Art. 2 Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennita' di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi 1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e' determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti e' cosi' rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale e' attribuita un'indennita' pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennita' di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento. 2. All'art. 20 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «si protraggano oltre la mezzanotte» sono sostituite dalle parole «si protraggano oltre le due»; b) al comma 2 le parole «hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata.» sono sostituite dalle parole «hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un'ora prima e di un'ora dopo lo svolgimento della seduta.»; c) al comma 5 le parole «pari a due terzi» sono sostituite dalle parole «pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla meta'». 3. All'art. 21 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' soppresso; b) al comma 5 le parole da «e che, in ragione del loro mandato» fino a «modifiche ed integrazioni.» sono sostituite dalle parole «, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.».