Art. 31 Sostituzione dell'art. 27 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 27 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Struttura del PUC). - 1. La struttura del PUC e' costituita da: a) cartografie in scala da 1:25000 ad almeno 1:5000 che individuano: 1) gli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento; 2) i distretti di trasformazione per i quali il piano configura scelte di rilevante trasformazione; 3) i territori prativi, boschivi e naturali di cui all'art. 37; 4) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti ed in progetto; b) norme degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e norme dei distretti di trasformazione, comprensive della disciplina paesistica, dei margini di flessibilita' delle relative indicazioni, della disciplina geologica e dell'eventuale disciplina di cui agli articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater e 29-quinquies. 2. La struttura del piano contiene inoltre una relazione che evidenzia: a) le scelte urbanistiche qualificanti in rapporto agli obiettivi del piano, con specifico riferimento al sistema degli spazi e dei servizi pubblici e delle infrastrutture, anche di livello sovracomunale; b) il carico urbanistico a livello comunale sulla base di quanto stabilito all'art. 33; c) l'indicazione del riferimento delle proprie previsioni alle zone omogenee come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). 3. Nei casi in cui il piano evidenzi, a norma dell'art. 25, comma 3, lettera c), e dell'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell'offerta turisticoricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e successive modificazioni e integrazioni, la rilevanza dell'offerta turistico-ricettiva esistente o di previsione, le norme del piano devono contenere una specifica disciplina per: a) articolare l'offerta turistica con riferimento alle tipologie previste dalle leggi regionali in materia e stabilire i relativi margini di flessibilita'; b) assicurare la valorizzazione ed il mantenimento della destinazione d'uso delle strutture ricettive esistenti e previste.».