Art. 40 Sostituzione dell'art. 35 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 35 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Territori di produzione agricola). - 1. Il PUC, con riferimento alle indicazioni contenute nel PTR, nel PTGcm e nel PTC provinciale, stabilisce la disciplina urbanistico-edilizia e paesistica dei territori di produzione agricola relativa anche alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali delle costruzioni, delle sistemazioni esterne, della viabilita' di accesso e degli impianti ivi ammessi. In attesa della formazione del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quali territori di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonche' per attivita' di allevamento. 2. Le aree di effettiva produzione agricola sono di norma classificate dal PUC come ambiti di conservazione o ambiti di riqualificazione. 3. Nelle aree indicate dal comma 1 il rilascio dei titoli edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale, in conformita' a piani o programmi aziendali disciplinati dal PTGcm o dal PTC provinciale, e' subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa: a) l'esercizio effettivo dell'attivita' agricola; b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio; c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio secondo quanto previsto all'art. 36, comma 3; d) le relative modalita' e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti. 4. Nel caso di comprovata necessita' di dismettere l'effettivo esercizio dell'attivita' agricola, il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa sono obbligati, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri contributivi dovuti a norma della vigente legislazione regionale in materia.».