Art. 80 
Disposizioni  transitorie  applicabili  nei  confronti  dei   vigenti
  strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani territoriali di
  coordinamento regionali. 
 
  1. Fino all'approvazione del PUC a norma della l.r. n. 36/1997 come
modificata dalla presente legge: 
    a) per i comuni dotati di piano regolatore generale  (PRG)  o  di
programma di fabbricazione (PdF) con annesso regolamento edilizio  si
applicano, nel rispetto comunque  dei  divieti  e  delle  limitazioni
stabilite agli articoli 47-bis e 47-ter della l.r.  n.  36/1997  come
introdotti dalla presente legge: 
  1) le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61 della  l.r.
n. 36/1997 come modificati dalla presente legge con riferimento  alle
varianti agli  strumenti  urbanistici  generali  (PRG  e  PdF),  agli
strumenti urbanistici attuativi (SUA)  e  alle  varianti  ai  vigenti
piani territoriali  di  coordinamento  (PTC)  di  livello  regionale,
metropolitano e provinciale; 
  2) la normativa statale  e  regionale  in  materia  urbanistica  ed
edilizia; 
  3) le norme regionali elencate all'art. 82, comma  1,  lettera  b),
della presente legge; 
    b) per i comuni dotati  di  PUC  gia'  approvato  a  norma  delle
previgenti  disposizioni  della  l.r.  n.  36/1997  si  applicano  le
disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III e IV, ed al Titolo V della
l.r. n. 36/1997 come modificata dalla presente  legge,  salvo  quanto
previsto all'art. 81, comma 2, della presente legge. 
  2. Fino all'approvazione del PTR: 
    1) fermo restando quanto previsto al comma 1 continuano ad essere
approvate ai sensi della l.r. 6/1991  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e  della  l.r.  39/1984  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  le  varianti   ai   vigenti   piani   territoriali   di
coordinamento  regionali  che  siano  adottate  su  iniziativa  della
Regione oppure dei comuni. L'approvazione  di  tali  varianti  e'  di
competenza del Consiglio regionale Assemblea  Legislativa,  salvo  il
caso di varianti al vigente PTCP di iniziativa comunale adottate  nei
relativi  atti  di  pianificazione  urbanistica   od   in   sede   di
procedimenti  concertativi.  In  tali  ipotesi  l'approvazione  delle
varianti e' di competenza della  Giunta  regionale  ed  e'  preceduta
dall'acquisizione del nulla-osta del  Consiglio  regionale  Assemblea
Legislativa, da rendersi entro trenta giorni  dal  ricevimento  degli
atti, ove le varianti riguardino aree gia' assoggettate  ai  seguenti
regimi normativi del livello locale: 
  a) di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti; 
  b) di conservazione, relativamente a tutti gli assetti; 
  c) di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate e di  cui
si proponga il passaggio  al  regime  normativo  di  trasformabilita'
dell'assetto insediativo; 
  2) le valutazioni di competenza della Regione  sui  PUC  sono  rese
sulla base degli  atti  di  pianificazione  territoriale  vigenti  ed
operanti in salvaguardia; 
  3) la Regione nel rendere le proprie valutazioni ai sensi di quanto
previsto al punto 1) puo' disporre che gli interventi  in  attuazione
delle previsioni oggetto delle varianti al PTCP siano  sottoposti  ad
obbligo  di  approvazione   regionale,   comprensiva   del   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica; 
  4)  nelle  aree  assoggettate  dal  PTCP  al  regime  normativo  di
conservazione,  limitatamente   ai   nuclei   isolati,   nonche'   di
trasformazione, e ricadenti nel territorio di comuni dotati  di  PUC,
l'attuazione delle relative previsioni e' soggetta a PUO  d'interesse
regionale, da approvarsi da parte della Regione mediante ricorso alla
procedura dell'accordo di pianificazione di  cui  all'art.  57  della
l.r. n. 36/1997  come  modificata  dalla  presente  legge,  ovvero  a
Progetto di recupero paesistico-ambientale ai  sensi  del  previgente
art. 75 della l.r. n. 36/1997; 
  5) trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  ai  previgenti
articoli 74 e 75 della l.r. n. 36/1997.