Art. 80 Disposizioni transitorie applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei piani territoriali di coordinamento regionali. 1. Fino all'approvazione del PUC a norma della l.r. n. 36/1997 come modificata dalla presente legge: a) per i comuni dotati di piano regolatore generale (PRG) o di programma di fabbricazione (PdF) con annesso regolamento edilizio si applicano, nel rispetto comunque dei divieti e delle limitazioni stabilite agli articoli 47-bis e 47-ter della l.r. n. 36/1997 come introdotti dalla presente legge: 1) le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61 della l.r. n. 36/1997 come modificati dalla presente legge con riferimento alle varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG e PdF), agli strumenti urbanistici attuativi (SUA) e alle varianti ai vigenti piani territoriali di coordinamento (PTC) di livello regionale, metropolitano e provinciale; 2) la normativa statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia; 3) le norme regionali elencate all'art. 82, comma 1, lettera b), della presente legge; b) per i comuni dotati di PUC gia' approvato a norma delle previgenti disposizioni della l.r. n. 36/1997 si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo III e IV, ed al Titolo V della l.r. n. 36/1997 come modificata dalla presente legge, salvo quanto previsto all'art. 81, comma 2, della presente legge. 2. Fino all'approvazione del PTR: 1) fermo restando quanto previsto al comma 1 continuano ad essere approvate ai sensi della l.r. 6/1991 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni le varianti ai vigenti piani territoriali di coordinamento regionali che siano adottate su iniziativa della Regione oppure dei comuni. L'approvazione di tali varianti e' di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, salvo il caso di varianti al vigente PTCP di iniziativa comunale adottate nei relativi atti di pianificazione urbanistica od in sede di procedimenti concertativi. In tali ipotesi l'approvazione delle varianti e' di competenza della Giunta regionale ed e' preceduta dall'acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale Assemblea Legislativa, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, ove le varianti riguardino aree gia' assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale: a) di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti; b) di conservazione, relativamente a tutti gli assetti; c) di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate e di cui si proponga il passaggio al regime normativo di trasformabilita' dell'assetto insediativo; 2) le valutazioni di competenza della Regione sui PUC sono rese sulla base degli atti di pianificazione territoriale vigenti ed operanti in salvaguardia; 3) la Regione nel rendere le proprie valutazioni ai sensi di quanto previsto al punto 1) puo' disporre che gli interventi in attuazione delle previsioni oggetto delle varianti al PTCP siano sottoposti ad obbligo di approvazione regionale, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; 4) nelle aree assoggettate dal PTCP al regime normativo di conservazione, limitatamente ai nuclei isolati, nonche' di trasformazione, e ricadenti nel territorio di comuni dotati di PUC, l'attuazione delle relative previsioni e' soggetta a PUO d'interesse regionale, da approvarsi da parte della Regione mediante ricorso alla procedura dell'accordo di pianificazione di cui all'art. 57 della l.r. n. 36/1997 come modificata dalla presente legge, ovvero a Progetto di recupero paesistico-ambientale ai sensi del previgente art. 75 della l.r. n. 36/1997; 5) trovano applicazione le disposizioni di cui ai previgenti articoli 74 e 75 della l.r. n. 36/1997.