Art. 81 Disposizioni transitorie sul riparto di competenze tra Regione, Citta' metropolitana e province rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed ai vigenti piani territoriali di coordinamento regionali. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei comuni dotati di strumenti urbanistici generali (PRG o PdF) soggetti ai divieti ed alle limitazioni di cui agli articoli 47-bis e 47-ter della l.r. n. 36/1997 come introdotti dalla presente legge sono riservate alla Regione le funzioni: a) di approvazione di qualsiasi variante parziale, ivi comprese quelle contenute in strumenti urbanistici attuativi (SUA), con approvazione o controllo di legittimita' dello SUA ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima; b) di approvazione degli SUA di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali e delle varianti agli strumenti urbanistici generali ad essi sottese, ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima; c) di approvazione o di controllo di legittimita' degli SUA conformi o loro varianti ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima; d) fino all'entrata in vigore del PTR, di approvazione di varianti ai PTC regionali approvati a norma della l.r. 39/1984 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le province e la Citta' metropolitana concludono, entro il perentorio termine di centoventi giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la formazione di silenzio-assenso, i seguenti procedimenti, i cui atti siano stati precedentemente adottati dai comuni: a) di approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali ed approvazione degli SUA ricadenti negli ambiti di interesse regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 1985, n. 48 (Individuazione delle aree e degli ambiti territoriali di interesse regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 contenente disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti urbanistici) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ad essi sottese ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima; b) di controllo di legittimita' degli SUA non ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ad essi sottese ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima; c) di controllo di legittimita' delle varianti ai PUC e degli aggiornamenti dei PUC approvati a norma delle previgenti disposizioni della l.r. n. 36/1997, nonche' dei PUO ed eventuale rilascio della relativa autorizzazione di massima.