Art. 31 
 
           Sostituzione dell'art. 27 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 27 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Struttura  del  PUC).  -  1.  La  struttura  del  PUC  e'
costituita da: 
    a)  cartografie  in  scala  da  1:25000  ad  almeno  1:5000   che
individuano: 
  1)  gli  ambiti  di  conservazione,  di   riqualificazione   e   di
completamento; 
  2) i distretti di trasformazione per i  quali  il  piano  configura
scelte di rilevante trasformazione; 
  3) i territori prativi, boschivi e naturali di cui all'art. 37; 
  4) il  sistema  complessivo  delle  infrastrutture  e  dei  servizi
pubblici e d'uso pubblico esistenti ed in progetto; 
    b) norme degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e  di
completamento e norme dei distretti  di  trasformazione,  comprensive
della disciplina  paesistica,  dei  margini  di  flessibilita'  delle
relative indicazioni, della  disciplina  geologica  e  dell'eventuale
disciplina  di  cui  agli  articoli  29-bis,  29-ter,   29-quater   e
29-quinquies. 
  2. La struttura  del  piano  contiene  inoltre  una  relazione  che
evidenzia: 
  a) le scelte urbanistiche qualificanti in rapporto  agli  obiettivi
del piano, con specifico riferimento al sistema  degli  spazi  e  dei
servizi  pubblici  e   delle   infrastrutture,   anche   di   livello
sovracomunale; 
  b) il carico urbanistico a livello comunale sulla  base  di  quanto
stabilito all'art. 33; 
  c) l'indicazione del riferimento delle proprie previsioni alle zone
omogenee come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di  densita'  edilizia,  di
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti  massimi  tra  spazi
destinati  agli  insediamenti  residenziali  e  produttivi  e   spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei  nuovi  strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). 
  3. Nei casi in cui il piano evidenzi, a norma dell'art.  25,  comma
3, lettera c), e dell'art. 4 della legge regionale 7  febbraio  2008,
n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e
disposizioni  relative  alla  disciplina   ed   alla   programmazione
dell'offerta turisticoricettiva negli strumenti urbanistici comunali)
e successive modificazioni e integrazioni, la rilevanza  dell'offerta
turistico-ricettiva esistente o di previsione,  le  norme  del  piano
devono contenere una specifica disciplina per: 
  a) articolare l'offerta turistica con  riferimento  alle  tipologie
previste dalle leggi regionali in  materia  e  stabilire  i  relativi
margini di flessibilita'; 
  b)  assicurare  la  valorizzazione   ed   il   mantenimento   della
destinazione d'uso delle strutture ricettive esistenti e previste.».