Art. 5 Sostituzione dell'art. 4 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 4 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Pianificazione territoriale di livello provinciale). - 1. La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale con riferimento alle previsioni aventi valenza sovracomunale relative a servizi, infrastrutture, insediamenti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi la cui localizzazione comporti ricadute sull'assetto funzionale delle infrastrutture a livello sovra comunale, in coerenza con i contenuti della pianificazione territoriale regionale. 2. La pianificazione territoriale di livello provinciale, in coerenza con il PTR e con gli atti di programmazione socio-economica regionale, definisce l'assetto del territorio provinciale ed individua gli ambiti territoriali destinati alle attivita' di produzione agricola e quelli di presidio ambientale. 3. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale e' il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC provinciale).».