Art. 3
Esposizione della bandiera
1. In applicazione dell'art. 6 della legge regionale 27/2001, gli
enti locali e gli uffici della Regione possono esporre all'esterno
delle proprie sedi, in occasione della «Fieste de Patrie dal Friûl»,
la bandiera del Friuli.
2. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale e'
autorizzata a fornire gratuitamente agli enti locali che ne facciano
richiesta una bandiera del Friuli per esposizione esterna.