Art. 68 
 
             Modifiche all'art. 60 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. La rubrica dell'art. 60  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,   e'   sostituita   dalla   seguente:
(Disposizioni comuni all'accordo di  pianificazione,  all'accordo  di
programma e alla conferenza di servizi). 
  2. Prima  del  comma  1  dell'art.  60  della  l.r.  n.  36/1997  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «01. Ove l'accordo di pianificazione, l'accordo di programma  o  la
conferenza  di  servizi  ivi  compresa   la   procedura   di   intesa
Stato-Regione di cui all'art. 61, abbiano ad  oggetto  l'approvazione
di previsioni  territoriali  od  urbanistiche  oppure  di  interventi
urbanistico-edilizi  da  sottoporre   a   VAS   o   a   verifica   di
assoggettabilita' a VAS a norma della l.r. n.  32/2012  e  successive
modificazioni e integrazioni o a VIA a norma  della  l.r.  38/1998  e
successive modificazioni e  integrazioni  l'assunzione  dei  previsti
atti di approvazione o di assenso di natura  urbanistico-territoriale
e paesaggistica da parte delle competenti amministrazioni deve essere
preceduta  dalla  positiva  conclusione  delle  procedure  ambientali
previste nelle ridette leggi oppure essere contestuale agli  atti  di
conclusione di tali procedure.». 
  3. Al comma 1 dell'art. 60  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, dopo le  parole:  «dei  progetti»  sono
inserite le  seguenti:  «aventi  ad  oggetto  opere  pubbliche  o  di
pubblico interesse». 
  4. Al comma 2 dell'art. 60  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, le parole: «fermo restando  il  termine
massimo di un anno per l'inizio dei lavori» sono soppresse. 
  5. Il comma 3 dell'art. 60  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 
  6. Al comma 4 dell'art. 60  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «in  sede  di  accordo»
sono inserite le seguenti: «di pianificazione, di accordo». 
  7. Il comma 5 dell'art. 60  della  l.r.  n.  36/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. In sede di approvazione dei progetti  a  norma  della  presente
legge puo' essere demandata al Comune: 
  a) la concessione di proroghe ai sensi dell'art. 34, comma 5, della
l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 
  b) la facolta' di assentire direttamente in sede di titoli  edilizi
varianti  non  essenziali  al  progetto  rientranti  nei  margini  di
flessibilita', da prefissare in apposito elaborato facente  parte  di
quelli costitutivi del progetto approvato.».