Art. 68 Modifiche all'art. 60 della l.r. n. 36/1997 1. La rubrica dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituita dalla seguente: (Disposizioni comuni all'accordo di pianificazione, all'accordo di programma e alla conferenza di servizi). 2. Prima del comma 1 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «01. Ove l'accordo di pianificazione, l'accordo di programma o la conferenza di servizi ivi compresa la procedura di intesa Stato-Regione di cui all'art. 61, abbiano ad oggetto l'approvazione di previsioni territoriali od urbanistiche oppure di interventi urbanistico-edilizi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilita' a VAS a norma della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni o a VIA a norma della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni l'assunzione dei previsti atti di approvazione o di assenso di natura urbanistico-territoriale e paesaggistica da parte delle competenti amministrazioni deve essere preceduta dalla positiva conclusione delle procedure ambientali previste nelle ridette leggi oppure essere contestuale agli atti di conclusione di tali procedure.». 3. Al comma 1 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «dei progetti» sono inserite le seguenti: «aventi ad oggetto opere pubbliche o di pubblico interesse». 4. Al comma 2 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «fermo restando il termine massimo di un anno per l'inizio dei lavori» sono soppresse. 5. Il comma 3 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 6. Al comma 4 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «in sede di accordo» sono inserite le seguenti: «di pianificazione, di accordo». 7. Il comma 5 dell'art. 60 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «5. In sede di approvazione dei progetti a norma della presente legge puo' essere demandata al Comune: a) la concessione di proroghe ai sensi dell'art. 34, comma 5, della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni; b) la facolta' di assentire direttamente in sede di titoli edilizi varianti non essenziali al progetto rientranti nei margini di flessibilita', da prefissare in apposito elaborato facente parte di quelli costitutivi del progetto approvato.».