Art. 43 
 
           Sostituzione dell'art. 38 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 38 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 38 (Procedimento di adozione ed approvazione del PUC).  -  1.
Al fine dell'assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r.  n.
32/2012 e successive modificazioni e integrazioni  il  Comune,  prima
dell'adozione  del  progetto  di   PUC,   redige   ed   approva   con
deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di  PUC  ed
il relativo rapporto preliminare  e  li  trasmette  alla  Regione  in
qualita' di autorita' ambientale competente. 
  2. Conclusa la fase di consultazione di cui alla  l.r.  n.  32/2012
successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base degli esiti
di tale fase e  delle  attivita'  di  partecipazione  effettuate,  il
Comune redige il  progetto  di  PUC,  contenente  anche  il  rapporto
ambientale, e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale.  Il
progetto di PUC adottato e'  trasmesso,  in  formato  digitale,  alla
Regione che provvede a  metterlo  a  disposizione  nel  proprio  sito
informatico, nonche' alla Citta' metropolitana o  alla  Provincia  ed
alle altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati. 
  3. Il Comune, decorsi trenta giorni dall'invio degli atti  a  norma
del comma 2, indice, anche  ai  fini  della  procedura  di  VAS,  una
conferenza di servizi  istruttoria  ai  sensi  degli  articoli  14  e
seguenti  della  L.  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   e
integrazioni   alla   quale   sono   chiamati   a   partecipare    le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 2. Nella prima  seduta  di
tale conferenza viene verificata la completezza del progetto  di  PUC
adottato  rispetto  agli  elementi  costitutivi  del  PUC.  Gli  enti
convocati nella conferenza  di  servizi,  entro  i  successivi  dieci
giorni, comunicano al Comune la necessita'  o  meno  di  integrazioni
degli atti del progetto di PUC. In caso di  comunicazione  contenente
la richiesta di integrazione degli atti il Comune non puo'  procedere
agli adempimenti di pubblicita-partecipazione di cui al comma 5  fino
alla avvenuta integrazione di tali atti. 
  4. Per l'indizione e la gestione della  conferenza  di  servizi  il
Comune puo' avvalersi degli uffici della Citta' metropolitana o della
Provincia. 
  5. A seguito della riscontrata completezza degli atti  il  progetto
di PUC adottato, unitamente al relativo  atto  deliberativo  ed  agli
elaborati  tecnici  ad  esso  allegati,  ivi  compreso  il   rapporto
ambientale di cui alla l.r. n. 32/2012 e successive  modificazioni  e
integrazioni: 
  a) e' pubblicato, anche ai fini della procedura  di  VAS,  mediante
inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di  sessanta
giorni consecutivi durante il quale chiunque puo' prenderne  visione,
estrarne copia e presentare osservazioni, previo  avviso,  contenente
l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito  informatico
e di messa a disposizione  a  libera  visione  presso  la  segreteria
comunale, da pubblicarsi nel BURL e  nel  medesimo  sito  informatico
nonche', in via facoltativa, divulgato con manifesti od  altro  mezzo
di diffusione ritenuto idoneo; 
  b) e' divulgato mediante effettuazione  di  udienze  pubbliche,  da
indirsi a cura del Comune nei  primi  venti  giorni  del  periodo  di
inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso  la
segreteria comunale; 
  c) e' inviato, in formato digitale, alle amministrazioni  pubbliche
ed agli enti di gestione interessati ai fini dell'espressione,  entro
sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo  assenso  qualora
il   progetto   di   PUC   incida   sulla   destinazione   d'uso    o
sull'utilizzazione in atto dei beni  appartenenti  al  demanio  o  al
patrimonio indisponibile di dette amministrazioni ed enti; in caso di
mancata pronuncia entro il  suddetto  termine,  si  intende  comunque
acquisito l'assenso di tali amministrazioni od enti. 
  6. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con  deliberazione
del Consiglio comunale, da assumere entro il  termine  perentorio  di
novanta     giorni     dalla     scadenza     del     periodo      di
pubblicita-partecipazione di cui al comma  5,  lettera  a),  pena  la
decadenza automatica del PUC adottato.  Tale  deliberazione  comunale
deve contenere anche l'esplicitazione delle modifiche al progetto  di
PUC adottato apportate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni
e non e' soggetta ad una  nuova  fase  di  pubblicita-partecipazione,
salvo che l'accoglimento delle osservazioni  comporti  la  riadozione
del progetto di PUC. 
  7.   In   parallelo   all'effettuazione   degli   adempimenti    di
pubblicita-partecipazione di cui al comma 5, il Comune convoca una  o
piu' sedute della conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  3  per
l'illustrazione del progetto di  PUC  e  per  la  programmazione  del
calendario delle sedute per l'esame del progetto  di  piano  sotto  i
vari profili. La conferenza di servizi si conclude entro  il  termine
di novanta giorni dalla trasmissione agli enti  di  cui  al  comma  2
della deliberazione comunale sulle osservazioni  pervenute  ai  sensi
del comma 5, lettera a) ed e' preceduta  dalla  formale  acquisizione
dei motivati pareri della Regione e  delle  amministrazioni  ed  enti
partecipanti  che  devono  specificare  i  rilievi  aventi  carattere
vincolante  in  relazione  ai  piani  ed  ai  profili  di  rispettiva
competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere
vincolante anche per quanto riguarda  la  conformita'  del  PUC  alle
normative in materia urbanistico-edilizia e  paesistico-ambientale  e
puo' essere comprensivo della pronuncia sulla VAS. Il  Comune  redige
apposito  verbale   di   sintesi   delle   valutazioni   rese   dalle
amministrazioni ed enti partecipanti alla conferenza di  servizi  nei
relativi pareri e lo trasmette, entro  il  termine  di  venti  giorni
dalla conclusione della conferenza di  servizi,  alla  Regione,  alla
Citta' metropolitana o alla Provincia nonche' alle amministrazioni ed
enti partecipanti. 
  8. Il Comune, sulla base dei pareri di cui al  comma  7,  entro  il
termine di novanta giorni dalla data  del  verbale  conclusivo  della
conferenza  di  servizi,  assume  la  deliberazione   consiliare   di
adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante  e
di controdeduzione ai rilievi  di  carattere  propositivo,  la  quale
contiene la  dichiarazione  di  sintesi  prevista  nell'ambito  della
procedura di VAS. Tale deliberazione, ove contenga modificazioni  del
progetto di PUC conseguenti all'obbligo di adeguamento a  rilievi  di
carattere vincolante oppure contenga  modificazioni  non  sostanziali
che recepiscano rilievi di carattere propositivo, non e' assoggettata
agli adempimenti di pubblicita-partecipazione di cui ai commi 2 e  5.
La  deliberazione  consiliare,  non  appena  divenuta  esecutiva,  e'
trasmessa  alla  Regione  unitamente  ai  relativi   elaborati,   per
l'approvazione del PUC. 
  9. La  Regione  approva  il  PUC  con  deliberazione  della  Giunta
regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni
dal ricevimento della deliberazione  comunale  di  cui  al  comma  8,
decorso infruttuosamente il quale il PUC si  intende  approvato.  Nel
caso in cui l'approvazione del PUC comporti anche  l'approvazione  di
varianti ai piani territoriali  di  coordinamento  regionali  vigenti
fino all'approvazione del PTR il ridetto termine di  sessanta  giorni
decorre dall'acquisizione  della  determinazione  di  competenza  del
Consiglio regionale assemblea  legislativa  della  Liguria  ai  sensi
dell'art. 80, comma 2, della legge regionale  di  revisione  organica
della presente legge. L'approvazione del PUC e' disposta  sulla  base
della verifica dell'avvenuto  adeguamento  del  progetto  di  PUC  ai
rilievi  di  carattere   vincolante   e   della   ottemperanza   alle
prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS, nonche' sulla  base
della valutazione delle controdeduzioni comunali relative ai  rilievi
di carattere propositivo contenuti nei pareri resi a norma del  comma
7. Tale provvedimento regionale puo' disporre le modifiche necessarie
ad assicurare il compiuto recepimento  nel  PUC  dei  rilievi  aventi
carattere vincolante contenuti nei ridetti  pareri  della  Regione  e
delle altre amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento. 
  10. Il PUC approvato ed il provvedimento regionale di cui al  comma
9 sono trasmessi al Comune per l'inserimento nel sito  informatico  e
per la messa  a  disposizione  a  libera  e  permanente  visione  del
pubblico presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e messa a
disposizione e' dato avviso da parte del  Comune  nel  relativo  sito
informatico e nel BURL, nonche' con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
Il provvedimento regionale di cui al comma 9 e' altresi'  pubblicato,
a cura della Regione, nel BURL, nonche' inserito  nel  relativo  sito
informatico regionale. 
  11. Il  PUC  entra  in  vigore  dalla  data  di  pubblicazione  del
provvedimento regionale nel  BURL  e  di  suo  inserimento  nel  sito
informatico della Regione.».