Art. 3 
 
        Adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali 
 
  1. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, adeguano i propri statuti  e  regolamenti  alle
disposizioni di  cui  agli  articoli  1  e  2.  In  caso  di  mancato
adeguamento trova applicazione quanto previsto dai medesimi articoli.