Art. 65 
 
             Modifiche all'art. 57 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 57  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «PTR» sono inserite  le
seguenti:  «al  PTGcm»,  dopo  la  parola:  «PUO»  sono  inserite  le
seguenti: «riservati ad approvazione regionale dal  PTR»  e  dopo  la
parola: «legislazione» sono inserite le seguenti: «di settore». 
  2. Al comma 2 dell'art. 57  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: «il relativo progetto»  sono
sostituite dalle seguenti: «gli elaborati cartografici e normativi» e
dopo la parola «conferenza» e' aggiunta la seguente: «preliminare». 
  3. Al comma 3 dell'art. 57  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: «Il progetto presentato deve
contenere gli elementi ed essere  costituito  dagli  elaborati»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «Gli   elaborati   presentati   devono
corrispondere ai contenuti». 
  4. Il comma 4 dell'art. 57  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Sull'iniziativa  pianificatoria  deve  essere  espressa  nella
conferenza preliminare,  oppure  entro  il  termine  stabilito  nella
conferenza stessa che non deve comunque  essere  superiore  a  trenta
giorni, da parte delle amministrazioni partecipanti,  per  quanto  di
rispettiva competenza, una preventiva valutazione da formalizzare  in
apposito  verbale.  Ove  la  valutazione  espressa   sia   favorevole
all'ulteriore corso del procedimento, per la conclusione dell'accordo
di pianificazione si applica la procedura  di  cui  ai  commi  4-bis,
4-ter, 4-quinquies, 5 e 6.». 
  5. Dopo il comma 4 dell'art. 57 della l.r. n. 36/1997 e  successive
modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis.  Gli  atti  sono  sottoposti  all'adozione  da  parte   del
competente  organo  dell'Amministrazione  promotrice  e  la  relativa
deliberazione, corredata dai  rispettivi  allegati  sono  pubblicati,
mediante inserimento nei siti  informatici  sia  dell'Amministrazione
promotrice, sia del Comune interessato,  per  un  periodo  di  trenta
giorni consecutivi durante il quale chiunque puo' prenderne  visione,
estrarne copia e presentare osservazioni,  previo  avviso  contenente
l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti  informatici
e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale,
da pubblicarsi nel BURL  e  nei  medesimi  siti  informatici  nonche'
divulgato, in via  facoltativa,  con  manifesti  od  altro  mezzo  di
diffusione ritenuto idoneo. 
  4-ter. Decorso il periodo di cui al comma  4-bis,  viene  convocata
una conferenza istruttoria tra le amministrazioni interessate per  la
valutazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, degli atti
oggetto del procedimento in vista della sua conclusione. 
  4-quater.  L'accordo  di  pianificazione   e'   concluso   mediante
sottoscrizione  da  parte  del  legale  rappresentante  di  tutte  le
amministrazioni partecipanti  previa  autorizzazione  del  rispettivo
organo competente. 
  4-quinquies. L'accordo di pianificazione concluso a norma del comma
4 quater, unitamente all'atto di pianificazione con  esso  approvato,
e' sottoposto a cura dell'Amministrazione promotrice alle  rispettive
forme di pubblicita' previste dalla presente  legge  con  riferimento
all'atto stesso.». 
  6. Il comma 5 dell'art. 57  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Nei confronti degli atti adottati  a  norma  del  comma  4-bis,
operano le misure di salvaguardia di cui agli articoli 13,  comma  4,
16-quater, comma 3, 21, comma 3, e 42.». 
  7. Il comma 6 dell'art. 57  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Qualora con un accordo di pianificazione si  intenda  procedere
alla variazione, ai sensi della presente legge, di  atti  di  diverso
livello, la relativa iniziativa puo' essere assunta da ciascuna delle
amministrazioni interessate. In tal caso gli atti  sono  adottati,  a
norma  del  comma  4-bis,  dall'organo   competente   di   tutte   le
amministrazioni cui fanno capo gli atti da variare.».