Art. 40 
 
           Sostituzione dell'art. 35 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 35 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 35 (Territori di produzione  agricola).  -  1.  Il  PUC,  con
riferimento alle indicazioni contenute nel PTR, nel PTGcm e  nel  PTC
provinciale,  stabilisce   la   disciplina   urbanistico-edilizia   e
paesistica dei territori di produzione agricola relativa  anche  alle
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali delle costruzioni,
delle sistemazioni esterne,  della  viabilita'  di  accesso  e  degli
impianti ivi ammessi. In attesa della formazione del PTR, del PTGcm o
del PTC provinciale il PUC individua quali  territori  di  produzione
agricola quelli caratterizzati da  colture  specializzate,  anche  in
serra, da colture a carattere  estensivo  ed  intensivo  nonche'  per
attivita' di allevamento. 
  2.  Le  aree  di  effettiva  produzione  agricola  sono  di   norma
classificate dal  PUC  come  ambiti  di  conservazione  o  ambiti  di
riqualificazione. 
  3. Nelle aree indicate dal comma 1 il rilascio dei  titoli  edilizi
per costruzioni destinate ad uso residenziale, in conformita' a piani
o programmi aziendali disciplinati dal PTGcm o dal  PTC  provinciale,
e' subordinato alla stipula con il Comune ed  alla  trascrizione  nei
registri immobiliari di una convenzione  che  preveda  a  carico  del
soggetto attuatore e dei suoi aventi causa: 
  a) l'esercizio effettivo dell'attivita' agricola; 
  b)  la  conservazione  della   destinazione   residenziale-agricola
dell'edificio; 
  c) le  prestazioni  finalizzate  al  presidio  e  alla  tutela  del
territorio secondo quanto previsto all'art. 36, comma 3; 
  d) le relative modalita' e le garanzie per il puntuale  adempimento
degli obblighi assunti. 
  4. Nel caso di  comprovata  necessita'  di  dismettere  l'effettivo
esercizio dell'attivita' agricola, il soggetto attuatore  ed  i  suoi
aventi causa sono obbligati, decorsi dieci anni dall'ultimazione  dei
lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio
ed alla tutela del territorio, fermi  restando  i  conseguenti  oneri
contributivi dovuti a norma della vigente legislazione  regionale  in
materia.».