Art. 5 Modalita' transitorie 1. Nelle more della realizzazione dei servizi di cui all'articolo 3, comma 4, i SUAP si avvalgono in via sostitutiva delle funzionalita' rese disponibili dal servizio digitale. 2. Al fine di garantire l'operativita' del servizio digitale, i SUAP comunicano tempestivamente alla Regione la modalita' scelta per la ricezione della domanda, della documentazione tecnica e degli allegati tra quelle indicate al punto 4.b dell'Allegato A. 3. Fino all'attivazione dei servizi di interoperabilita' per la ricezione della domanda, sono attivate esclusivamente le modalita' di cui ai punti 4.b.I e 4.b.II dell'Allegato A; a tal fine, entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, i' SUAP comunicano alla Regione il proprio riferimento PEC.