Art. 4 
 
                     Celebrazioni istituzionali 
 
  1. Il Consiglio  regionale  organizza  annualmente  la  «Fieste  de
Patrie dal Friûl» attraverso una cerimonia pubblica di riconoscimento
di persone,  enti  o  organismi  che  si  contraddistinguono  per  la
continuita' con i valori civili e culturali che hanno  caratterizzato
l'identita' friulana. 
  2. I Comuni possono adeguare gli statuti  comunali  alle  finalita'
della presente legge prevedendo le modalita'  con  cui  celebrare  la
ricorrenza, con particolare riguardo ad attivita', organizzate con le
scuole, di coinvolgimento e sensibilizzazione dei  giovani  verso  le
tematiche dell'autonomia e delle identita'. 
  3. Al fine di concretizzare le  attivita'  scolastiche  di  cui  al
comma 2, le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  possono  individuare
specifici  percorsi  didattici  che  sperimentino  nuove  formule  di
progettazione, organizzazione e  distribuzione  dei  risultati  anche
attraverso collaborazioni diffuse, attivando network  territoriali  e
con l'uso delle nuove tecnologie mediatiche.