Art. 82 
 
                Sostituzione ed abrogazione di norme 
 
  1. Salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli  da  79,
80 e 81, le disposizioni della presente legge: 
    a) sostituiscono le seguenti norme statali: 
  1) il Titolo I, il Titolo II, Capi I, II, III e IV -  articoli  33,
34, 35 e 36 - e il Titolo IV - articoli 41-quater  e  quinquies,  42,
43, 44 - della legge 17 agosto 1942, n. 1150  (Legge  urbanistica)  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  2) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n.
167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione  di  aree  fabbricabili
per l'edilizia  economica  e  popolare)  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  3) il decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici  2  aprile  1968
(Limiti inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza
fra  i  fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  spazi  destinati  agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici  o  riservati
alle attivita'  collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi  da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici  o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6
agosto 1967, n. 765), dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'art. 34; 
  4) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge  1°  giugno  1971,  n.  291
(Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia  di  opere
pubbliche  e  in  materia  urbanistica  e   per   la   incentivazione
dell'attivita' edilizia); 
  5) l'art. 27, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge  22
ottobre  1971,  n.  865  (Programmi  e  coordinamento   dell'edilizia
residenziale  pubblica;  norme   sull'espropriazione   per   pubblica
utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge  17  agosto  1942,  n.
1150; alla legge 18 aprile 1962, n.  167;  alla  legge  29  settembre
1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi  straordinari
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata); 
  6) gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978,  n.  457  (Norme
per l'edilizia residenziale); 
  7) l'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in  materia
di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero
e sanatoria delle opere edilizie); 
    b) abrogano le seguenti norme regionali: 
  1) la legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 (Norme  per  l'esercizio
delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in  materia  di
urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni; 
  2) la  legge  regionale  6  febbraio  1974,  n.  7  (Norme  per  la
formazione e la  revisione  degli  strumenti  urbanistici  e  per  la
concessione  ai  Comuni  dei  relativi   contributi)   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  3)  la  legge  regionale  18  gennaio  1975,  n.  4  (Modifiche  ed
integrazioni alle leggi regionali 24 maggio 1972, n. 8 e  6  febbraio
1974, n. 7 contenenti norme  in  materia  urbanistica)  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  4) la legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica
delle serre), ad esclusione dell'art. 1; 
  5) la legge regionale 17 gennaio  1980,  n.  9  (Snellimento  delle
procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche  alla
legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 e  successive  variazioni  nella
parte relativa alle competenze degli organi regionali); 
  6) la legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze
e  funzionamento  del  Comitato  Tecnico  Urbanistico)  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  7) la legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina  dei  piani
territoriali  di  coordinamento)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
  8) la legge regionale 2 maggio 1985, n. 29 (Disposizioni  di  prima
attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47  recante  all'art.  24
disposizioni in materia di procedimenti urbanistici); 
  9) la legge regionale 8 luglio 1987, n.  24  (Disposizioni  per  lo
snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28
febbraio  1985,  n.  47  e  disciplina  degli  strumenti  urbanistici
attuativi) e successive modificazioni e integrazioni; 
  10)  la  legge  regionale  2  maggio  1991,   n.   6   (Norme   per
l'aggiornamento  e   l'applicazione   del   piano   territoriale   di
coordinamento paesistico) e successive modificazioni e integrazioni; 
  11)  la  legge  regionale  10  novembre  1992,  n.  30  (Interventi
ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o
dotati di strumento urbanistico  generale  soggetto  a  revisione)  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  12)  la  legge  regionale  1°  giugno  1993,  n.   25   (Disciplina
urbanistica relativa  agli  interventi  di  recupero  del  patrimonio
edilizio esistente); 
  13) la legge regionale  13  settembre  1994,  n.  52  (Delega  alle
province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di
massima di cui all'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n.  24
nonche' di approvazione dei regolamenti edilizi); 
  14) l'art. 18, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2008, n.  16
(Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni. 
  2. E'  inoltre  sostituita  od  abrogata  ogni  altra  disposizione
incompatibile con le norme della presente legge. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Data a Genova, addi' 2 aprile 2015 
 
                              BURLANDO 
 
  (Omissis).