Art. 24 
 
           Sostituzione dell'art. 20 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 20 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Struttura del piano). - 1. Il PTC provinciale: 
    a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione  dei
comuni nei  loro  effetti  sovracomunali  promuovendo  l'integrazione
degli stessi e la cooperazione tra gli enti mediante apposite  intese
da sottoscrivere prima dell'adozione del PTC; 
    b) individua, con riferimento agli ambiti  di  cui  all'art.  18,
comma 1, lettera a), le  parti  del  territorio  provinciale  atte  a
conferire organicita' e unitarieta' rispetto agli obiettivi di tutela
e di  valorizzazione  dell'ambiente  delineati  dalla  pianificazione
regionale; 
    c) stabilisce i criteri per la disciplina  delle  aree  poste  al
contorno  degli  stabilimenti  industriali  soggetti  a  rischio   di
incidente rilevante, da assumere a riferimento per la  pianificazione
urbanistica comunale; 
    d) individua, in coerenza con le indicazioni del PTR, gli  ambiti
territoriali, con le  indicazioni  per  la  relativa  disciplina,  da
destinare alle attivita' di produzione agricola, e quelli di presidio
ambientale, sulla base dei seguenti criteri: 
  1) per gli ambiti di produzione agricola quelli  caratterizzati  da
colture  specializzate,  anche  in  serra,  da  colture  a  carattere
estensivo ed intensivo nonche' per attivita' di allevamento; 
  2) per gli ambiti di presidio ambientale quelli caratterizzati da: 
  2.1 aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo  o  di  abbandono
agro-silvo-pastorale e che non siano  recuperabili  all'uso  agricolo
produttivo o ad altre funzioni; 
  2.2 aree che  si  trovino  in  precarie  condizioni  di  equilibrio
idrogeologico  e  vegetazionale,  ivi  comprese  quelle   attualmente
adibite  ad  attivita'  agro-silvo-pastorali  diverse  da  quelle  di
effettiva produzione agricola; 
  2.3 aree caratterizzate  da  colture  agricole  e  da  presenza  di
edifici  esistenti  relativamente  ai  quali  si   renda   necessario
prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale; 
    e) individua e disciplina, in conformita'  alle  indicazioni  del
PTR: 
  1) il sistema del verde a livello provinciale; 
  2) il sistema delle attrezzature e degli  impianti  pubblici  e  di
interesse  pubblico  con  valenza  sovracomunale,   con   particolare
riguardo ai servizi dell'istruzione secondaria di secondo grado; 
  3) i sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture  industriali,
direzionali,  terziarie,   turistico-ricettive   e   degli   impianti
tecnologici; 
  4)  il  sistema  della  viabilita'  sovracomunale  e  delle   altre
infrastrutture per la mobilita' di analogo rilievo, specificandone  i
requisiti; 
    f) stabilisce i criteri per l'individuazione e la disciplina  nei
PUC delle aree da sottoporre ad azioni coordinate  di  trasformazione
dell'assetto  urbanistico  per  la  realizzazione   di   insediamenti
produttivi,   commerciali,   turistici,   servizi   territoriali   ed
infrastrutture con valenza sovracomunale, mediante schemi a carattere
orientativo; 
    g) definisce le azioni di  tutela  e  di  riqualificazione  degli
assetti  idrogeologici  del  territorio,  recepisce  ed  integra  ove
necessario, a norma della vigente legislazione in materia,  le  linee
di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia
dell'intero ciclo delle acque, fermo  restando  il  disposto  di  cui
all'art. 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla
pianificazione locale. 
  2. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali  la
valutazione  del  fabbisogno  e  le  caratteristiche  delle  aree  da
riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le
aree  a  verde  e  gli  impianti   sportivi   per   le   attrezzature
socio-sanitarie e  per  quelle  di  interesse  comune  sono  riferite
all'intera estensione del bacino, al fine  di  assicurare  i  livelli
prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A  tal  fine
il PTC provinciale puo' dettare criteri per il soddisfacimento  della
domanda di servizi da parte dei comuni nel  rispetto  della  presente
legge. 
  3.  Le  norme  del  PTC  provinciale  traducono  nelle   pertinenti
disposizioni i contenuti strutturali del piano stesso, indicandone  i
livelli  di  efficacia  ai  sensi  dell'art.  21  ed  i  margini   di
flessibilita' delle relative indicazioni.».