Art. 25 
 
           Sostituzione dell'art. 21 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 21 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  21  (Efficacia  del  Piano  territoriale  di   coordinamento
provinciale). - 1. Le previsioni del PTC provinciale possono assumere
i seguenti livelli di efficacia: 
    a) di indirizzo e di coordinamento per  la  formazione  dei  PUC,
anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento,  totale  o
parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione; 
    b) di prescrizione che  demandano  ai  comuni  l'adeguamento  dei
rispettivi piani alle specifiche  indicazioni  di  cui  all'art.  20,
comma 1, lettere c), d), e), numeri 1 e 4, e f), e che sono corredate
di apposita disciplina transitoria avente contenuti  pertinenti  alla
scala comunale ed operante fino al loro adeguamento, avente immediata
prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali; 
    c) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche  e  di
interesse pubblico di competenza provinciale. 
  2. Nelle ipotesi di cui al  comma  1,  lettera  c),  le  previsioni
comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni  e
prescrizioni dei PUC. Il PTC provinciale puo' dichiarare, ove occorra
e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica  utilita',
in conformita' alle vigenti leggi in materia. 
  3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di  adozione  del
PTC provinciale e fino alla sua approvazione, ma comunque  non  oltre
il termine di tre anni: 
    a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti  urbanistici
in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i  contenuti
prescrittivi del PTC provinciale indicati al comma 1,  lettere  b)  e
c); 
    b) e' sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze  di
permesso di costruire ed e' vietata la presentazione di  DIA  e  SCIA
aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni
del PTC provinciale richiamate alla lettera a).».