Art. 42 
 
           Sostituzione dell'art. 37 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 37 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 37 (Territori prativi, boschivi e naturali). - 1. Il PUC,  in
coerenza con il PTR, il PTGcm  e  il  PTC  provinciale,  individua  i
territori prativi, boschivi e naturali specificando per  ciascuno  di
essi le funzioni  insediabili,  le  prestazioni,  le  caratteristiche
tipologiche, formali e strutturali  dei  manufatti  ivi  realizzabili
funzionali allo  svolgimento  delle  attivita'  agro-silvo-pastorali,
nonche' le modalita' per  l'esecuzione  delle  sistemazioni  esterne,
della viabilita' di accesso e degli impianti ammessi. 
  2.  In  detti  territori  il  PUC  puo',  altresi',  individuare  e
disciplinare, alla stregua di  attrezzature  per  servizi,  specifici
interventi esclusivamente finalizzati alla fruizione  pubblica  delle
risorse.».