Art. 3 
 
                     Esposizione della bandiera 
 
  1. In applicazione dell'art. 6 della legge regionale  27/2001,  gli
enti locali e gli uffici della Regione  possono  esporre  all'esterno
delle proprie sedi, in occasione della «Fieste de Patrie dal  Friûl»,
la bandiera del Friuli. 
  2. In sede di prima applicazione,  l'Amministrazione  regionale  e'
autorizzata a fornire gratuitamente agli enti locali che ne  facciano
richiesta una bandiera del Friuli per esposizione esterna.