Art. 5
Borse di studio
1. Nell'ambito della celebrazione di cui all'art. 4, comma 1,
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale puo' procedere,
altresi', all'istituzione di una o piu' borse di studio a favore di
studenti del Friuli Venezia Giulia, che si sono distinti per merito
scolastico e per l'elaborazione di uno studio su tematiche connesse
all'autonomia, alla lingua, alla storia e alle prospettive di
sviluppo delle comunita' friulane.
2. Le Amministrazioni comunali possono procedere a iniziative
analoghe, con fondi propri, nell'ambito delle iniziative di cui
all'art. 4, comma 2.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono estese anche ai figli
dei corregionali all'estero al fine di consentire il mantenimento e
il rafforzamento del legame con il territorio d'origine, anche in
collaborazione con gli enti, le associazioni e le istituzioni
riconosciuti ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7
(Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di
corregionali all'estero e rimpatriati).
4. Al fine di promuovere la coscienza di appartenenza alle
istituzioni e alla vita amministrativa della Regione, al conferimento
delle borse di studio di cui ai commi 1 e 2 seguono iniziative di
coinvolgimento degli studenti che hanno partecipato alla selezione,
alla vita istituzionale dell'Amministrazione regionale e degli enti
locali, nonche' attivita' di informazione e contatto con gli
strumenti culturali ed economici che promuovono lo sviluppo e i
processi di integrazione europea della Regione.