Art. 82 Sostituzione ed abrogazione di norme 1. Salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli da 79, 80 e 81, le disposizioni della presente legge: a) sostituiscono le seguenti norme statali: 1) il Titolo I, il Titolo II, Capi I, II, III e IV - articoli 33, 34, 35 e 36 - e il Titolo IV - articoli 41-quater e quinquies, 42, 43, 44 - della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni; 2) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) successive modificazioni e integrazioni; 3) il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 34; 4) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291 (Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attivita' edilizia); 5) l'art. 27, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata); 6) gli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale); 7) l'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie); b) abrogano le seguenti norme regionali: 1) la legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni; 2) la legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 (Norme per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici e per la concessione ai Comuni dei relativi contributi) e successive modificazioni e integrazioni; 3) la legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 maggio 1972, n. 8 e 6 febbraio 1974, n. 7 contenenti norme in materia urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni; 4) la legge regionale 1° giugno 1976, n. 17 (Disciplina urbanistica delle serre), ad esclusione dell'art. 1; 5) la legge regionale 17 gennaio 1980, n. 9 (Snellimento delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche alla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 e successive variazioni nella parte relativa alle competenze degli organi regionali); 6) la legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 (Composizione, competenze e funzionamento del Comitato Tecnico Urbanistico) e successive modificazioni e integrazioni; 7) la legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento) e successive modificazioni e integrazioni; 8) la legge regionale 2 maggio 1985, n. 29 (Disposizioni di prima attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante all'art. 24 disposizioni in materia di procedimenti urbanistici); 9) la legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 (Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni; 10) la legge regionale 2 maggio 1991, n. 6 (Norme per l'aggiornamento e l'applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico) e successive modificazioni e integrazioni; 11) la legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione) e successive modificazioni e integrazioni; 12) la legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 (Disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente); 13) la legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (Delega alle province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonche' di approvazione dei regolamenti edilizi); 14) l'art. 18, comma 2, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attivita' edilizia) e successive modificazioni. 2. E' inoltre sostituita od abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 2 aprile 2015 BURLANDO (Omissis).