Art. 39 
 
           Sostituzione dell'art. 34 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 34 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 34 (Dotazioni territoriali e funzionali degli  insediamenti).
- 1. Sono dotazioni obbligatorie da prevedere nel PUC per  assicurare
adeguati standard funzionali  agli  insediamenti  esistenti  ed  agli
insediamenti di nuova previsione, le seguenti tipologie di servizi ed
attrezzature: 
    a) aree ed edifici per l'istruzione: 
  1)  asili  nido,  scuole  materne,  scuole  dell'obbligo,  anche  a
servizio di piu' comuni; 
  2) istruzione superiore  dell'obbligo,  in  presenza  dei  relativi
fabbisogni; 
  3) strutture sportive da riservare all'utilizzo dei  complessi  per
l'istruzione, ove non gia' presenti negli stessi complessi,  anche  a
servizio di piu' comuni; 
    b) aree ed attrezzature di interesse comune: 
  1) edifici per  le  funzioni  amministrative,  sanitarie  di  base,
culturali, religiose, in funzione dei relativi fabbisogni; 
  2)  edilizia  residenziale  pubblica,  in  funzione  dei   relativi
fabbisogni; 
  3) mercati comunali di quartiere e/o mercati a «km0»; 
  4)  residenze  socio-assistenziali  e  protette,  in  funzione  dei
relativi fabbisogni ed anche a servizio di piu' comuni; 
  5) spazi pubblici dotati di wi-fi con libero accesso; 
  6) impianti per la raccolta differenziata  ed  il  trattamento  dei
rifiuti, anche a servizio di piu' comuni; 
  7) cimiteri e relativi servizi; 
  8) impianti di protezione civile per le situazioni di  soccorso  ed
emergenza, anche a servizio di piu' comuni; 
    c) aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva: 
  1) passeggiate  ed  aree  pedonali  per  l'aggregazione  sociale  e
manifestazioni; 
  2) aree di tutela del verde urbano e reti ecologiche; 
  3) aree sistemate a giardino o  a  parco  attrezzato  locale  o  di
quartiere; 
  4) impianti  sportivi  locali  o  di  quartiere,  in  funzione  dei
relativi fabbisogni; 
  5) spiagge libere e libere attrezzate nei comuni costieri  ed  aree
riservate alla balneazione lungo corsi o specchi  d'acqua  dotate  di
apposita regolamentazione; 
    d) infrastrutture per la mobilita' ed i parcheggi: 
  1)  piste  ciclabili  compatibilmente   con   la   morfologia   del
territorio; 
  2) parcheggi pubblici di quartiere; 
  3) parcheggi a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali; 
  4) aree  pubbliche  riservate  alla  distribuzione  delle  merci  a
servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali. 
  2. Sono dotazioni aggiuntive che il PUC  prevede,  con  riferimento
alle  indicazioni  della  pianificazione  territoriale   di   livello
sovracomunale, alle dotazioni di servizi  ed  infrastrutture  per  il
trasporto pubblico ed in funzione delle proprie previsioni di assetto
urbanistico, le seguenti tipologie  di  servizi  ed  attrezzature  di
interesse generale: 
    a) aree ed edifici per l'istruzione: 
  1) istruzione  universitaria  e  relativi  servizi  residenziali  e
funzionali, anche a servizio di piu' comuni; 
  2) centri per la formazione professionale, anche a servizio di piu'
comuni; 
      3)  strutture  pubbliche  per  la   ricerca   e   l'innovazione
tecnologica; 
    b) aree ed edifici di interesse comune: 
  1) assistenza sanitaria ospedaliera; 
  2) grandi impianti per lo spettacolo e ricreativi; 
  3) centri fieristici ed espositivi; 
  4) rifugi escursionistici; 
  5) accoglienza per senza dimora e comunita' nomadi; 
  6) impianti per lo smaltimento di rifiuti; 
    c) impianti per lo sport ed aree naturali attrezzate a parco: 
  1) grandi impianti sportivi; 
  2) parchi pubblici urbani e territoriali naturali ed attrezzati; 
    d) infrastrutture per la mobilita' ed i parcheggi: 
  1) impianti per la mobilita' urbana in sede  propria,  in  presenza
dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di piu' comuni; 
  2)  mercati  annonari  comunali  a   servizio   di   vasti   ambiti
territoriali; 
  3) parcheggi pubblici di interscambio, nei comuni ove sono presenti
differenti sistemi di trasporto pubblico. 
  3. La Giunta regionale, entro il 30  aprile  2016,  emana  apposito
regolamento che, in riferimento alle diverse  situazioni  insediative
esistenti ed ai nuovi insediamenti previsti dai piani territoriali  e
dai  piani  urbanistici,  definisce  le  dotazioni   territoriali   e
funzionali  per  spazi  pubblici  o  vincolati  all'uso  pubblico  di
interesse  generale  e  locale,  destinati  ad  attivita'  e  servizi
collettivi,  ad  infrastrutture  ed  attrezzature,  al  verde  ed  ai
parcheggi, necessari per assicurare le  condizioni  per  la  qualita'
urbanistica degli insediamenti e la loro sostenibilita' ambientale. 
  4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono  fissati  i  parametri
per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma  1,
tenuto conto delle differenti  specificita'  del  territorio  ligure,
delle indicazioni dei piani territoriali di livello sovracomunale  e,
comunque, in misura complessivamente  non  inferiore  alla  dotazione
minima di 18 metri quadrati per unita'  di  carico  urbanistico  come
definito all'art. 33, da riferire alle ridette tipologie di  servizi,
riducibile  fino  alla  meta'  nei  comuni  montani.  Con  lo  stesso
regolamento sono fissati i parametri  per  il  dimensionamento  delle
tipologie di servizi di cui al comma 2. Negli ambiti di conservazione
e negli ambiti di riqualificazione individuati dal PUC  le  superfici
degli immobili destinati o da destinare a servizi sono  computate  in
misura doppia rispetto a quella effettiva al fine del rispetto  della
dotazione minima per unita' di carico urbanistico.  Con  il  suddetto
regolamento sono altresi' stabiliti: 
  a) la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie di  servizi
di cui al comma 1; 
  b) l'indicazione dei criteri localizzativi; 
  c) gli incrementi della dotazione minima  e  le  modalita'  per  la
localizzazione e la realizzazione dei servizi in caso  di  previsione
di nuovi insediamenti residenziali nei comuni costieri  e  per  nuovi
insediamenti commerciali per la grande distribuzione; 
  d) gli incentivi per la realizzazione delle tipologie di servizi  a
basso impatto ambientale; 
  e) l'eventuale aggiornamento delle tipologie di servizi di  cui  ai
commi 1 e 2. 
  5. Il dimensionamento delle tipologie di servizi aggiuntivi di  cui
al  comma  2  e'  stabilito  dal  PUC  in  relazione  agli  specifici
fabbisogni ed alle relative previsioni insediative,  sulla  base  dei
criteri indicati nel regolamento di cui al comma 3. 
  6. Con il regolamento di  cui  al  comma  3,  in  attuazione  delle
disposizioni dell'art. 2-bis del  D.P.R.  n.  380/2001  e  successive
modificazioni e integrazioni,  sono,  altresi',  definiti  criteri  e
parametri di riferimento per la  fissazione  nel  PUC  di  limiti  di
densita' edilizia e  di  misure  di  premialita',  di  altezza  degli
edifici, di distanza tra le costruzioni, nel rispetto delle norme del
codice civile e dei vincoli di interesse culturale  e  paesaggistico,
nonche' di distanza minima e massima dalle strade nel rispetto  della
vigente normativa statale. Tali criteri e parametri sono  individuati
in  modo  da  assicurare  un  equilibrato   assetto   urbanistico   e
paesaggistico, tenuto conto delle diverse specificita' del territorio
ligure ed in particolare dell'allineamento degli  edifici  esistenti,
in relazione alla tipologia sia dei  nuovi  insediamenti,  sia  degli
interventi preordinati al recupero edilizio ed alla  riqualificazione
urbana. 
  7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3  si
applicano  le  disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici n. 1444/1968.».