Art. 6
Manifestazioni culturali
1. Nell'ambito di uno specifico programma annuale, l'ARLeF sostiene
la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione
della festivita' di cui all'art. 1, da parte di enti locali in
collaborazione con le Pro loco e altri soggetti pubblici e privati
senza fini di lucro o a finalita' mutualistiche.
2. Il programma di cui al comma 1 e' approvato ogni anno dalla
Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, predisposta entro il 31
gennaio di ogni anno, sentita l'Assemblea di comunita' linguistica di
cui all' art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), e in collaborazione, fino
al loro superamento, con le Province di insediamento del gruppo
linguistico friulano.