Art. 6 
 
         Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet 
 
  1. L'art. 18 della legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  22  e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 18. (Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet). -
1. Fermi restando gli obblighi di pubblicita' e trasparenza  previsti
dalla disciplina  statale,  e'  fatto  obbligo  alle  amministrazioni
comunali, ai liberi Consorzi comunali nonche' alle unioni di  comuni,
fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per
estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla  loro
emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta  e  dal
consiglio e le determinazioni sindacali  e  dirigenziali  nonche'  le
ordinanze, ai fini di pubblicita' notizia. Le delibere della giunta e
del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono  pubblicate
entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato  rispetto  dei
suddetti termini l'atto e' nullo. 
  2.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  pubblicita'  e  trasparenza
previsti dalla disciplina statale,  e'  fatto  obbligo  alle  aziende
pubbliche  ex  municipalizzate  di  pubblicare  nei  rispettivi  siti
internet tutti gli atti adottati dal consiglio di  amministrazione  e
le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro  i  termini  di
cui al comma 1.». 
  2. Al comma 4 dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  come
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11
dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche  ed  integrazioni,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la parola «organizzazione» sopprimere  le  parole  «e  le
forme di pubblicita' dei lavori»; 
    b) dopo la parola «diffusi» aggiungere il seguente  periodo:  «Le
sedute delle commissioni consiliari  sono  pubbliche,  salvi  i  casi
previsti dal regolamento, e si tengono  preferibilmente  in  un  arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.».