Art. 6 Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet 1. L'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 18. (Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet). - 1. Fermi restando gli obblighi di pubblicita' e trasparenza previsti dalla disciplina statale, e' fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonche' alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonche' le ordinanze, ai fini di pubblicita' notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto e' nullo. 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicita' e trasparenza previsti dalla disciplina statale, e' fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.». 2. Al comma 4 dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola «organizzazione» sopprimere le parole «e le forme di pubblicita' dei lavori»; b) dopo la parola «diffusi» aggiungere il seguente periodo: «Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.».