Art. 5 
 
                        Modalita' transitorie 
 
  1. Nelle more della realizzazione dei servizi di  cui  all'articolo
3,  comma  4,  i  SUAP  si  avvalgono  in   via   sostitutiva   delle
funzionalita' rese disponibili dal servizio digitale. 
  2. Al fine di garantire l'operativita'  del  servizio  digitale,  i
SUAP comunicano tempestivamente alla Regione la modalita' scelta  per
la ricezione della domanda,  della  documentazione  tecnica  e  degli
allegati tra quelle indicate al punto 4.b dell'Allegato A. 
  3. Fino all'attivazione dei servizi  di  interoperabilita'  per  la
ricezione della domanda, sono attivate esclusivamente le modalita' di
cui ai punti 4.b.I e 4.b.II dell'Allegato A; a  tal  fine,  entro  la
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  i'   SUAP
comunicano alla Regione il proprio riferimento PEC.