Art. 79 Disposizioni transitorie per la conclusione dei procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge. 1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione della previgente l.r. n. 36/1997 continuano ad essere regolati dalle relative disposizioni, salvo quanto stabilito nei commi 2, 3 e 4 con riferimento ai PUC, nonche' negli articoli 80 e 81. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni possono adottare il PUC secondo i contenuti della previgente l.r. n. 36/1997 in applicazione delle nuove procedure stabilite agli articoli 38 o 39 della l.r. n. 36/1997 come modificata dalla presente legge. Nell'ambito delle fasi del procedimento di approvazione del PUC previste in tali articoli viene assicurato l'adeguamento della relativa disciplina alle sopravvenute disposizioni di rilievo urbanistico - edilizio. 3. I procedimenti aventi ad oggetto i progetti definitivi di PUC adottati ai sensi del previgente art. 40 della l.r. n. 36/1997: a) ove siano gia' stati conseguiti la positiva verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilita' a VAS ai sensi della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP, sono conclusi in applicazione delle disposizioni stabilite ai commi 4 e seguenti del previgente art. 40 della l.r. n. 36/1997; b) ove non siano stati ancora conseguiti la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilita' a VAS e l'eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP sono conclusi secondo la seguente procedura: 1) il Comune, a seguito dell'adozione del progetto definitivo ed in parallelo alla fase di pubblicita-partecipazione da effettuarsi secondo le modalita' di cui al previgente art. 40, commi 2 e 3, della l.r. n. 36/1997, ma soggetta al termine di sessanta giorni consecutivi, indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento in sede di successiva conferenza di servizi decisoria delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonche' delle determinazioni della Citta' metropolitana o della Provincia di verifica di legittimita' del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare; 2) decorso il termine di pubblicita-partecipazione di cui al punto 1) il Comune, entro i successivi quarantacinque giorni, decide con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni presentate ed approva il PUC apportando eventuali modifiche in conseguenza del loro accoglimento, sempreche' non in contrasto con i contenuti vincolanti dei pareri espressi sul progetto preliminare di PUC ai sensi del previgente art. 39 della l.r. n. 36/1997 e della l.r. n. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che tali modifiche non comportano la necessita' di ripubblicazione degli atti; 3) la conferenza di servizi decisoria si conclude entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla data della relativa seduta referente convocata dal Comune per la valutazione del PUC approvato ai sensi del punto 2), mediante determinazione conclusiva da concordarsi nella seduta deliberante, preceduta dalla assunzione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Ove le determinazioni della Regione, della Citta' metropolitana e della Provincia siano subordinate all'osservanza di prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC il Comune e' tenuto, prima di formalizzare la determinazione conclusiva della conferenza, ad accettare tali prescrizioni con deliberazione del Consiglio comunale alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e degli atti del PUC e dal contestuale deposito del piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonche' nel BURL, da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi ed il PUC sono trasmessi alla Regione, alla Citta' metropolitana o alla Provincia; c) ove ricorra il caso di cui alla lettera b), ma sia gia' effettuata la fase di pubblicita-partecipazione secondo le modalita' di cui al previgente art. 40, commi 2 e 3, della l.r. n. 36/1997, a prescindere dall'avvenuta assunzione o meno della deliberazione consiliare di decisione sulle osservazioni presentate prevista al comma 4 del ridetto articolo, il Comune indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni per conseguire contestualmente le determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonche' le determinazioni della Citta' metropolitana o della Provincia di verifica di legittimita' del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare. La suddetta conferenza di servizi si conclude entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data della relativa seduta referente, mediante determinazione conclusiva da concordarsi nella seduta deliberante nel rispetto degli adempimenti e delle modalita' stabiliti al punto 3) della lettera b). 4. Nei confronti dei progetti preliminari di PUC adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del previgente art. 38 della l.r. n. 36/1997, si applicano le nuove procedure stabilite agli articoli 38 oppure 39 della l.r. n. 36/1997 come modificati dalla presente legge, secondo le seguenti modalita': a) ove sia gia' stata effettuata la fase di pubblicita-partecipazione di cui al comma 2 del previgente art. 38 della l.r. n. 36/1997 e non siano ancora stati resi i pareri della Regione, della Citta' metropolitana e della Provincia: 1) il Comune e' tenuto a decidere sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 come modificato dalla presente legge, fermo restando che il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente a trasmettere tale deliberazione alla Regione, alla Citta' metropolitana o alla Provincia, nonche' alla altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati in vista della convocazione, da parte del Comune, della conferenza di servizi istruttoria di cui ai commi 3 e seguenti del ridetto art. 38 come modificato dalla presente legge; 2) il procedimento e' concluso in applicazione delle disposizioni stabilite ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 del ridetto art. 38, ferma restando l'applicabilita' del suddetto art. 39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all'art. 38-bis della l.r. n. 36/1997 come introdotto dalla presente legge; b) ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicita-partecipazione il Comune e' tenuto a trasmettere il progetto di piano alla Regione, alla Citta' metropolitana o alla Provincia, nonche' alle altre amministrazioni od enti a vario titolo interessati in vista dello svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 3 del ridetto art. 38 per conseguire l'approvazione del piano in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti del medesimo art. 38, ferma restando l'applicabilita' dell'art. 39 della l.r. n. 36/1997 come modificato dalla presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui al ridetto art. 38-bis; c) il Comune ove siano gia' stati resi i pareri della Regione e della Provincia di cui al previgente art. 39 della l.r. n. 36/1997, nonche' acquisita la pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilita' a VAS, e' tenuto ad adottare il progetto definitivo di PUC ai sensi del previgente art. 40, comma 1, della l.r. n. 36/1997, e, per la conclusione del relativo procedimento, ad applicare la procedura stabilita al comma 3, lettera b), punti 1), 2) e 3), del presente articolo.