Art. 5 
 
            Norme in materia di consigli circoscrizionali 
 
  1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione  per
i comuni di Palermo, Catania e Messina. 
  2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al
comma 4 dell'art.  13  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  come
introdotto  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  della   legge
regionale  11  dicembre  1991,  n.  48,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  non  puo'  essere  superiore  a  dieci,  compreso   il
presidente del consiglio circoscrizionale. 
  3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei  consigli  circoscrizionali,  i
consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano  le  competenze  alle
circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto
termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la  funzione
pubblica  nomina  un  commissario  ad  acta  che  provvede   in   via
sostitutiva. 
  4. In fase di prima applicazione della presente legge,  i  consigli
comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento
entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. Decorso  infruttuosamente  il  suddetto  termine,  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione  pubblica  nomina  un
commissario ad acta che provvede in via sostitutiva. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.