Art. 6 Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 36/1997 1. Nel primo alinea del comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «di livello comunale» sono inserite le seguenti: «, esercitata dai comuni, singoli ed associati nonche' dalle unioni dei comuni,». 2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: «c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando prioritariamente gli interventi di recupero, di riqualificazione e di rigenerazione urbana e di prevenzione del dissesto, di mantenimento e di riqualificazione del patrimonio agricolo-rurale compatibili con i valori storico-culturali, paesaggistici ed ambientali e prevedendo le trasformazioni territoriali ammissibili sulla base degli atti di pianificazione territoriale di livello sovra comunale.». 3. Al comma 3 dell'art. 5 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «ed i Programmi attuativi (di seguito denominati PA)» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante formazione di PUC e PUO intercomunali, previo apposito atto di intesa tra i comuni interessati.». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «3-bis. I comuni esercitano le competenze in materia di pianificazione e di gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione degli strumenti di cui al comma 3, nel rispetto della vigente normativa sull'obbligo di esercizio associato di funzioni mediante unione di comuni o convenzione, anche con gli uffici della Citta' metropolitana e delle province.».