Art. 10 Direzione dei lavori 1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il collaudatore dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle principali fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali. 2. Il direttore dei lavori: a) vista tutti gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione della stessa; b) comunica la data di inizio dei lavori (specificata all'articolo 2, comma 12) all'Ufficio competente, congiuntamente al committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, l.r. 28/2011); c) assicura che sul cartello di cantiere siano indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico; d) assicura la rispondenza dei lavori strutturali al progetto, fino alla loro ultimazione; e) cura l'annotazione sul giornale dei lavori, anche mediante proprio delegato, dell'andamento dei lavori e delle verifiche che attengono alla statica delle strutture; f) vista periodicamente, ed in particolare nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale di cui alla lettera e) e ne garantisce la regolare tenuta e la conservazione in cantiere, unitamente al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" ed ai relativi atti progettuali; g) allega alla Relazione a Strutture Ultimate la documentazione fotografica dei principali particolari costruttivi non piu' ispezionabili; h) rilascia, al termine dei lavori, il certificato di conformita' di cui al comma 3 dell'articolo 9, per lavori non soggetti a collaudo. 3. In caso di variante sostanziale, il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo aver acquisito dal committente il nuovo provvedimento di "autorizzazione sismica". In caso di "variante rilevante" il direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo avere acquisito la ricevuta di avvenuto "deposito sismico" delle strutture cosi' come modificate. In caso di "variante non sostanziale" aggiorna gli elaborati progettuali e redige una relazione sulle varianti apportate che e' allegata alla Relazione a Strutture Ultimate insieme al "come costruito" (cd. "asbuilt"). 4. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la Relazione a Strutture Ultimate e ne consegna una copia al collaudatore in corso d'opera. Tale relazione e' presentata in duplice originale, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori strutturali, all'Ufficio competente per territorio, che avvia l'istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della Relazione a Strutture Ultimate, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla presentazione. 5. L'Ufficio competente nell'attivita' istruttoria di cui al comma 4, verifica: a) il rispetto dei termini di legge; b) la completezza degli atti; c) la coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla lettera b) e quanto indicato nell'istanza, di autorizzazione/deposito. 6. Nel corso dell'istruttoria di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio competente puo' richiedere integrazioni o chiarimenti al direttore dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso. 7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente attesta l'avvenuto e corretto deposito della Relazione a Strutture Ultimate e restituisce al direttore dei lavori una copia degli atti presentati. In caso di esito negativo, il Dirigente comunica il diniego di attestazione. 8. Il direttore dei lavori, nel caso in cui rassegni le proprie dimissioni o riceva la revoca dell'incarico, ne da' immediata comunicazione all'Ufficio competente e contestualmente: a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale che trasmette al committente, al collaudatore e all'Ufficio competente; b) al fine di attestare la corretta esecuzione dei lavori realizzati, redige una dettagliata relazione, sottoscritta anche dall'impresa esecutrice, sulle opere eseguite nel corso dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni dei prelievi effettuati sui materiali ai fini dei controlli di accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65, comma 6, lettere a), b), c), del d.p.r. 380/2001; c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori, il provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" con relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante, ovvero al collaudatore in corso d'opera. 9. Nel caso in cui il direttore dei lavori non effettui gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 8, ad essi provvede il collaudatore in corso d'opera, che effettua ispezioni, prove di carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari. 10. Il direttore dei lavori subentrante, oltre a quanto gia' previsto dal presente regolamento: a) vista gli elaborati progettuali originali allegati al provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito sismico" in possesso del committente; b) prende atto delle opere effettivamente realizzate e ne riscontra, per le parti ispezionabili, la corrispondenza con gli elaborati progettuali; c) dispone la ripresa dei lavori da verbalizzare in contraddittorio con il collaudatore in corso d'opera e il costruttore. 11. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, attesta l'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui alle lettere a), b), c) del comma 10. 12. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico al collaudatore in corso d'opera, il direttore dei lavori sospende i lavori fino alla nomina del tecnico subentrante dandone comunicazione all'Ufficio competente. 13. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o di rinuncia di questi, il direttore dei lavori sottopone al costruttore subentrante i provvedimenti di "autorizzazione sismica"/deposito sismico", gli allegati e gli elaborati progettuali originali in possesso del committente, ai fini della sottoscrizione degli stessi. Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, da allegare alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, il costruttore subentrante da' atto dell'avvenuta sottoscrizione degli elaborati progettuali. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, allegata alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 13, assolve all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001. 14. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicate nel presente articolo, sono effettuate telematicamente.