Art. 79 
Disposizioni transitorie per la conclusione dei procedimenti  avviati
  prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  1. I procedimenti avviati prima della data  di  entrata  in  vigore
della presente legge in applicazione della previgente l.r. n. 36/1997
continuano ad essere  regolati  dalle  relative  disposizioni,  salvo
quanto stabilito nei commi 2, 3 e 4 con riferimento ai  PUC,  nonche'
negli articoli 80 e 81. 
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge i comuni possono adottare il  PUC  secondo  i  contenuti  della
previgente l.r. n. 36/1997  in  applicazione  delle  nuove  procedure
stabilite agli articoli 38 o 39 della l.r. n. 36/1997 come modificata
dalla presente legge. Nell'ambito  delle  fasi  del  procedimento  di
approvazione del PUC  previste  in  tali  articoli  viene  assicurato
l'adeguamento   della   relativa   disciplina    alle    sopravvenute
disposizioni di rilievo urbanistico - edilizio. 
  3. I procedimenti aventi ad oggetto i progetti  definitivi  di  PUC
adottati ai sensi del previgente art. 40 della l.r. n. 36/1997: 
  a)  ove  siano  gia'  stati  conseguiti  la  positiva  verifica  di
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o  di
verifica di assoggettabilita' a VAS ai sensi della l.r. n. 32/2012  e
successive  modificazioni   e   integrazioni,   nonche'   l'eventuale
nulla-osta  regionale  sulle  varianti  al  PTCP,  sono  conclusi  in
applicazione delle disposizioni stabilite ai commi 4 e  seguenti  del
previgente art. 40 della l.r. n. 36/1997; 
  b)  ove  non  siano  stati  ancora  conseguiti   la   verifica   di
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o  di
verifica  di  assoggettabilita'  a  VAS  e   l'eventuale   nulla-osta
regionale sulle varianti al PTCP sono conclusi  secondo  la  seguente
procedura: 
  1) il Comune, a seguito dell'adozione del progetto definitivo ed in
parallelo  alla  fase  di  pubblicita-partecipazione  da  effettuarsi
secondo le modalita' di cui al previgente art. 40, commi 2 e 3, della
l.r.  n.  36/1997,  ma  soggetta  al  termine  di   sessanta   giorni
consecutivi, indice una conferenza di servizi  istruttoria  ai  sensi
degli articoli 14 e  seguenti  della  l.  n.  241/1990  e  successive
modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento  in  sede  di
successiva  conferenza  di  servizi  decisoria  delle  determinazioni
regionali di natura  ambientale  e  territoriale-paesistica,  nonche'
delle determinazioni della Citta' metropolitana o della Provincia  di
verifica di legittimita' del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm
o del PTC provinciale ed ai rilievi  formulati  nel  parere  espresso
dalla Provincia sul progetto preliminare; 
  2) decorso il termine di pubblicita-partecipazione di cui al  punto
1) il Comune, entro i successivi quarantacinque  giorni,  decide  con
deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni presentate ed
approva il PUC apportando eventuali modifiche in conseguenza del loro
accoglimento, sempreche' non in contrasto con i contenuti  vincolanti
dei pareri espressi sul progetto preliminare  di  PUC  ai  sensi  del
previgente art. 39 della l.r. n. 36/1997 e della l.r.  n.  32/2012  e
successive modificazioni e  integrazioni,  fermo  restando  che  tali
modifiche non comportano la necessita' di ripubblicazione degli atti; 
  3) la conferenza di servizi decisoria si conclude entro il  termine
di novanta  giorni,  decorrente  dalla  data  della  relativa  seduta
referente convocata dal Comune per la valutazione del  PUC  approvato
ai  sensi  del  punto  2),  mediante  determinazione  conclusiva   da
concordarsi nella  seduta  deliberante,  preceduta  dalla  assunzione
delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali.  Ove  le
determinazioni della Regione,  della  Citta'  metropolitana  e  della
Provincia   siano   subordinate   all'osservanza   di    prescrizioni
comportanti l'adeguamento del PUC  il  Comune  e'  tenuto,  prima  di
formalizzare  la  determinazione  conclusiva  della  conferenza,   ad
accettare tali prescrizioni con deliberazione del Consiglio  comunale
alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il
PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito  informatico
comunale della determinazione conclusiva della conferenza di  servizi
e degli atti del PUC e dal contestuale deposito del  piano  a  libera
visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso  da
pubblicare  nel  ridetto  sito  informatico,  nonche'  nel  BURL,  da
divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto  idoneo.  La  determinazione
conclusiva della conferenza di servizi ed il PUC sono trasmessi  alla
Regione, alla Citta' metropolitana o alla Provincia; 
    c) ove ricorra il caso di  cui  alla  lettera  b),  ma  sia  gia'
effettuata la fase di pubblicita-partecipazione secondo le  modalita'
di cui al previgente art. 40, commi 2 e 3, della l.r. n.  36/1997,  a
prescindere  dall'avvenuta  assunzione  o  meno  della  deliberazione
consiliare di decisione sulle  osservazioni  presentate  prevista  al
comma 4 del ridetto articolo, il  Comune  indice  una  conferenza  di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. n. 241/1990  e
successive    modificazioni    e    integrazioni    per    conseguire
contestualmente le determinazioni regionali di  natura  ambientale  e
territoriale-paesistica,  nonche'  le  determinazioni  della   Citta'
metropolitana o della Provincia di verifica di legittimita'  del  PUC
rispetto alle prescrizioni del PTGcm o  del  PTC  provinciale  ed  ai
rilievi formulati nel parere espresso dalla  Provincia  sul  progetto
preliminare. La suddetta conferenza di servizi si conclude  entro  il
termine di centottanta giorni, decorrente dalla data  della  relativa
seduta referente, mediante determinazione conclusiva  da  concordarsi
nella seduta deliberante  nel  rispetto  degli  adempimenti  e  delle
modalita' stabiliti al punto 3) della lettera b). 
  4. Nei confronti dei progetti preliminari  di  PUC  adottati  prima
della data di entrata in vigore della presente  legge  ai  sensi  del
previgente art. 38 della l.r.  n.  36/1997,  si  applicano  le  nuove
procedure stabilite agli articoli 38 oppure 39 della l.r. n.  36/1997
come modificati dalla presente legge, secondo le seguenti modalita': 
    a)   ove   sia    gia'    stata    effettuata    la    fase    di
pubblicita-partecipazione di cui al comma 2 del  previgente  art.  38
della l.r. n. 36/1997 e non siano ancora stati resi  i  pareri  della
Regione, della Citta' metropolitana e della Provincia: 
  1) il Comune e' tenuto a decidere sulle osservazioni  pervenute  ai
sensi dell'art. 38, comma 6, della l.r. n.  36/1997  come  modificato
dalla presente legge, fermo restando che  il  termine  perentorio  di
novanta giorni ivi previsto decorre dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  e   successivamente   a   trasmettere   tale
deliberazione  alla  Regione,  alla  Citta'  metropolitana   o   alla
Provincia, nonche' alla altre amministrazioni od enti a vario  titolo
interessati in vista della convocazione, da parte del  Comune,  della
conferenza di servizi istruttoria di cui ai commi 3  e  seguenti  del
ridetto art. 38 come modificato dalla presente legge; 
  2) il procedimento e' concluso in applicazione  delle  disposizioni
stabilite ai commi 7, 8, 9, 10  e  11  del  ridetto  art.  38,  ferma
restando l'applicabilita'  del  suddetto  art.  39  se  sussistano  i
presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di
cui all'art. 38-bis della  l.r.  n.  36/1997  come  introdotto  dalla
presente legge; 
    b)  ove  non   sia   stata   ancora   effettuata   la   fase   di
pubblicita-partecipazione  il  Comune  e'  tenuto  a  trasmettere  il
progetto di piano alla Regione,  alla  Citta'  metropolitana  o  alla
Provincia, nonche' alle altre amministrazioni od enti a vario  titolo
interessati in vista dello svolgimento della conferenza di servizi di
cui al comma 3 del ridetto art. 38 per conseguire l'approvazione  del
piano in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti
del medesimo art. 38, ferma restando  l'applicabilita'  dell'art.  39
della l.r.  n.  36/1997  come  modificato  dalla  presente  legge  se
sussistano i presupposti e le condizioni per la  formazione  del  PUC
semplificato di cui al ridetto art. 38-bis; 
    c) il Comune ove siano gia' stati resi i pareri della  Regione  e
della Provincia di cui al previgente art. 39 della l.r.  n.  36/1997,
nonche'  acquisita  la  pronuncia   di   VAS   o   di   verifica   di
assoggettabilita' a VAS, e' tenuto ad adottare il progetto definitivo
di PUC ai sensi del previgente  art.  40,  comma  1,  della  l.r.  n.
36/1997,  e,  per  la  conclusione  del  relativo  procedimento,   ad
applicare la procedura stabilita al comma 3, lettera b), punti 1), 2)
e 3), del presente articolo.