Art. 55 Inserimento degli articoli 47-bis e 47-ter della l.r. n. 36/1997 1. Dopo l'art. 47 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «Art. 47-bis (Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni e privo di disciplina paesistica di livello puntuale). - 1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio e privo di disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC e' vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per le varianti finalizzate all'approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attivita' produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumita' nonche' per le varianti in attuazione di leggi speciali. 2. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 30 aprile 2017 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all'art. 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio). Art. 47-ter (Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni corredato di disciplina paesistica di livello puntuale). - 1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio corredato di disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC e' vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per quelle finalizzate all'approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attivita' produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumita', nonche' per le varianti in attuazione di leggi speciali.».