Art. 42 Sostituzione dell'art. 37 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 37 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 37 (Territori prativi, boschivi e naturali). - 1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua i territori prativi, boschivi e naturali specificando per ciascuno di essi le funzioni insediabili, le prestazioni, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dei manufatti ivi realizzabili funzionali allo svolgimento delle attivita' agro-silvo-pastorali, nonche' le modalita' per l'esecuzione delle sistemazioni esterne, della viabilita' di accesso e degli impianti ammessi. 2. In detti territori il PUC puo', altresi', individuare e disciplinare, alla stregua di attrezzature per servizi, specifici interventi esclusivamente finalizzati alla fruizione pubblica delle risorse.».