Art. 67 Modifiche all'art. 59 della l.r. n. 36/1997 1. Al comma 1 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «14-bis e 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «e seguenti», le parole: «per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che comportino adeguamenti al PUC di cui all'art. 43, comma 1, o varianti allo stesso di cui all'art. 44 ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato» sono sostituite dalle seguenti: «per l'approvazione di PUO o di progetti di opere e di interventi che comportino aggiornamento del PUC o varianti al PUC di cui all'art. 44 e modifiche al PUC in itinere». 2. I commi 1-bis e 1-ter dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 3. Il comma 2 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «2. L'indizione della conferenza di servizi deve essere preceduta dal preventivo assenso dell'organo competente in relazione all'oggetto della conferenza stessa.». 4. Dopo il comma 2 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 2 e gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente, sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia del Comune interessato, sia dell'Amministrazione indicente, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque puo' prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonche' divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo. 2-ter. Le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Amministrazione che ha indetto la conferenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante. 2-quater. La conferenza in sede deliberante e' convocata entro il termine all'uopo stabilito nella conferenza referente e comunque non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di svolgimento di detta seduta. Nel caso di progetti sottoposti a VIA o a verifica-screening il termine e' elevato a centocinquanta giorni. 2-quinquies. L'Amministrazione indicente nel caso in cui il progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella conferenza referente, deve acquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente. 2-sexies. L'assenso comunale di cui al comma 2-quinquies puo' assorbire anche la deliberazione prevista dal comma 2-ter. 2-septies. Ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della salute, dell'incolumita' pubblica, del paesaggio e dell'ambiente, l'Amministrazione indicente non e' tenuta a riacquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente. 2-opties. Le amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che i propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi.». 5. Al comma 3 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione agli effetti urbanistico-edilizi da conseguire». 6. Al comma 4 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati» sono sostituite dalle seguenti: «del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti approvati» e le parole: «sul B.U.R.L. e» sono sostituite dalle seguenti: «nel BURL, nel sito informatico del Comune, nonche'». 7. Alla fine del comma 5 dell'art. 59 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «limitatamente alle modalita' per il superamento di dissensi espressi da amministrazioni statali, mentre per la conclusione della conferenza di servizi in caso di dissenso espresso da enti diversi da quelli statali si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni».