Art. 48 
 
           Sostituzione dell'art. 42 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 42 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 42 (Misure  di  salvaguardia).  -  1.  A  salvaguardia  delle
previsioni contenute nel progetto di  PUC  adottato  ai  sensi  degli
articoli 38, 39 e 39-bis, a far data dalla assunzione della  relativa
deliberazione  di  adozione  e'  sospesa  ogni   determinazione   nei
confronti delle istanze di permesso di costruire  ed  e'  vietata  la
presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi  edilizi  in
contrasto con le suddette previsioni.  Tale  misura  di  salvaguardia
cessa la sua efficacia decorsi tre anni dalla data  di  adozione  del
PUC. 
  2. La misura di salvaguardia di cui al  comma  1  opera  anche  nei
confronti: 
  a) delle varianti al PUC adottate ai sensi  dell'art.  44  e  delle
modifiche al PUC adottate con la procedura dell'aggiornamento di  cui
all'art. 43, comma 3; 
  b) dei PUO adottati ai sensi dell'art. 51. 
  3. Il Presidente  della  Regione,  a  richiesta  del  Sindaco,  con
provvedimento motivato puo' ordinare la sospensione di interventi  di
trasformazione urbanistico-edilizia del territorio che siano tali  da
compromettere o rendere piu'  onerosa  l'attuazione  degli  strumenti
urbanistici  comunali.  Tale  provvedimento  deve  essere  notificato
all'interessato e non puo' avere efficacia superiore a tre anni dalla
data di adozione dello strumento urbanistico adottato.».