Art. 55 
 
             Inserimento degli articoli 47-bis e 47-ter 
                        della l.r. n. 36/1997 
 
  1. Dopo l'art. 47 della l.r. n. 36/1997 e successive  modificazioni
e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  47-bis  (Limitazioni  per  i  comuni  dotati  di   strumento
urbanistico generale  approvato  da  oltre  dieci  anni  e  privo  di
disciplina paesistica di livello puntuale). - 1. Nei comuni dotati di
strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio  e  privo
di disciplina paesistica di livello  puntuale  fino  all'approvazione
del PUC e' vietata l'adozione e l'approvazione  di  varianti  a  tale
strumento,   fatta   eccezione   per    le    varianti    finalizzate
all'approvazione di opere pubbliche da parte  di  amministrazioni  ed
enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto
attivita' produttive od opere necessarie per la  pubblica  o  privata
incolumita' nonche' per le varianti in attuazione di leggi speciali. 
  2. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 30 aprile 2017 trovano
applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all'art. 15,  comma
1, della legge regionale 6 giugno 2014,  n.  13  (Testo  unico  della
normativa regionale in materia di paesaggio). 
  Art.  47-ter  (Limitazioni  per  i  comuni  dotati   di   strumento
urbanistico generale approvato  da  oltre  dieci  anni  corredato  di
disciplina paesistica di livello puntuale). - 1. Nei comuni dotati di
strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio corredato
di disciplina paesistica di livello  puntuale  fino  all'approvazione
del PUC e' vietata l'adozione e l'approvazione  di  varianti  a  tale
strumento, fatta eccezione per quelle finalizzate all'approvazione di
opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla
realizzazione di interventi aventi ad oggetto attivita' produttive od
opere necessarie per la pubblica o privata incolumita',  nonche'  per
le varianti in attuazione di leggi speciali.».