Art. 81 
Disposizioni transitorie  sul  riparto  di  competenze  tra  Regione,
  Citta' metropolitana e province rispetto ai  vigenti  strumenti  di
  pianificazione   urbanistica   comunale   ed   ai   vigenti   piani
  territoriali di coordinamento regionali. 
 
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  nei
confronti dei comuni dotati di strumenti urbanistici generali (PRG  o
PdF) soggetti ai divieti ed alle limitazioni  di  cui  agli  articoli
47-bis e 47-ter della l.r. n. 36/1997 come introdotti dalla  presente
legge sono riservate alla Regione le funzioni: 
  a) di approvazione di qualsiasi  variante  parziale,  ivi  comprese
quelle  contenute  in  strumenti  urbanistici  attuativi  (SUA),  con
approvazione o controllo  di  legittimita'  dello  SUA  ed  eventuale
rilascio della relativa autorizzazione di massima; 
  b) di approvazione degli SUA di interesse regionale individuati dai
vigenti PTC regionali e delle  varianti  agli  strumenti  urbanistici
generali ad  essi  sottese,  ed  eventuale  rilascio  della  relativa
autorizzazione di massima; 
  c) di  approvazione  o  di  controllo  di  legittimita'  degli  SUA
conformi  o  loro  varianti  ed  eventuale  rilascio  della  relativa
autorizzazione di massima; 
  d) fino all'entrata in vigore del PTR, di approvazione di  varianti
ai PTC regionali approvati a norma della l.r.  39/1984  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  2. Le province e  la  Citta'  metropolitana  concludono,  entro  il
perentorio termine di centoventi  giorni  decorrente  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  pena  la  formazione  di
silenzio-assenso, i seguenti procedimenti, i  cui  atti  siano  stati
precedentemente adottati dai comuni: 
  a) di approvazione delle varianti  parziali  ai  vigenti  strumenti
urbanistici generali ed approvazione degli SUA ricadenti negli ambiti
di interesse  regionale  di  cui  alla  deliberazione  del  Consiglio
regionale 25 marzo 1985, n. 48 (Individuazione  delle  aree  e  degli
ambiti territoriali di interesse regionale ai sensi e per gli effetti
dell'art. 24, primo  comma,  della  legge  28  febbraio  1985  n.  47
contenente   disposizioni   in   materia   di   semplificazione   dei
procedimenti urbanistici) e successive modificazioni e  integrazioni,
nonche' delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici  generali  ad
essi sottese ed eventuale rilascio della relativa  autorizzazione  di
massima; 
  b) di controllo di  legittimita'  degli  SUA  non  ricadenti  negli
ambiti di interesse regionale e delle varianti ai  vigenti  strumenti
urbanistici generali ad essi  sottese  ed  eventuale  rilascio  della
relativa autorizzazione di massima; 
  c) di controllo di legittimita'  delle  varianti  ai  PUC  e  degli
aggiornamenti dei PUC approvati a norma delle previgenti disposizioni
della l.r. n. 36/1997, nonche' dei PUO ed  eventuale  rilascio  della
relativa autorizzazione di massima.