Art. 8 Sostituzione dell'art. 7 della l.r. n. 36/1997 1. L'art. 7 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione. Sistema informativo territoriale regionale). - 1. Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell'attivita' di pianificazione sono patrimonio comune degli enti che condividono la responsabilita' del governo del territorio, nonche' di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli enti e le associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi che, mediante la propria attivita', partecipano alle scelte inerenti l'assetto e le trasformazioni del territorio. 2. Il sistema informativo territoriale regionale e' basato su tecnologie GIS (Geographical Information System) ed e' predisposto per uniformare ed integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio. Gli atti di pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge hanno come riferimento obbligatorio gli standard del sistema informativo territoriale regionale che alimenta la base dati territoriale unificata ed il repertorio cartografico e provvede alla formazione e gestione dei dati. 3. Per lo sviluppo dei servizi informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale la Giunta regionale adotta linee guida che agevolano l'accesso al sistema informativo territoriale regionale da parte degli enti di cui al comma 1 e consentono, in primo luogo ai comuni, di sviluppare l'informatizzazione dei propri atti di pianificazione urbanistica. 4. I comuni, la Citta' metropolitana, le province, nell'ambito delle rispettive competenze, si conformano al sistema informativo territoriale regionale. 5. La Regione definisce le forme piu' opportune di intesa tra gli enti locali mediante la stipula di convenzioni per lo scambio e l'integrazione delle informazioni. La Citta' metropolitana svolge funzioni di coordinamento per i comuni che ne fanno parte. 6 La Regione, la Citta' metropolitana, le province ed i comuni interessati, d'intesa tra loro, utilizzano la rete di collegamento telematico regionale per consentire lo scambio delle informazioni relative ai rispettivi atti di pianificazione del territorio e sviluppano le tecnologie che assicurino l'integrazione e l'interoperabilita' dei sistemi informativi. 7. Le convenzioni di cui al comma 5 possono essere estese ad amministrazioni pubbliche ed enti di gestione di pubblici servizi che dispongano di informazioni utili alla pianificazione del territorio. 8. L'accesso alle informazioni e' aperto a tutti nell'ambito di quanto disposto dalla normativa regionale e nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati.».