Art. 4
Celebrazioni istituzionali
1. Il Consiglio regionale organizza annualmente la «Fieste de
Patrie dal Friûl» attraverso una cerimonia pubblica di riconoscimento
di persone, enti o organismi che si contraddistinguono per la
continuita' con i valori civili e culturali che hanno caratterizzato
l'identita' friulana.
2. I Comuni possono adeguare gli statuti comunali alle finalita'
della presente legge prevedendo le modalita' con cui celebrare la
ricorrenza, con particolare riguardo ad attivita', organizzate con le
scuole, di coinvolgimento e sensibilizzazione dei giovani verso le
tematiche dell'autonomia e delle identita'.
3. Al fine di concretizzare le attivita' scolastiche di cui al
comma 2, le scuole di ogni ordine e grado possono individuare
specifici percorsi didattici che sperimentino nuove formule di
progettazione, organizzazione e distribuzione dei risultati anche
attraverso collaborazioni diffuse, attivando network territoriali e
con l'uso delle nuove tecnologie mediatiche.