Art. 74 
 
           Sostituzione dell'art. 79 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 79 della l.r. n. 36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 79 (Adeguamento e varianti dei vigenti PTC provinciali). - 1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  PTR  le  province
adeguano i vigenti PTC provinciali mediante procedura di variante  di
cui all'art. 22 o di accordo di pianificazione  di  cui  all'art.  57
oppure procedono alla formazione di un nuovo  piano  territoriale  di
coordinamento. 
  2. Fino  all'approvazione  del  PTR  le  varianti  ai  vigenti  PTC
provinciali sono soggette alla procedura di cui all'art. 22 o di  cui
all'art. 57.».