Art. 6 
 
                      Manifestazioni culturali 
 
  1. Nell'ambito di uno specifico programma annuale, l'ARLeF sostiene
la realizzazione di  manifestazioni  culturali  per  la  celebrazione
della festivita' di cui all'art.  1,  da  parte  di  enti  locali  in
collaborazione con le Pro loco e altri soggetti  pubblici  e  privati
senza fini di lucro o a finalita' mutualistiche. 
  2. Il programma di cui al comma 1  e'  approvato  ogni  anno  dalla
Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF,  predisposta  entro  il  31
gennaio di ogni anno, sentita l'Assemblea di comunita' linguistica di
cui all' art. 21 della  legge  regionale  12  dicembre  2014,  n.  26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie  locali  nel  Friuli  Venezia
Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  territoriali   intercomunali   e
riallocazione di funzioni amministrative), e in collaborazione,  fino
al loro superamento, con  le  Province  di  insediamento  del  gruppo
linguistico friulano.