Art. 27 Sostituzione dell'art. 23 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 23 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 23 (Varianti del PTC provinciale e verifica di adeguatezza). - 1. Il PTC provinciale puo' essere variato, anche su proposta degli enti locali interessati, con le procedure di cui all'art. 22, nonche' nelle ipotesi previste dagli articoli 57, 58, comma 6, e 61, comma 1, con le procedure ivi rispettivamente previste. 2. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTC provinciale il Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.».