Art. 26 
 
           Sostituzione dell'art. 22 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 22 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22(Procedimento di approvazione  del  Piano  territoriale  di
coordinamento provinciale). - 1. Le  province,  sulla  base  del  PTR
nonche'  sulla  base  degli  atti  regionali  di   programmazione   e
pianificazione in vigore, procedono alla  formazione  del  rispettivo
progetto di piano territoriale di  coordinamento,  comprensivo  anche
del rapporto preliminare di cui alla l.r.  n.  32/2012  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   attivando   le   conferenze    di
pianificazione di cui  all'art.  6,  anche  ai  fini  della  fase  di
consultazione di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive  modificazioni
e integrazioni. 
  2. Il progetto del PTC provinciale e' elaborato  sulla  base  degli
esiti della  fase  di  consultazione  di  cui  al  comma  1  e  delle
osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed  e'  comprensivo  del
rapporto  ambientale  di  cui  alla  l.r.  n.  32/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni. Il progetto e' adottato  dal  Consiglio
provinciale, previa acquisizione  del  parere  del  proprio  Comitato
tecnico urbanistico. 
  3. Dell'avvenuta adozione del progetto di PTC provinciale  e'  dato
avviso nel BURL da parte  della  Provincia  e  nel  sito  informatico
provinciale. Il progetto di PTC provinciale e' trasmesso alla Regione
ai fini della procedura  di  VAS  di  cui  alla  l.r.  n.  32/2012  e
successive modificazioni e integrazioni ed e' reso  consultabile  nel
sito  informatico  provinciale  per   sessanta   giorni   consecutivi
decorrenti  dalla  data  di   pubblicazione   del   ridetto   avviso.
Dell'avvenuto  inserimento  nel  sito  informatico  e'  data  inoltre
comunicazione alle amministrazioni ed enti di  seguito  indicati  per
l'espressione di apposito parere od assenso da parte: 
    a) della Regione, che lo rende entro il  termine  di  centottanta
giorni dal ricevimento dei pareri dei  comuni,  degli  enti  Parco  e
degli altri enti pubblici interessati a norma del comma 7; 
    b) dei comuni, degli enti  Parco  e  degli  altri  enti  pubblici
ritenuti interessati da rendersi alla Provincia ed alla Regione entro
il termine di novanta giorni dall'inserimento del progetto  nel  sito
informatico della Provincia; 
    c)  qualora  il  progetto  incida  sulla  destinazione  d'uso   o
sull'utilizzazione  in  atto  dei  beni  appartenenti  al  rispettivo
demanio o patrimonio indisponibile  delle  pubbliche  amministrazioni
interessate, ivi comprese le autorita' portuali e le  amministrazioni
statali, e delle  aziende  autonome  dello  Stato  o  degli  enti  di
gestione, per l'espressione del proprio assenso entro il  termine  di
novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL. 
  4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto  del  PTC
provinciale a libera visione del pubblico nella  segreteria  comunale
per  trenta  giorni  consecutivi  in  vista  della  presentazione  di
osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque,  previo
avviso, da pubblicarsi  nel  sito  informatico  comunale,  contenente
l'indicazione  della  data  di  messa  in  consultazione  presso   la
segreteria comunale, e  da  comunicare  alla  Provincia,  nonche'  da
divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto
idoneo. 
  5. I comuni, gli enti parco, la Citta' metropolitana e le  province
relativamente ai territori limitrofi esprimono il proprio parere, per
i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I
comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel
contesto del parere da trasmettere alla Provincia  ed  alla  Regione,
nei termini indicati al comma 3, formulano proposte di accoglimento o
di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni. 
  6. L'assenso di cui al comma 3, lettera c), si considera  acquisito
anche in caso di mancata dichiarazione, nel  termine  ivi  stabilito,
che le previsioni del piano confliggono  con  gli  interessi  sottesi
alla funzione dei beni pubblici sopra considerati. 
  7. La Regione esprime il  proprio  parere,  comprensivo  anche  del
parere  motivato  di  cui  alla  l.r.   n.   32/2012   e   successive
modificazioni e integrazioni, con deliberazione della Giunta,  previa
acquisizione  del  parere  del  Comitato  tecnico  regionale  per  il
territorio.  Il  parere  regionale  ha   carattere   vincolante   con
riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all'art. 13,
comma 1, lettere b) e c). 
  8.  La  Provincia,  entro  il  termine  di  centoventi  giorni  dal
ricevimento del parere regionale,  previa  verifica  da  parte  della
Regione  dell'ottemperanza  alle  prescrizioni  apposte  in  sede  di
pronuncia di VAS ed acquisito il parere del proprio Comitato  tecnico
urbanistico, approva in via definitiva, con deliberazione consiliare,
il PTC provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite e previo
assenso delle amministrazioni pubbliche  e  degli  enti  di  gestione
qualora il piano da approvare incida sulla destinazione d'uso o sulla
utilizzazione in atto dei beni appartenenti  al  relativo  demanio  o
patrimonio indisponibile. 
  9. L'assenso di cui al comma 8 si considera acquisito trascorso  il
termine  a  tal  fine  stabilito  in  apposita  comunicazione   della
Provincia e, comunque, non inferiore a trenta giorni. 
  10. La deliberazione di approvazione del  PTC  provinciale,  con  i
relativi  elaborati,  e'  pubblicata  nel  sito   informatico   della
Provincia e, per estratto, nel BURL. 
  11. Una copia  del  PTC  provinciale  approvato  e'  trasmessa,  in
formato digitale, con i relativi allegati alla Regione ed a  tutti  i
comuni  interessati  i  quali  provvedono  a  metterlo  a  libera   e
permanente visione del pubblico entro dieci  giorni  dal  ricevimento
degli atti. 
  12. Il piano entra in vigore  dalla  data  di  pubblicazione  della
deliberazione di approvazione nel BURL.».