Art. 35 Sostituzione dell'art. 30 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 30 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Norme degli ambiti). - 1. Le norme degli ambiti definiscono gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei singoli ambiti, in relazione agli specifici caratteri ed alla identita' dei luoghi, nonche' al ruolo attribuito a ciascuno di tali ambiti. 2. Le norme specificano: a) i tipi di intervento edilizio ed urbanistico in funzione dell'entita' delle modificazioni consentite e con indicazione dei relativi parametri urbanistico-edilizi e delle rispettive modalita' progettuali ed esecutive anche di carattere geologico e geotecnico; b) le destinazioni d'uso principali e complementari articolate e quantificate per categorie funzionali, nonche' i limiti della loro eventuale modificabilita' anche senza opere edilizie; c) la disciplina urbanistico-edilizia con cui il Comune puo' agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS; d) la disciplina paesistica degli ambiti. 3. Le norme determinano le modalita' affinche' il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o ad altro soggetto pubblico alloggi di ERS a norma dell'art. 28, comma 4, lettera c). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.».