Art. 41 
 
           Sostituzione dell'art. 36 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 36 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 36 (Territorio di presidio  ambientale).  -  1.  Il  PUC,  in
coerenza con il PTR, il PTGcm e  il  PTC  provinciale,  individua  il
territorio  di  presidio  ambientale  all'interno  degli  ambiti   di
conservazione e degli ambiti di  riqualificazione  e  ne  prevede  la
disciplina urbanistico-edilizia contenente anche  le  caratteristiche
tipologiche, formali e strutturali degli interventi edilizi  ammessi,
le prestazioni di  presidio,  le  modalita'  per  l'esecuzione  delle
sistemazioni esterne,  della  sola  viabilita'  di  accesso  e  degli
impianti ivi previsti. 
  In attesa della formazione del PTGcm o del PTC provinciale  il  PUC
individua quale territorio di presidio  ambientale  quello  connotato
da: 
  a) aree che presentino fenomeni di  sottoutilizzo  o  di  abbandono
agro-silvo-pastorale e di marginalita' e che non  siano  recuperabili
all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni; 
  b) aree  che  si  trovino  in  precarie  condizioni  di  equilibrio
idrogeologico  e  vegetazionale,  ivi  comprese  quelle   attualmente
adibite  ad  attivita'  agro-silvo-pastorali  diverse  da  quelle  di
effettiva produzione agricola; 
  c) aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici
esistenti  relativamente  ai  quali  si  renda  necessario  prevedere
interventi di recupero preordinati al presidio ambientale. 
  2. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il  PTC  provinciale,
disciplina  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio   edilizio
esistente  e,  in  via  residuale,  le  quote  marginali   di   nuova
edificazione ammesse in quanto finalizzate al presidio ambientale  ed
allo svolgimento di attivita'  agro-silvo-pastorali.  Al  fine  della
realizzazione degli interventi di nuova edificazione  consentiti,  il
PUC puo' prevedere l'asservimento di aree anche non contigue, purche'
appartenenti   allo   stesso   ambito   di   conservazione    o    di
riqualificazione. 
  3. Il rilascio dei titoli edilizi e' subordinato: 
  1) alla progettazione unitaria ove trattasi di interventi di  nuova
costruzione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione  edilizia
comportanti mutamenti di destinazione d'uso, comprensiva delle  opere
di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero  idrogeologico  dei
terreni, anche soltanto asserviti alla  nuova  edificazione,  con  la
puntuale indicazione delle opere da  realizzare  e  la  cui  regolare
esecuzione e' da verificare in sede di certificato di agibilita'; 
  2) alla preventiva sottoscrizione a favore del Comune  di  un  atto
unilaterale d'obbligo, avente efficacia non inferiore a  venti  anni,
contenente i seguenti impegni a carico del soggetto attuatore  e  dei
suoi aventi causa, da trascriversi nei registri immobiliari: 
  a) esecuzione delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o  di
recupero idrogeologico dei terreni di cui al punto 1, anche  soltanto
asserviti, previste nel progetto unitario; 
  b) il mantenimento in efficienza  nel  tempo  delle  opere  oggetto
dell'atto unilaterale d'obbligo, secondo il programma delle attivita'
da svolgere, della loro cadenza periodica e  delle  garanzie  per  il
loro puntuale adempimento. 
  4. L'accertato inadempimento  degli  impegni  di  cui  al  comma  3
costituisce variazione essenziale ai sensi dell'art. 45  della  legge
regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e
successive modificazioni e integrazioni  e  comporta  la  conseguente
applicazione delle pertinenti sanzioni edilizie.».