Art. 50 
 
           Sostituzione dell'art. 43 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 43 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 43 (Flessibilita' e aggiornamento del PUC). - 1. Le norme del
PUC definiscono i margini di  flessibilita'  entro  cui  le  relative
previsioni possono essere attuate senza ricorso ne' alla procedura di
aggiornamento di cui al comma 3, ne' alla procedura  di  variante  di
cui all'art.  44.  Nei  distretti  di  trasformazione  i  margini  di
flessibilita'  sono  costituiti  da  indicazioni  alternative   degli
elementi  di  cui  all'art.  29,  comma  3,  con   esclusione   della
definizione del perimetro del distretto di cui alla relativa  lettera
a), mentre negli ambiti di conservazione, di  riqualificazione  e  di
completamento  i  margini  di  flessibilita'   sono   costituiti   da
indicazioni alternative rispetto ai contenuti stabiliti all'art.  28,
comma 4, che non incidano sul carico urbanistico e sul fabbisogno  di
standard urbanistici. 
  2.  Sono  comunque  ricomprese  nei  margini  di  flessibilita'  le
rettifiche  del  perimetro  degli   ambiti   di   conservazione,   di
riqualificazione e di completamento e dei distretti di trasformazione
che derivino dalla trasposizione cartografica  delle  previsioni  del
PUC alla scala di progetto urbanistico od edilizio. 
  3. Costituiscono aggiornamento le  seguenti  modifiche  al  PUC  in
quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli esiti  della
pronuncia regionale in materia di VAS e sugli  obiettivi  del  PUC  e
sempreche' coerenti con  le  indicazioni  e  prescrizioni  dei  piani
territoriali e di settore di livello sovraordinato e, in quanto tali,
non rientranti nel campo di applicazione  della  l.r.  n.  32/2012  e
successive modificazioni e integrazioni: 
  a) modifiche della tipologia dei servizi pubblici  o  di  interesse
pubblico di livello comunale  localizzati  dal  PUC  ove  i  relativi
vincoli siano operanti a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327   (Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita') e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
nonche' la localizzazione di nuovi servizi pubblici  o  di  interesse
pubblico di livello comunale; 
  b) modifiche per l'adeguamento del  PUC  ad  atti  legislativi,  di
programmazione e di indirizzo statali o regionali che non  comportino
incremento del carico urbanistico complessivo gia' previsto dal PUC; 
  c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti  di
conservazione, di riqualificazione e di  completamento,  nonche'  dei
distretti di trasformazione, purche' non comportanti l'individuazione
di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico  complessivo
gia' previsto dal PUC. 
  4. Il mero recepimento nel  PUC  di  indicazioni  aventi  contenuto
prescrittivo e valore vincolante derivanti da atti normativi  statali
e regionali non costituisce aggiornamento ed e'  effettuato  mediante
atti tecnici dei competenti uffici. 
  5. L'aggiornamento  del  PUC  e'  adottato  con  deliberazione  del
Consiglio  comunale  alla  quale  deve  essere   allegata   specifica
attestazione della compatibilita' delle relative  modifiche  rispetto
alla descrizione fondativa, agli esiti della pronuncia  regionale  in
materia  di  VAS,  agli  obiettivi  del  piano,  alle  indicazioni  e
prescrizioni  dei  piani  territoriali  e  di  settore   di   livello
sovraordinato,  nonche'  della  sussistenza   delle   condizioni   di
esclusione dell'applicazione  della  l.r.  n.  32/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  6.  L'aggiornamento   adottato,   unitamente   al   relativo   atto
deliberativo,  e'   pubblicato,   mediante   inserimento   nel   sito
informatico comunale per un periodo  di  trenta  giorni  consecutivi,
durante il quale chiunque puo' prenderne visione,  estrarne  copia  e
presentare  osservazioni,  previo  avviso,  contenente  l'indicazione
della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di  messa  a
disposizione a libera  visione  presso  la  segreteria  comunale,  da
pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonche', in via
facoltativa, divulgato con manifesti od  altro  mezzo  di  diffusione
ritenuto idoneo. 
  7. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con  deliberazione
del Consiglio comunale da assumere entro il termine di quarantacinque
giorni dalla scadenza del periodo di pubblicita' di cui al comma 6. 
  8. Il Comune entro sessanta giorni dalla conclusione della fase  di
pubblicita-partecipazione approva l'aggiornamento  con  deliberazione
del Consiglio comunale. 
  9. Gli atti deliberativi e gli  elaborati  dell'aggiornamento  sono
inseriti nel  sito  informatico  del  Comune,  depositati  presso  la
segreteria comunale a libera e permanente  visione  del  pubblico,  e
trasmessi  alla  Regione,   alla   Citta'   metropolitana   ed   alla
Provincia.».