Art. 50 Sostituzione dell'art. 43 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 43 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 43 (Flessibilita' e aggiornamento del PUC). - 1. Le norme del PUC definiscono i margini di flessibilita' entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso ne' alla procedura di aggiornamento di cui al comma 3, ne' alla procedura di variante di cui all'art. 44. Nei distretti di trasformazione i margini di flessibilita' sono costituiti da indicazioni alternative degli elementi di cui all'art. 29, comma 3, con esclusione della definizione del perimetro del distretto di cui alla relativa lettera a), mentre negli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento i margini di flessibilita' sono costituiti da indicazioni alternative rispetto ai contenuti stabiliti all'art. 28, comma 4, che non incidano sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici. 2. Sono comunque ricomprese nei margini di flessibilita' le rettifiche del perimetro degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e dei distretti di trasformazione che derivino dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di progetto urbanistico od edilizio. 3. Costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS e sugli obiettivi del PUC e sempreche' coerenti con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e, in quanto tali, non rientranti nel campo di applicazione della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni: a) modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale; b) modifiche per l'adeguamento del PUC ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali che non comportino incremento del carico urbanistico complessivo gia' previsto dal PUC; c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento, nonche' dei distretti di trasformazione, purche' non comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo gia' previsto dal PUC. 4. Il mero recepimento nel PUC di indicazioni aventi contenuto prescrittivo e valore vincolante derivanti da atti normativi statali e regionali non costituisce aggiornamento ed e' effettuato mediante atti tecnici dei competenti uffici. 5. L'aggiornamento del PUC e' adottato con deliberazione del Consiglio comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilita' delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa, agli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS, agli obiettivi del piano, alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonche' della sussistenza delle condizioni di esclusione dell'applicazione della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 6. L'aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, e' pubblicato, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque puo' prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonche', in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo. 7. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicita' di cui al comma 6. 8. Il Comune entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicita-partecipazione approva l'aggiornamento con deliberazione del Consiglio comunale. 9. Gli atti deliberativi e gli elaborati dell'aggiornamento sono inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla Regione, alla Citta' metropolitana ed alla Provincia.».