Art. 29 
 
           Sostituzione dell'art. 25 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 25 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Descrizione fondativa  del  PUC).  -  1.  La  descrizione
fondativa del PUC  analizza  le  peculiarita',  gli  squilibri  e  le
potenzialita' presenti sul  territorio  e  ne  fornisce  una  lettura
oggettiva onde individuare,  alla  luce  delle  linee  programmatiche
espresse dalla Amministrazione, gli  obiettivi  ed  i  contenuti  del
piano. 
  2. La descrizione fondativa e' costituita dalle  opportune  analisi
conoscitive e relative sintesi, anche al  fine  della  redazione  del
rapporto preliminare e ambientale di  cui  alla  l.r.  n.  32/2012  e
successive modificazioni e integrazioni, riferite: 
  a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali
quelli naturali e  storicoantropici  nei  loro  aspetti  geologici  e
geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonche'  ai  principali
fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e  che  ne
determinano la  vulnerabilita'  ed  il  limite  di  riproducibilita',
assumendo a tal fine a riferimento le risultanze dei piani di  bacino
e sviluppando le indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche  di
maggior  dettaglio  che  risultino  necessarie  in   relazione   alle
condizioni del territorio ed alle previsioni del PUC; 
  b)  ai  processi  storici  di   formazione   delle   organizzazioni
territoriali ed insediative in atto, nonche' ai prevalenti  caratteri
di identita', storici ed attuali, dei luoghi; 
  c) ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione  di
livello locale e di scala territoriale piu' vasta  anche  nella  loro
correlazione  con  gli  atti  di  programmazione,  evidenziandone  le
dinamiche evolutive e le potenzialita' innovative; 
  d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento,  delle  reti  di
urbanizzazione, dei servizi e  al  complessivo  rispettivo  grado  di
equilibrio ecologico-territoriale riferito anche  al  territorio  non
insediato; 
  e)  al  quadro  di  riferimento  pianificatorio   e   dei   vincoli
territoriali, comprensivo dell'illustrazione  e  del  bilancio  dello
stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente. 
  3. La descrizione fondativa deve evidenziare in ogni caso: 
  a) il  grado  di  suscettivita'  al  dissesto  del  territorio  con
riferimento ai profili geologici, geomorfologici, idrogeologici e  la
pericolosita', sotto il profilo idraulico,  nei  termini  di  cui  al
comma 2; 
  b) il grado di vulnerabilita' del territorio, con riferimento  alle
risorse   idriche   ed    ai    profili    paesistici,    ambientali,
storico-archeologici,  climatici,  naturalistici,  agroforestali   ed
infrastrutturali, nonche' i vincoli operanti sul territorio; 
  c) le  esigenze  di  natura  economico-sociale  in  relazione  alle
preminenti vocazioni del territorio e le conseguenti  prospettive  di
recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio  esistente  e  di
eventuale trasformazione; 
  d) la congruenza fra le  condizioni  territoriali  esistenti  e  le
previsioni  di  assetto  ipotizzate  e  la  compatibilita'   con   le
indicazioni   contenute   nei   piani   territoriali    di    livello
sovracomunale; 
  e) gli elementi rilevanti da considerare nelle  diverse  parti  del
territorio per la definizione della  disciplina  urbanistico-edilizia
anche sotto il profilo paesaggistico  e  per  l'individuazione  degli
edifici  di  valore  architettonico  e  di   quelli   meritevoli   di
riqualificazione. 
  4. I comuni possono avvalersi delle  analisi  conoscitive  e  delle
relative sintesi contenute nella descrizione fondativa del  PTR,  del
PTGcm o del PTC provinciale.».