Art. 27 
 
           Sostituzione dell'art. 23 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 23 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Varianti del PTC provinciale e verifica di  adeguatezza).
- 1. Il PTC provinciale puo' essere variato, anche su proposta  degli
enti locali interessati, con le procedure di cui all'art. 22, nonche'
nelle ipotesi previste dagli articoli 57, 58, comma 6, e 61, comma 1,
con le procedure ivi rispettivamente previste. 
  2. Decorsi cinque anni dall'approvazione  del  PTC  provinciale  il
Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza, alla luce  anche  del
PTR e degli  esiti  delle  verifiche  effettuate  in  attuazione  del
programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.».