Art. 6 
 
             Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. Nel primo alinea del comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 36/1997 e
successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «di  livello
comunale» sono  inserite  le  seguenti:  «,  esercitata  dai  comuni,
singoli ed associati nonche' dalle unioni dei comuni,». 
  2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della l.r.  n.  36/1997  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla
seguente: 
  «c)  a  favorire  il  governo  del  territorio  nelle  sue  diverse
componenti disciplinando prioritariamente gli interventi di recupero,
di riqualificazione e di rigenerazione urbana e  di  prevenzione  del
dissesto,  di  mantenimento  e  di  riqualificazione  del  patrimonio
agricolo-rurale   compatibili   con   i   valori   storico-culturali,
paesaggistici  ed   ambientali   e   prevedendo   le   trasformazioni
territoriali ammissibili sulla  base  degli  atti  di  pianificazione
territoriale di livello sovra comunale.». 
  3. Al comma 3 dell'art.  5  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: «ed  i  Programmi  attuativi
(di seguito denominati PA)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «anche
mediante formazione di PUC e PUO intercomunali, previo apposito  atto
di intesa tra i comuni interessati.». 
  4. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della l.r. n. 36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  I  comuni  esercitano  le   competenze   in   materia   di
pianificazione e di gestione del territorio mediante la formazione  e
l'attuazione degli strumenti di cui al comma 3,  nel  rispetto  della
vigente normativa sull'obbligo di  esercizio  associato  di  funzioni
mediante unione di comuni o convenzione, anche con gli  uffici  della
Citta' metropolitana e delle province.».