Art. 34 
 
Inserimento degli articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater  e  29-quinquies
                        della l.r. n. 36/1997 
 
  1. Dopo l'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive  modificazioni
e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 29-bis (Perequazione urbanistica). - 1. Il PUC puo' prevedere
per la sua attuazione forme di perequazione urbanistica  al  fine  di
assicurare l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli  oneri
derivanti dalla  pianificazione  tra  i  proprietari  degli  immobili
interessati dalle previsioni relative a distretti di trasformazione o
ad ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli  di  presidio
ambientale, stabilendone i  criteri  e  le  modalita'  operative,  in
coerenza con le indicazioni degli atti di pianificazione territoriale
di livello sovracomunale. 
  2.  Per  l'attuazione  delle  previsioni   edificatorie   derivanti
dall'applicazione  dell'indice  di   utilizzazione   insediativa   ai
distretti od agli  ambiti  di  riqualificazione,  con  esclusione  di
quelli  di  presidio  ambientale,  il  PUC  puo'  individuare,  anche
mediante appositi schemi di organizzazione urbanistica,  gli  edifici
esistenti da conservare e quelli da demolire, le aree ove concentrare
la nuova edificazione e gli  immobili  da  cedersi  gratuitamente  al
Comune o da  vincolare  all'uso  pubblico  per  la  realizzazione  di
servizi e di infrastrutture, anche al fine della gestione dei crediti
edilizi di cui all'art. 29-ter e  dell'applicazione  delle  norme  di
compensazione di cui all'art. 29-quater. 
  La perequazione urbanistica puo' essere applicata anche tra  due  o
piu' comuni ove gli  stessi  procedano  alla  formazione  di  un  PUC
intercomunale esteso ai relativi territori, previo apposito  atto  di
intesa. 
  Art. 29-ter (Riqualificazione  edilizia  o  urbanistica  e  credito
edilizio). - 1. Il PUC puo' individuare negli ambiti e nei  distretti
di trasformazione  gli  edifici  o  complessi  di  edifici  esistenti
suscettibili   di    riqualificazione    edilizia    o    urbanistica
caratterizzati da: 
  a) condizioni di rischio idraulico o di dissesto idrogeologico; 
  b) condizioni di incompatibilita' per contrasto con la destinazione
d'uso  dell'ambito  o  del  distretto  di  trasformazione  o  per  la
tipologia edilizia; 
  c)   situazioni   di    degrado    strutturale,    funzionale    od
igienico-sanitario che richiedono un insieme sistematico di opere  od
interventi; 
  d) situazioni di interferenza con la previsione di realizzazione di
servizi pubblici o di infrastrutture pubbliche. 
  2. Ove gli interventi di cui al comma 1  prevedano  la  demolizione
totale o parziale dei fabbricati, il PUC stabilisce i  parametri  per
l'utilizzazione del corrispondente credito edilizio in funzione della
destinazione d'uso degli edifici da demolire ed individua gli  ambiti
e i distretti nei quali tale credito puo'  essere  trasferito,  anche
con  tempistiche  di  utilizzo  differite,   fissando   le   relative
percentuali di utilizzo per l'attuazione  degli  interventi  previsti
nei distretti e negli ambiti secondo la rispettiva disciplina. 
  3. Per credito edilizio  si  intende  la  quantita'  di  superficie
agibile  della   costruzione   esistente   oggetto   di   demolizione
eventualmente ridotta in  relazione  alla  destinazione  d'uso  degli
edifici da demolire in base  ai  coefficienti  previsti  dal  PUC  in
funzione degli obiettivi di riqualificazione urbanistica  perseguiti.
Non possono dar luogo al  riconoscimento  del  credito  edilizio  gli
edifici realizzati in assenza od in difformita' dai prescritti titoli
abilitativi   edilizi   e   paesaggistici,   se   non   previa   loro
regolarizzazione. 
  4. I crediti edilizi sono negoziabili e trasferibili tra i soggetti
interessati, previa trascrizione ai sensi dell'art. 2643  del  codice
civile, e sono annotati  in  apposito  registro  tenuto  dal  Comune,
consultabile  da  parte  di  chiunque  con  le  stesse  modalita'  di
consultazione del PUC, nel quale sono riportati: 
  a) il soggetto titolare del credito  edilizio  e  gli  estremi  del
titolo edilizio con il  quale  e'  stato  assentito  l'intervento  di
demolizione  e  riconosciuto  il  corrispondente   credito   edilizio
derivante dall'applicazione delle regole fissate dal PUC ai sensi del
comma 3; 
  b) i soggetti divenuti titolari del credito edilizio a  seguito  di
successivi atti di trasferimento e  gli  estremi  dei  relativi  atti
oggetto di trascrizione; 
  c) gli estremi del titolo edilizio con il quale il credito edilizio
e' stato utilizzato in tutto o in parte, con indicazione  della  data
di sua estinzione o della eventuale quantita' residua utilizzabile. 
  Art. 29-quater (Compensazione urbanistica). -  1.  In  presenza  di
vincoli preordinati all'esproprio il PUC  puo'  stabilire,  in  luogo
della corresponsione dell'indennita' di  esproprio  in  denaro  ed  a
fronte della cessione volontaria e gratuita del bene,  l'attribuzione
di diritti edificatori espressi in superficie agibile utilizzabili in
ambiti o distretti di  trasformazione,  previa  stipula  di  apposita
convenzione tra il Comune ed il soggetto  interessato  soggetta  alle
formalita'  stabilite  all'art.   49,   comma   4,   per   i   titoli
convenzionati, ferma restando la successiva annotazione  del  credito
edilizio nel registro di cui all'art. 29-ter, comma 4. 
  2. La compensazione di  cui  al  comma  1  puo',  altresi',  essere
utilizzata come modalita' di indennizzo nel caso di reiterazione  dei
vincoli preordinati all'esproprio. 
  3. Al fine di acquisire immobili  funzionali  all'attuazione  delle
previsioni di realizzazione di  servizi  pubblici  ed  infrastrutture
pubbliche, il Comune puo' procedere alla permuta con beni immobili di
proprieta' pubblica di  valore  tale  da  indennizzare  gli  immobili
oggetto di dichiarazione di pubblica utilita'. 
  Art. 29-quinquies (Misure di incentivazione della  riqualificazione
urbana).  -  1.  In  attuazione  dell'art.  2-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia)  e
successive modificazioni e integrazioni ed in attesa  dell'emanazione
del regolamento regionale di cui all'art. 34, comma 3,  il  PUC,  per
promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente nelle  aree  urbane  mediante  interventi  di  sostituzione
edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di edifici
concretanti nuova costruzione, puo' prevedere: 
  a) premialita' costituite da quote percentuali  di  incremento  del
volume geometrico di edifici o  complessi  di  edifici,  utilizzabili
senza applicazione dell'indice di utilizzazione insediativa  previsto
dal PUC, ma con osservanza  degli  altri  parametri  urbanistici,  da
individuare   e   quantificare    nel    rispetto    dei    caratteri
storico-culturali e paesaggistici degli immobili, che  siano  oggetto
di  interventi   di   riqualificazione   edilizia,   urbanistica   ed
ambientale. Tali premialita' non possono comunque superare il  limite
del 35 per cento del volume geometrico degli edifici o del  complesso
di edifici esistenti; 
  b) distanze tra fabbricati inferiori alla distanza minima di  dieci
metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che  siano
idonee  ad  assicurare   un   equilibrato   assetto   urbanistico   e
paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti
e   tenuto   conto   degli   specifici   caratteri   dei   luoghi   e
dell'allineamento  degli  immobili  gia'  esistenti,  fermo  restando
comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei  vincoli  di
interesse culturale e paesaggistico.».