(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 22 alla Gazzetta ufficiale 
          della regione Siciliana n. 27 del 3 luglio 2015) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Norme in materia di composizione dei consigli 
                       e delle giunte comunali 
 
  1.  Il  numero  dei  componenti  dei  consigli  comunali   previsto
dall'art. 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e  successive
modifiche e integrazioni e' ridotto del 20 per  cento  rispetto  alle
previsioni del suddetto articolo. Qualora  il  rapporto  presenti  un
risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri e'
determinato con arrotondamento all'unita' superiore. 
  2. Al comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  come
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo le parole «al 20 per  cento  dei  componenti  dell'organo
elettivo  di  riferimento»  aggiungere  le  parole   «,   arrotondato
all'unita'  superiore  qualora  il  rapporto  presenti  un  risultato
decimale pari o superiore a 0,1.»; 
    b) le parole da «e, limitatamente  alle  giunte  comunali,»  fino
alla fine del comma sono sostituite  dalle  parole  «Nei  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il
numero  degli  assessori  e'  fissato  a  quattro,  nei  comuni   con
popolazione pari  o  inferiore  a  5.000  abitanti  il  numero  degli
assessori e' fissato a tre.». 
  3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al  comma  2,  il
numero degli assessori comunali sia dispari, la carica  di  assessore
puo' essere attribuita ad un numero di consiglieri  pari  alla  meta'
dei  componenti  della   giunta   comunale   arrotondato   all'unita'
inferiore. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal primo rinnovo dei  consigli  comunali  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.