Art. 2 
Adeguamento alla normativa nazionale  in  materia  di  indennita'  di
  funzione e gettoni  di  presenza  per  gli  amministratori  locali.
  Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30  in  materia
  di permessi e rimborsi 
  1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli  comunali  successivo
alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la  misura
massima delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui
all'art.  19  della  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  30  e
successive modifiche ed integrazioni e' determinata  ai  sensi  delle
disposizioni  del  Regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro
dell'interno del 4 aprile 2000, n.  119  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82,  comma  8,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche
ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni  di
presenza dei consiglieri comunali, la  dimensione  demografica  degli
scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti  e'  cosi'  rideterminata:  da
30.001 a 200.000  abitanti  e  da  200.001  a  500.000  abitanti.  Al
presidente del consiglio comunale e' attribuita un'indennita' pari  a
quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica.  Il
dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in
cui presta servizio percepisce un'indennita' di carica in  ogni  caso
non inferiore  al  trattamento  economico  complessivo  in  godimento
all'atto dell'insediamento. 
  2. All'art. 20  della  legge  regionale  n.  30/2000  e  successive
modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «si protraggano oltre la mezzanotte» sono
sostituite dalle parole «si protraggano oltre le due»; 
    b) al comma 2 le parole «hanno  diritto,  per  la  partecipazione
alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.»  sono
sostituite dalle parole «hanno diritto di assentarsi dal servizio per
il tempo  strettamente  necessario  alla  partecipazione  a  ciascuna
seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della  riunione  e
rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un'ora  prima  e
di un'ora dopo lo svolgimento della seduta.»; 
    c) al comma 5 le parole «pari a due terzi» sono sostituite  dalle
parole «pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni  con  popolazione
inferiore a 10.000 abitanti, pari alla meta'». 
  3. All'art. 21  della  legge  regionale  n.  30/2000  e  successive
modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 4 e' soppresso; 
  b) al comma 5 le parole da «e che, in  ragione  del  loro  mandato»
fino a «modifiche ed integrazioni.» sono sostituite dalle  parole  «,
spetta il rimborso  per  le  sole  spese  di  viaggio  effettivamente
sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle  sedute  dei
rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonche'  per  la  presenza
necessaria presso la sede  degli  uffici  per  lo  svolgimento  delle
funzioni proprie o delegate.».