolitana). -  1.  Il  PTGcm  definisce  l'assetto  generale  del
territorio in relazione al ruolo, ai temi ed alle dinamiche  di  area
vasta previsti all'art. 3-bis. 
  2. Il PTGcm in particolare: 
    a) ha i contenuti  peculiari  della  pianificazione  territoriale
generale  dell'area  metropolitana  e  definisce  gli  obiettivi,  le
strategie e le scelte pertinenti a tale livello,  individuando  anche
gli ambiti  territoriali  per  la  localizzazione  di  interventi  di
competenza della Citta' metropolitana; 
    b) ha i contenuti del PTC provinciale di cui agli articoli 18, 19
e 20; 
    c) puo'  avere  contenuto  ed  efficacia  di  PUC  per  i  comuni
associati nonche' per i singoli comuni con  popolazione  superiore  a
5.000 abitanti, previa intesa con le amministrazioni interessate. 
  Art. 16-quater (Efficacia del PTGcm). - 1. Le previsioni  contenute
nel PTGcm possono assumere i seguenti livelli di efficacia: 
    a) di indirizzo e di coordinamento per  la  formazione  dei  PUC,
anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento,  totale  o
parziale,  comporta  l'obbligo  dei   comuni   di   specificarne   la
motivazione; 
    b) di prescrizione che  demandano  ai  comuni  l'adeguamento  dei
rispettivi piani alle specifiche indicazioni  di  cui  agli  articoli
3-bis  e  16-ter  e  che  sono  corredate  di   apposita   disciplina
transitoria, operante fino  al  loro  adeguamento,  avente  immediata
prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali; 
    c) di  prescrizione  per  quanto  attiene  alle  opere  pubbliche
attinenti all'ambito metropolitano. 
  2. Nelle ipotesi di cui al  comma  1,  lettera  c),  le  previsioni
comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni  e
prescrizioni dei  piani  comunali.  Il  PTGcm  puo'  dichiarare,  ove
occorra e ne sussistano i presupposti e le  condizioni,  la  pubblica
utilita', in conformita' alle vigenti leggi in materia. 
  3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di  adozione  del
PTGcm e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il  termine
di tre anni: 
    a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti  urbanistici
in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i  contenuti
prescrittivi del PTGcm indicati ai commi 1, lettera b) e c); 
    b) e' sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze  di
permesso di costruire ed e' vietata la presentazione di  DIA  e  SCIA
aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni
del PTGcm richiamate alla lettera a). 
  Art. 16-quinquies (Procedimento di  adozione  ed  approvazione  del
PTGcm e verifica di adeguatezza). - 1. Il PTGcm e' approvato  e  puo'
essere variato con lo stesso procedimento stabilito all'art. 22. 
  2. Ove il PTGcm assuma anche contenuti e valore di PUC e' approvato
per i territori dei comuni interessati con  il  procedimento  di  cui
all'art. 38 oppure di cui all'art. 39. 
  3. Decorsi cinque anni dall'approvazione  del  PTGcm  il  Consiglio
della Citta' metropolitana ne accerta l'adeguatezza, alla luce  anche
del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate  in  attuazione  del
programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.».