Art. 33 Modifiche all'art. 29 della l.r. n. 36/1997 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 29, della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ed aventi quale esito l'incremento non marginale del carico insediativo o la sua sostanziale modificazione qualitativa» sono soppresse. 2. Il primo alinea del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Il PUC definisce, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili:». 3. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «con particolare riferimento ai parametri di adattamento ai cambiamenti climatici». 4. La lettera c) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «c) la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e geologica e vegetazionale;». 5. La lettera d) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «d) la densita' territoriale minima e massima dell'intero distretto, espressa come rapporto della superficie agibile sulla superficie territoriale calcolata senza tenere conto delle aree asservite ad opere pubbliche esistenti, da utilizzare mediante la concentrazione nelle aree edificabili individuate dal PUC o dai PUO, con conseguente attribuzione alle singole aree comprese nella superficie territoriale del distretto della pertinente quota di potenzialita' edificatoria;». 6. Alla lettera f-bis) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «le» e' inserita la seguente: «eventuali». 7. La lettera g) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata. 8. I commi 4 e 5 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.