Art. 74 Sostituzione dell'art. 79 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 79 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 79 (Adeguamento e varianti dei vigenti PTC provinciali). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del PTR le province adeguano i vigenti PTC provinciali mediante procedura di variante di cui all'art. 22 o di accordo di pianificazione di cui all'art. 57 oppure procedono alla formazione di un nuovo piano territoriale di coordinamento. 2. Fino all'approvazione del PTR le varianti ai vigenti PTC provinciali sono soggette alla procedura di cui all'art. 22 o di cui all'art. 57.».