Art. 51 Modifiche all'art. 44 della l.r. n. 36/1997 1. Il comma 1 dell'art. 44 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «1. Costituiscono varianti al PUC le modifiche non rientranti nei margini di flessibilita' o nell'aggiornamento di cui all'art. 43. Le varianti sono adottate ed approvate secondo la procedura stabilita agli articoli 38 o 39 a seconda del tipo di PUC da variare.». 2. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 44 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.