Art. 8 
 
           Sostituzione dell'art. 7 della l.r. n. 36/1997 
 
  1. L'art. 7 della l.r. n.  36/1997  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  (Acquisizione  e  gestione  delle   conoscenze   per   la
pianificazione. Sistema informativo territoriale regionale). - 1.  Le
conoscenze  che  costituiscono  il  presupposto   dell'attivita'   di
pianificazione sono patrimonio comune degli enti che  condividono  la
responsabilita' del governo del  territorio,  nonche'  di  tutti  gli
altri  soggetti,  ivi   compresi   gli   enti   e   le   associazioni
rappresentative di interessi collettivi o diffusi  che,  mediante  la
propria attivita', partecipano alle scelte inerenti  l'assetto  e  le
trasformazioni del territorio. 
  2. Il sistema  informativo  territoriale  regionale  e'  basato  su
tecnologie GIS (Geographical Information System)  ed  e'  predisposto
per   uniformare   ed   integrare   le   informazioni    territoriali
alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli  enti  a  supporto
della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi
e dei dati  associati  al  territorio.  Gli  atti  di  pianificazione
territoriale disciplinati dalla presente legge hanno come riferimento
obbligatorio  gli  standard  del  sistema  informativo   territoriale
regionale che alimenta la base  dati  territoriale  unificata  ed  il
repertorio cartografico e provvede alla  formazione  e  gestione  dei
dati. 
  3. Per lo sviluppo dei servizi informatici  e  telematici  dedicati
alla pianificazione territoriale la  Giunta  regionale  adotta  linee
guida che agevolano l'accesso  al  sistema  informativo  territoriale
regionale da parte degli enti di cui al  comma  1  e  consentono,  in
primo luogo ai comuni, di sviluppare l'informatizzazione  dei  propri
atti di pianificazione urbanistica. 
  4. I comuni, la  Citta'  metropolitana,  le  province,  nell'ambito
delle rispettive competenze, si  conformano  al  sistema  informativo
territoriale regionale. 
  5. La Regione definisce le forme piu' opportune di intesa  tra  gli
enti locali mediante la stipula  di  convenzioni  per  lo  scambio  e
l'integrazione delle informazioni.  La  Citta'  metropolitana  svolge
funzioni di coordinamento per i comuni che ne fanno parte. 
  6 La Regione, la Citta' metropolitana,  le  province  ed  i  comuni
interessati, d'intesa tra loro, utilizzano la  rete  di  collegamento
telematico regionale per consentire  lo  scambio  delle  informazioni
relative ai  rispettivi  atti  di  pianificazione  del  territorio  e
sviluppano   le   tecnologie   che   assicurino   l'integrazione    e
l'interoperabilita' dei sistemi informativi. 
  7. Le convenzioni di cui  al  comma  5  possono  essere  estese  ad
amministrazioni pubbliche ed enti di gestione di pubblici servizi che
dispongano di informazioni utili alla pianificazione del territorio. 
  8. L'accesso alle informazioni e' aperto  a  tutti  nell'ambito  di
quanto disposto dalla normativa regionale e nel rispetto delle  leggi
sulla riservatezza dei dati.».