Art. 5 
 
           Sostituzione dell'art. 4 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 4 della l.r. n.  36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Pianificazione territoriale di livello provinciale). -  1.
La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce  la
sede di coordinamento della pianificazione urbanistica  comunale  con
riferimento alle previsioni aventi valenza sovracomunale  relative  a
servizi,  infrastrutture,  insediamenti  produttivi,  commerciali   e
turistico-ricettivi   la   cui   localizzazione   comporti   ricadute
sull'assetto  funzionale  delle  infrastrutture   a   livello   sovra
comunale,  in  coerenza  con   i   contenuti   della   pianificazione
territoriale regionale. 
  2.  La  pianificazione  territoriale  di  livello  provinciale,  in
coerenza con il PTR e con gli atti di programmazione  socio-economica
regionale,  definisce  l'assetto  del   territorio   provinciale   ed
individua  gli  ambiti  territoriali  destinati  alle  attivita'   di
produzione agricola e quelli di presidio ambientale. 
  3.  Lo  strumento  della  pianificazione  territoriale  di  livello
provinciale e' il Piano  territoriale  di  coordinamento  provinciale
(PTC provinciale).».