Art. 29 Sostituzione dell'art. 25 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 25 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 25 (Descrizione fondativa del PUC). - 1. La descrizione fondativa del PUC analizza le peculiarita', gli squilibri e le potenzialita' presenti sul territorio e ne fornisce una lettura oggettiva onde individuare, alla luce delle linee programmatiche espresse dalla Amministrazione, gli obiettivi ed i contenuti del piano. 2. La descrizione fondativa e' costituita dalle opportune analisi conoscitive e relative sintesi, anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, riferite: a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storicoantropici nei loro aspetti geologici e geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonche' ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilita' ed il limite di riproducibilita', assumendo a tal fine a riferimento le risultanze dei piani di bacino e sviluppando le indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche di maggior dettaglio che risultino necessarie in relazione alle condizioni del territorio ed alle previsioni del PUC; b) ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto, nonche' ai prevalenti caratteri di identita', storici ed attuali, dei luoghi; c) ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione di livello locale e di scala territoriale piu' vasta anche nella loro correlazione con gli atti di programmazione, evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialita' innovative; d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi e al complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al territorio non insediato; e) al quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli territoriali, comprensivo dell'illustrazione e del bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente. 3. La descrizione fondativa deve evidenziare in ogni caso: a) il grado di suscettivita' al dissesto del territorio con riferimento ai profili geologici, geomorfologici, idrogeologici e la pericolosita', sotto il profilo idraulico, nei termini di cui al comma 2; b) il grado di vulnerabilita' del territorio, con riferimento alle risorse idriche ed ai profili paesistici, ambientali, storico-archeologici, climatici, naturalistici, agroforestali ed infrastrutturali, nonche' i vincoli operanti sul territorio; c) le esigenze di natura economico-sociale in relazione alle preminenti vocazioni del territorio e le conseguenti prospettive di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di eventuale trasformazione; d) la congruenza fra le condizioni territoriali esistenti e le previsioni di assetto ipotizzate e la compatibilita' con le indicazioni contenute nei piani territoriali di livello sovracomunale; e) gli elementi rilevanti da considerare nelle diverse parti del territorio per la definizione della disciplina urbanistico-edilizia anche sotto il profilo paesaggistico e per l'individuazione degli edifici di valore architettonico e di quelli meritevoli di riqualificazione. 4. I comuni possono avvalersi delle analisi conoscitive e delle relative sintesi contenute nella descrizione fondativa del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale.».