Art. 41 Sostituzione dell'art. 36 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 36 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 36 (Territorio di presidio ambientale). - 1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua il territorio di presidio ambientale all'interno degli ambiti di conservazione e degli ambiti di riqualificazione e ne prevede la disciplina urbanistico-edilizia contenente anche le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli interventi edilizi ammessi, le prestazioni di presidio, le modalita' per l'esecuzione delle sistemazioni esterne, della sola viabilita' di accesso e degli impianti ivi previsti. In attesa della formazione del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quale territorio di presidio ambientale quello connotato da: a) aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e di marginalita' e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni; b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attivita' agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola; c) aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale. 2. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e, in via residuale, le quote marginali di nuova edificazione ammesse in quanto finalizzate al presidio ambientale ed allo svolgimento di attivita' agro-silvo-pastorali. Al fine della realizzazione degli interventi di nuova edificazione consentiti, il PUC puo' prevedere l'asservimento di aree anche non contigue, purche' appartenenti allo stesso ambito di conservazione o di riqualificazione. 3. Il rilascio dei titoli edilizi e' subordinato: 1) alla progettazione unitaria ove trattasi di interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti di destinazione d'uso, comprensiva delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni, anche soltanto asserviti alla nuova edificazione, con la puntuale indicazione delle opere da realizzare e la cui regolare esecuzione e' da verificare in sede di certificato di agibilita'; 2) alla preventiva sottoscrizione a favore del Comune di un atto unilaterale d'obbligo, avente efficacia non inferiore a venti anni, contenente i seguenti impegni a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa, da trascriversi nei registri immobiliari: a) esecuzione delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni di cui al punto 1, anche soltanto asserviti, previste nel progetto unitario; b) il mantenimento in efficienza nel tempo delle opere oggetto dell'atto unilaterale d'obbligo, secondo il programma delle attivita' da svolgere, della loro cadenza periodica e delle garanzie per il loro puntuale adempimento. 4. L'accertato inadempimento degli impegni di cui al comma 3 costituisce variazione essenziale ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e comporta la conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni edilizie.».