Art. 65 Modifiche all'art. 57 della l.r. n. 36/1997 1. Al comma 1 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «PTR» sono inserite le seguenti: «al PTGcm», dopo la parola: «PUO» sono inserite le seguenti: «riservati ad approvazione regionale dal PTR» e dopo la parola: «legislazione» sono inserite le seguenti: «di settore». 2. Al comma 2 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «il relativo progetto» sono sostituite dalle seguenti: «gli elaborati cartografici e normativi» e dopo la parola «conferenza» e' aggiunta la seguente: «preliminare». 3. Al comma 3 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «Il progetto presentato deve contenere gli elementi ed essere costituito dagli elaborati» sono sostituite dalle seguenti: «Gli elaborati presentati devono corrispondere ai contenuti». 4. Il comma 4 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «4. Sull'iniziativa pianificatoria deve essere espressa nella conferenza preliminare, oppure entro il termine stabilito nella conferenza stessa che non deve comunque essere superiore a trenta giorni, da parte delle amministrazioni partecipanti, per quanto di rispettiva competenza, una preventiva valutazione da formalizzare in apposito verbale. Ove la valutazione espressa sia favorevole all'ulteriore corso del procedimento, per la conclusione dell'accordo di pianificazione si applica la procedura di cui ai commi 4-bis, 4-ter, 4-quinquies, 5 e 6.». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Gli atti sono sottoposti all'adozione da parte del competente organo dell'Amministrazione promotrice e la relativa deliberazione, corredata dai rispettivi allegati sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia dell'Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque puo' prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonche' divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo. 4-ter. Decorso il periodo di cui al comma 4-bis, viene convocata una conferenza istruttoria tra le amministrazioni interessate per la valutazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, degli atti oggetto del procedimento in vista della sua conclusione. 4-quater. L'accordo di pianificazione e' concluso mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le amministrazioni partecipanti previa autorizzazione del rispettivo organo competente. 4-quinquies. L'accordo di pianificazione concluso a norma del comma 4 quater, unitamente all'atto di pianificazione con esso approvato, e' sottoposto a cura dell'Amministrazione promotrice alle rispettive forme di pubblicita' previste dalla presente legge con riferimento all'atto stesso.». 6. Il comma 5 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. Nei confronti degli atti adottati a norma del comma 4-bis, operano le misure di salvaguardia di cui agli articoli 13, comma 4, 16-quater, comma 3, 21, comma 3, e 42.». 7. Il comma 6 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «6. Qualora con un accordo di pianificazione si intenda procedere alla variazione, ai sensi della presente legge, di atti di diverso livello, la relativa iniziativa puo' essere assunta da ciascuna delle amministrazioni interessate. In tal caso gli atti sono adottati, a norma del comma 4-bis, dall'organo competente di tutte le amministrazioni cui fanno capo gli atti da variare.».