Art. 34 Inserimento degli articoli 29-bis, 29-ter, 29-quater e 29-quinquies della l.r. n. 36/1997 1. Dopo l'art. 29 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «Art. 29-bis (Perequazione urbanistica). - 1. Il PUC puo' prevedere per la sua attuazione forme di perequazione urbanistica al fine di assicurare l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari degli immobili interessati dalle previsioni relative a distretti di trasformazione o ad ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, stabilendone i criteri e le modalita' operative, in coerenza con le indicazioni degli atti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale. 2. Per l'attuazione delle previsioni edificatorie derivanti dall'applicazione dell'indice di utilizzazione insediativa ai distretti od agli ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, il PUC puo' individuare, anche mediante appositi schemi di organizzazione urbanistica, gli edifici esistenti da conservare e quelli da demolire, le aree ove concentrare la nuova edificazione e gli immobili da cedersi gratuitamente al Comune o da vincolare all'uso pubblico per la realizzazione di servizi e di infrastrutture, anche al fine della gestione dei crediti edilizi di cui all'art. 29-ter e dell'applicazione delle norme di compensazione di cui all'art. 29-quater. La perequazione urbanistica puo' essere applicata anche tra due o piu' comuni ove gli stessi procedano alla formazione di un PUC intercomunale esteso ai relativi territori, previo apposito atto di intesa. Art. 29-ter (Riqualificazione edilizia o urbanistica e credito edilizio). - 1. Il PUC puo' individuare negli ambiti e nei distretti di trasformazione gli edifici o complessi di edifici esistenti suscettibili di riqualificazione edilizia o urbanistica caratterizzati da: a) condizioni di rischio idraulico o di dissesto idrogeologico; b) condizioni di incompatibilita' per contrasto con la destinazione d'uso dell'ambito o del distretto di trasformazione o per la tipologia edilizia; c) situazioni di degrado strutturale, funzionale od igienico-sanitario che richiedono un insieme sistematico di opere od interventi; d) situazioni di interferenza con la previsione di realizzazione di servizi pubblici o di infrastrutture pubbliche. 2. Ove gli interventi di cui al comma 1 prevedano la demolizione totale o parziale dei fabbricati, il PUC stabilisce i parametri per l'utilizzazione del corrispondente credito edilizio in funzione della destinazione d'uso degli edifici da demolire ed individua gli ambiti e i distretti nei quali tale credito puo' essere trasferito, anche con tempistiche di utilizzo differite, fissando le relative percentuali di utilizzo per l'attuazione degli interventi previsti nei distretti e negli ambiti secondo la rispettiva disciplina. 3. Per credito edilizio si intende la quantita' di superficie agibile della costruzione esistente oggetto di demolizione eventualmente ridotta in relazione alla destinazione d'uso degli edifici da demolire in base ai coefficienti previsti dal PUC in funzione degli obiettivi di riqualificazione urbanistica perseguiti. Non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio gli edifici realizzati in assenza od in difformita' dai prescritti titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, se non previa loro regolarizzazione. 4. I crediti edilizi sono negoziabili e trasferibili tra i soggetti interessati, previa trascrizione ai sensi dell'art. 2643 del codice civile, e sono annotati in apposito registro tenuto dal Comune, consultabile da parte di chiunque con le stesse modalita' di consultazione del PUC, nel quale sono riportati: a) il soggetto titolare del credito edilizio e gli estremi del titolo edilizio con il quale e' stato assentito l'intervento di demolizione e riconosciuto il corrispondente credito edilizio derivante dall'applicazione delle regole fissate dal PUC ai sensi del comma 3; b) i soggetti divenuti titolari del credito edilizio a seguito di successivi atti di trasferimento e gli estremi dei relativi atti oggetto di trascrizione; c) gli estremi del titolo edilizio con il quale il credito edilizio e' stato utilizzato in tutto o in parte, con indicazione della data di sua estinzione o della eventuale quantita' residua utilizzabile. Art. 29-quater (Compensazione urbanistica). - 1. In presenza di vincoli preordinati all'esproprio il PUC puo' stabilire, in luogo della corresponsione dell'indennita' di esproprio in denaro ed a fronte della cessione volontaria e gratuita del bene, l'attribuzione di diritti edificatori espressi in superficie agibile utilizzabili in ambiti o distretti di trasformazione, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto interessato soggetta alle formalita' stabilite all'art. 49, comma 4, per i titoli convenzionati, ferma restando la successiva annotazione del credito edilizio nel registro di cui all'art. 29-ter, comma 4. 2. La compensazione di cui al comma 1 puo', altresi', essere utilizzata come modalita' di indennizzo nel caso di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio. 3. Al fine di acquisire immobili funzionali all'attuazione delle previsioni di realizzazione di servizi pubblici ed infrastrutture pubbliche, il Comune puo' procedere alla permuta con beni immobili di proprieta' pubblica di valore tale da indennizzare gli immobili oggetto di dichiarazione di pubblica utilita'. Art. 29-quinquies (Misure di incentivazione della riqualificazione urbana). - 1. In attuazione dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 34, comma 3, il PUC, per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente nelle aree urbane mediante interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di edifici concretanti nuova costruzione, puo' prevedere: a) premialita' costituite da quote percentuali di incremento del volume geometrico di edifici o complessi di edifici, utilizzabili senza applicazione dell'indice di utilizzazione insediativa previsto dal PUC, ma con osservanza degli altri parametri urbanistici, da individuare e quantificare nel rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici degli immobili, che siano oggetto di interventi di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale. Tali premialita' non possono comunque superare il limite del 35 per cento del volume geometrico degli edifici o del complesso di edifici esistenti; b) distanze tra fabbricati inferiori alla distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che siano idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell'allineamento degli immobili gia' esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico.».