Art. 48 Sostituzione dell'art. 42 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 42 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 42 (Misure di salvaguardia). - 1. A salvaguardia delle previsioni contenute nel progetto di PUC adottato ai sensi degli articoli 38, 39 e 39-bis, a far data dalla assunzione della relativa deliberazione di adozione e' sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed e' vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le suddette previsioni. Tale misura di salvaguardia cessa la sua efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione del PUC. 2. La misura di salvaguardia di cui al comma 1 opera anche nei confronti: a) delle varianti al PUC adottate ai sensi dell'art. 44 e delle modifiche al PUC adottate con la procedura dell'aggiornamento di cui all'art. 43, comma 3; b) dei PUO adottati ai sensi dell'art. 51. 3. Il Presidente della Regione, a richiesta del Sindaco, con provvedimento motivato puo' ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici comunali. Tale provvedimento deve essere notificato all'interessato e non puo' avere efficacia superiore a tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico adottato.».