Art. 39 Sostituzione dell'art. 34 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 34 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti). - 1. Sono dotazioni obbligatorie da prevedere nel PUC per assicurare adeguati standard funzionali agli insediamenti esistenti ed agli insediamenti di nuova previsione, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature: a) aree ed edifici per l'istruzione: 1) asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, anche a servizio di piu' comuni; 2) istruzione superiore dell'obbligo, in presenza dei relativi fabbisogni; 3) strutture sportive da riservare all'utilizzo dei complessi per l'istruzione, ove non gia' presenti negli stessi complessi, anche a servizio di piu' comuni; b) aree ed attrezzature di interesse comune: 1) edifici per le funzioni amministrative, sanitarie di base, culturali, religiose, in funzione dei relativi fabbisogni; 2) edilizia residenziale pubblica, in funzione dei relativi fabbisogni; 3) mercati comunali di quartiere e/o mercati a «km0»; 4) residenze socio-assistenziali e protette, in funzione dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di piu' comuni; 5) spazi pubblici dotati di wi-fi con libero accesso; 6) impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti, anche a servizio di piu' comuni; 7) cimiteri e relativi servizi; 8) impianti di protezione civile per le situazioni di soccorso ed emergenza, anche a servizio di piu' comuni; c) aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva: 1) passeggiate ed aree pedonali per l'aggregazione sociale e manifestazioni; 2) aree di tutela del verde urbano e reti ecologiche; 3) aree sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere; 4) impianti sportivi locali o di quartiere, in funzione dei relativi fabbisogni; 5) spiagge libere e libere attrezzate nei comuni costieri ed aree riservate alla balneazione lungo corsi o specchi d'acqua dotate di apposita regolamentazione; d) infrastrutture per la mobilita' ed i parcheggi: 1) piste ciclabili compatibilmente con la morfologia del territorio; 2) parcheggi pubblici di quartiere; 3) parcheggi a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali; 4) aree pubbliche riservate alla distribuzione delle merci a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali. 2. Sono dotazioni aggiuntive che il PUC prevede, con riferimento alle indicazioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale, alle dotazioni di servizi ed infrastrutture per il trasporto pubblico ed in funzione delle proprie previsioni di assetto urbanistico, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature di interesse generale: a) aree ed edifici per l'istruzione: 1) istruzione universitaria e relativi servizi residenziali e funzionali, anche a servizio di piu' comuni; 2) centri per la formazione professionale, anche a servizio di piu' comuni; 3) strutture pubbliche per la ricerca e l'innovazione tecnologica; b) aree ed edifici di interesse comune: 1) assistenza sanitaria ospedaliera; 2) grandi impianti per lo spettacolo e ricreativi; 3) centri fieristici ed espositivi; 4) rifugi escursionistici; 5) accoglienza per senza dimora e comunita' nomadi; 6) impianti per lo smaltimento di rifiuti; c) impianti per lo sport ed aree naturali attrezzate a parco: 1) grandi impianti sportivi; 2) parchi pubblici urbani e territoriali naturali ed attrezzati; d) infrastrutture per la mobilita' ed i parcheggi: 1) impianti per la mobilita' urbana in sede propria, in presenza dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di piu' comuni; 2) mercati annonari comunali a servizio di vasti ambiti territoriali; 3) parcheggi pubblici di interscambio, nei comuni ove sono presenti differenti sistemi di trasporto pubblico. 3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2016, emana apposito regolamento che, in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti ed ai nuovi insediamenti previsti dai piani territoriali e dai piani urbanistici, definisce le dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici o vincolati all'uso pubblico di interesse generale e locale, destinati ad attivita' e servizi collettivi, ad infrastrutture ed attrezzature, al verde ed ai parcheggi, necessari per assicurare le condizioni per la qualita' urbanistica degli insediamenti e la loro sostenibilita' ambientale. 4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 1, tenuto conto delle differenti specificita' del territorio ligure, delle indicazioni dei piani territoriali di livello sovracomunale e, comunque, in misura complessivamente non inferiore alla dotazione minima di 18 metri quadrati per unita' di carico urbanistico come definito all'art. 33, da riferire alle ridette tipologie di servizi, riducibile fino alla meta' nei comuni montani. Con lo stesso regolamento sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 2. Negli ambiti di conservazione e negli ambiti di riqualificazione individuati dal PUC le superfici degli immobili destinati o da destinare a servizi sono computate in misura doppia rispetto a quella effettiva al fine del rispetto della dotazione minima per unita' di carico urbanistico. Con il suddetto regolamento sono altresi' stabiliti: a) la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie di servizi di cui al comma 1; b) l'indicazione dei criteri localizzativi; c) gli incrementi della dotazione minima e le modalita' per la localizzazione e la realizzazione dei servizi in caso di previsione di nuovi insediamenti residenziali nei comuni costieri e per nuovi insediamenti commerciali per la grande distribuzione; d) gli incentivi per la realizzazione delle tipologie di servizi a basso impatto ambientale; e) l'eventuale aggiornamento delle tipologie di servizi di cui ai commi 1 e 2. 5. Il dimensionamento delle tipologie di servizi aggiuntivi di cui al comma 2 e' stabilito dal PUC in relazione agli specifici fabbisogni ed alle relative previsioni insediative, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al comma 3. 6. Con il regolamento di cui al comma 3, in attuazione delle disposizioni dell'art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sono, altresi', definiti criteri e parametri di riferimento per la fissazione nel PUC di limiti di densita' edilizia e di misure di premialita', di altezza degli edifici, di distanza tra le costruzioni, nel rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico, nonche' di distanza minima e massima dalle strade nel rispetto della vigente normativa statale. Tali criteri e parametri sono individuati in modo da assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, tenuto conto delle diverse specificita' del territorio ligure ed in particolare dell'allineamento degli edifici esistenti, in relazione alla tipologia sia dei nuovi insediamenti, sia degli interventi preordinati al recupero edilizio ed alla riqualificazione urbana. 7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968.».