Art. 35 
 
           Sostituzione dell'art. 30 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 30 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  30  (Norme  degli  ambiti).  -  1.  Le  norme  degli  ambiti
definiscono gli esiti fisici, paesistici,  tipologici,  funzionali  e
prestazionali da conseguire nei singoli  ambiti,  in  relazione  agli
specifici caratteri ed alla identita' dei luoghi,  nonche'  al  ruolo
attribuito a ciascuno di tali ambiti. 
  2. Le norme specificano: 
  a) i  tipi  di  intervento  edilizio  ed  urbanistico  in  funzione
dell'entita' delle modificazioni consentite  e  con  indicazione  dei
relativi parametri urbanistico-edilizi e delle  rispettive  modalita'
progettuali ed esecutive anche di carattere geologico e geotecnico; 
  b) le destinazioni d'uso principali e  complementari  articolate  e
quantificate per categorie funzionali, nonche' i  limiti  della  loro
eventuale modificabilita' anche senza opere edilizie; 
  c) la  disciplina  urbanistico-edilizia  con  cui  il  Comune  puo'
agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS; 
  d) la disciplina paesistica degli ambiti. 
  3. Le norme determinano le  modalita'  affinche'  il  Comune  possa
eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che  si
impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente  o  ad  altro
soggetto pubblico alloggi di ERS  a  norma  dell'art.  28,  comma  4,
lettera c). I rapporti tra l'interessato, il  Comune  e  il  soggetto
pubblico gestore sono regolati con convenzione.».