Art. 24 Sostituzione dell'art. 20 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 20 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Struttura del piano). - 1. Il PTC provinciale: a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l'integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli enti mediante apposite intese da sottoscrivere prima dell'adozione del PTC; b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicita' e unitarieta' rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell'ambiente delineati dalla pianificazione regionale; c) stabilisce i criteri per la disciplina delle aree poste al contorno degli stabilimenti industriali soggetti a rischio di incidente rilevante, da assumere a riferimento per la pianificazione urbanistica comunale; d) individua, in coerenza con le indicazioni del PTR, gli ambiti territoriali, con le indicazioni per la relativa disciplina, da destinare alle attivita' di produzione agricola, e quelli di presidio ambientale, sulla base dei seguenti criteri: 1) per gli ambiti di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonche' per attivita' di allevamento; 2) per gli ambiti di presidio ambientale quelli caratterizzati da: 2.1 aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni; 2.2 aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attivita' agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola; 2.3 aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale; e) individua e disciplina, in conformita' alle indicazioni del PTR: 1) il sistema del verde a livello provinciale; 2) il sistema delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico con valenza sovracomunale, con particolare riguardo ai servizi dell'istruzione secondaria di secondo grado; 3) i sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture industriali, direzionali, terziarie, turistico-ricettive e degli impianti tecnologici; 4) il sistema della viabilita' sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilita' di analogo rilievo, specificandone i requisiti; f) stabilisce i criteri per l'individuazione e la disciplina nei PUC delle aree da sottoporre ad azioni coordinate di trasformazione dell'assetto urbanistico per la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali, turistici, servizi territoriali ed infrastrutture con valenza sovracomunale, mediante schemi a carattere orientativo; g) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, fermo restando il disposto di cui all'art. 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale. 2. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A tal fine il PTC provinciale puo' dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei comuni nel rispetto della presente legge. 3. Le norme del PTC provinciale traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano stesso, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'art. 21 ed i margini di flessibilita' delle relative indicazioni.».