Art. 33 
 
             Modifiche all'art. 29 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art. 29,  della  l.r.  n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ed aventi  quale
esito l'incremento non marginale del  carico  insediativo  o  la  sua
sostanziale modificazione qualitativa» sono soppresse. 
  2. Il primo alinea del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal  seguente:
«Il  PUC  definisce,   in   coerenza   con   le   indicazioni   della
pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e
con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili:». 
  3. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'art. 29  della  l.r.
n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni,  sono  aggiunte
le parole: «con particolare riferimento ai parametri  di  adattamento
ai cambiamenti climatici». 
  4. La lettera c) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n.  36/1997  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: 
  «c) la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica  e  geologica  e
vegetazionale;». 
  5. La lettera d) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n.  36/1997  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: «d) la densita' territoriale minima e  massima  dell'intero
distretto, espressa come  rapporto  della  superficie  agibile  sulla
superficie territoriale  calcolata  senza  tenere  conto  delle  aree
asservite ad opere pubbliche esistenti,  da  utilizzare  mediante  la
concentrazione nelle aree edificabili individuate dal PUC o dai  PUO,
con  conseguente  attribuzione  alle  singole  aree  comprese   nella
superficie territoriale  del  distretto  della  pertinente  quota  di
potenzialita' edificatoria;». 
  6. Alla lettera f-bis) del comma  3  dell'art.  29  della  l.r.  n.
36/1997 e successive modificazioni e integrazioni,  dopo  la  parola:
«le» e' inserita la seguente: «eventuali». 
  7. La lettera g) del comma 3 dell'art. 29 della l.r. n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata. 
  8. I commi 4 e 5 dell'art. 29 della l.r. n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono abrogati.