Art. 67 
 
             Modifiche all'art. 59 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 59  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni,  le  parole:  «14-bis  e  14-ter»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «e   seguenti»,   le   parole:   «per
l'approvazione di progetti di opere e di  interventi  che  comportino
adeguamenti al PUC di cui all'art.  43,  comma  1,  o  varianti  allo
stesso di cui all'art. 44 ovvero modifiche a tale  piano  non  ancora
approvato» sono sostituite dalle seguenti: «per l'approvazione di PUO
o di progetti di opere e di interventi che  comportino  aggiornamento
del PUC o varianti al PUC di cui all'art. 44 e modifiche  al  PUC  in
itinere». 
  2. I commi 1-bis e 1-ter dell'art.  59  della  l.r.  n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 
  3. Il comma 2 dell'art. 59  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'indizione della conferenza di servizi deve  essere  preceduta
dal  preventivo   assenso   dell'organo   competente   in   relazione
all'oggetto della conferenza stessa.». 
  4. Dopo il comma 2 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e  successive
modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. La deliberazione di cui al comma 2 e  gli  atti  presentati
nel corso della conferenza  di  servizi  in  seduta  referente,  sono
pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia del  Comune
interessato, sia dell'Amministrazione indicente, per  un  periodo  di
trenta giorni consecutivi durante il quale  chiunque  puo'  prenderne
visione, estrarne copia  e  presentare  osservazioni,  previo  avviso
contenente l'indicazione della data di inserimento nei  ridetti  siti
informatici  e  di  messa  a  disposizione  a  libera  visione  nella
segreteria comunale, da pubblicarsi nel  BURL  e  nei  medesimi  siti
informatici nonche' divulgato, in via facoltativa, con  manifesti  od
altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo. 
  2-ter. Le osservazioni vengono presentate al Comune interessato  il
quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le
rimette all'Amministrazione che ha indetto la conferenza per la  loro
sottoposizione alla decisione della  conferenza  medesima  in  seduta
deliberante. 
  2-quater. La conferenza in sede deliberante e' convocata  entro  il
termine all'uopo stabilito nella conferenza referente e comunque  non
oltre  il  termine  di  novanta  giorni  decorrenti  dalla  data   di
svolgimento di detta seduta. Nel caso di progetti sottoposti a VIA  o
a verifica-screening il termine e' elevato a centocinquanta giorni. 
  2-quinquies.  L'Amministrazione  indicente  nel  caso  in  cui   il
progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto  a
quello presentato nella conferenza referente, deve  acquisire,  prima
della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente. 
  2-sexies. L'assenso comunale  di  cui  al  comma  2-quinquies  puo'
assorbire anche la deliberazione prevista dal comma 2-ter. 
  2-septies. Ove il progetto  nel  corso  della  concertazione  venga
sostanzialmente  modificato,  rispetto  a  quello  presentato   nella
conferenza  referente,  per  esigenze   di   tutela   della   salute,
dell'incolumita'   pubblica,   del   paesaggio    e    dell'ambiente,
l'Amministrazione indicente non e' tenuta a riacquisire, prima  della
conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente. 
  2-opties. Le amministrazioni che partecipano ad una  conferenza  di
servizi devono assicurare che i  propri  rappresentanti  intervengano
alla seduta della conferenza deliberante muniti di preventivo assenso
dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi.». 
  5. Al comma 3 dell'art. 59  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole:  «cui  siano  sottoposte  le
opere oggetto  dell'accordo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in
relazione agli effetti urbanistico-edilizi da conseguire». 
  6. Al comma 4 dell'art. 59  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, le  parole:  «della  sede  di  deposito
degli  atti  di  pianificazione  approvati»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «del sito informatico e della sede in cui sono consultabili
gli atti approvati» e le parole: «sul  B.U.R.L.  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nel BURL, nel sito informatico del Comune, nonche'». 
  7. Alla fine del comma 5 dell'art.  59  della  l.r.  n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni,  sono  aggiunte  le  parole:
«limitatamente alle modalita' per il superamento di dissensi espressi
da  amministrazioni  statali,  mentre  per   la   conclusione   della
conferenza di servizi in caso di dissenso espresso da enti diversi da
quelli statali si applicano le disposizioni di cui all'art. 32  della
l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni».