Art. 5 
 
                           Borse di studio 
 
  1. Nell'ambito della celebrazione  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
l'Ufficio di  Presidenza  del  Consiglio  regionale  puo'  procedere,
altresi', all'istituzione di una o piu' borse di studio a  favore  di
studenti del Friuli Venezia Giulia, che si sono distinti  per  merito
scolastico e per l'elaborazione di uno studio su  tematiche  connesse
all'autonomia,  alla  lingua,  alla  storia  e  alle  prospettive  di
sviluppo delle comunita' friulane. 
  2. Le  Amministrazioni  comunali  possono  procedere  a  iniziative
analoghe, con fondi  propri,  nell'ambito  delle  iniziative  di  cui
all'art. 4, comma 2. 
  3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono estese anche  ai  figli
dei corregionali all'estero al fine di consentire il  mantenimento  e
il rafforzamento del legame con il  territorio  d'origine,  anche  in
collaborazione  con  gli  enti,  le  associazioni  e  le  istituzioni
riconosciuti ai sensi della legge regionale 26 febbraio  2002,  n.  7
(Nuova  disciplina  degli  interventi   regionali   in   materia   di
corregionali all'estero e rimpatriati). 
  4.  Al  fine  di  promuovere  la  coscienza  di  appartenenza  alle
istituzioni e alla vita amministrativa della Regione, al conferimento
delle borse di studio di cui ai commi 1 e  2  seguono  iniziative  di
coinvolgimento degli studenti che hanno partecipato  alla  selezione,
alla vita istituzionale dell'Amministrazione regionale e  degli  enti
locali,  nonche'  attivita'  di  informazione  e  contatto  con   gli
strumenti culturali ed economici  che  promuovono  lo  sviluppo  e  i
processi di integrazione europea della Regione.