Art. 51 
 
             Modifiche all'art. 44 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 44  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Costituiscono varianti al PUC le modifiche non  rientranti  nei
margini di flessibilita' o nell'aggiornamento di cui all'art. 43.  Le
varianti sono adottate ed approvate secondo  la  procedura  stabilita
agli articoli 38 o 39 a seconda del tipo di PUC da variare.». 
  2. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e  9  dell'art.  44  della  l.r.  n.
36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.