Art. 10 
 
                        Direzione dei lavori 
 
  1. Il direttore dei lavori informa preventivamente il  collaudatore
dell'inizio dei lavori strutturali, dell'esecuzione delle  principali
fasi costruttive e dell'ultimazione dei lavori strutturali. 
  2. Il direttore dei lavori: 
    a) vista tutti gli elaborati progettuali allegati  alla  denuncia
dei lavori, prima della presentazione della stessa; 
    b)  comunica  la  data  di   inizio   dei   lavori   (specificata
all'articolo 2, comma 12) all'Ufficio competente,  congiuntamente  al
committente ed al costruttore (articoli 7 e 9, l.r. 28/2011); 
    c) assicura che sul  cartello  di  cantiere  siano  indicati  gli
estremi del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico; 
    d) assicura la rispondenza dei lavori  strutturali  al  progetto,
fino alla loro ultimazione; 
    e) cura l'annotazione sul giornale  dei  lavori,  anche  mediante
proprio delegato, dell'andamento dei lavori  e  delle  verifiche  che
attengono alla statica delle strutture; 
    f) vista  periodicamente,  ed  in  particolare  nelle  fasi  piu'
importanti dell'esecuzione, il giornale di cui alla lettera e)  e  ne
garantisce  la  regolare  tenuta  e  la  conservazione  in  cantiere,
unitamente al  provvedimento  di  "autorizzazione  sismica"/"deposito
sismico" ed ai relativi atti progettuali; 
    g) allega alla Relazione a Strutture Ultimate  la  documentazione
fotografica  dei  principali   particolari   costruttivi   non   piu'
ispezionabili; 
    h) rilascia, al termine dei lavori, il certificato di conformita'
di cui al  comma  3  dell'articolo  9,  per  lavori  non  soggetti  a
collaudo. 
  3. In  caso  di  variante  sostanziale,  il  direttore  dei  lavori
sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente la ripresa solo dopo
aver  acquisito   dal   committente   il   nuovo   provvedimento   di
"autorizzazione  sismica".  In  caso  di  "variante   rilevante"   il
direttore dei lavori sospende l'esecuzione degli stessi e ne consente
la  ripresa  solo  dopo  avere  acquisito  la  ricevuta  di  avvenuto
"deposito sismico" delle strutture cosi' come modificate. In caso  di
"variante non  sostanziale"  aggiorna  gli  elaborati  progettuali  e
redige una relazione sulle varianti apportate che  e'  allegata  alla
Relazione a Strutture  Ultimate  insieme  al  "come  costruito"  (cd.
"asbuilt"). 
  4. Nei casi previsti dalla legge, il direttore dei lavori redige la
Relazione  a  Strutture  Ultimate  e  ne  consegna   una   copia   al
collaudatore in  corso  d'opera.  Tale  relazione  e'  presentata  in
duplice originale, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei  lavori
strutturali,  all'Ufficio  competente  per  territorio,   che   avvia
l'istruttoria     amministrativa     finalizzata     al      rilascio
dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della  Relazione  a
Strutture Ultimate, da adottarsi entro il termine di quindici  giorni
dalla presentazione. 
  5. L'Ufficio competente nell'attivita' istruttoria di cui al  comma
4, verifica: 
    a) il rispetto dei termini di legge; 
    b) la completezza degli atti; 
    c) la coerenza tra  quanto  riportato  negli  atti  di  cui  alla
lettera     b)     e     quanto     indicato     nell'istanza,     di
autorizzazione/deposito. 
  6. Nel corso dell'istruttoria di cui ai  commi  4  e  5,  l'Ufficio
competente puo' richiedere integrazioni o  chiarimenti  al  direttore
dei lavori, da presentare entro un  termine  non  superiore  a  dieci
giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso. 
  7. A conclusione dell'istruttoria, in caso di  esito  positivo,  il
Dirigente  dell'Ufficio  competente  attesta  l'avvenuto  e  corretto
deposito della  Relazione  a  Strutture  Ultimate  e  restituisce  al
direttore dei lavori una copia degli  atti  presentati.  In  caso  di
esito negativo, il Dirigente comunica il diniego di attestazione. 
  8. Il direttore dei lavori, nel caso in  cui  rassegni  le  proprie
dimissioni  o  riceva  la  revoca  dell'incarico,  ne  da'  immediata
comunicazione all'Ufficio competente e contestualmente: 
    a) sospende i lavori, redigendo specifico verbale  che  trasmette
al committente, al collaudatore e all'Ufficio competente; 
    b) al  fine  di  attestare  la  corretta  esecuzione  dei  lavori
realizzati, redige  una  dettagliata  relazione,  sottoscritta  anche
dall'impresa   esecutrice,   sulle   opere   eseguite    nel    corso
dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni  dei
prelievi  effettuati  sui  materiali  ai  fini   dei   controlli   di
accettazione e tutta la documentazione di cui all'articolo 65,  comma
6, lettere a), b), c), del d.p.r. 380/2001; 
    c) trasmette al committente la relazione, il giornale dei lavori,
il provvedimento di "autorizzazione sismica"/"deposito  sismico"  con
relativi allegati, da consegnare al direttore dei lavori subentrante,
ovvero al collaudatore in corso d'opera. 
  9. Nel caso in  cui  il  direttore  dei  lavori  non  effettui  gli
adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 8, ad essi provvede
il collaudatore in corso d'opera, che effettua  ispezioni,  prove  di
carico o altri accertamenti tecnici, se ritenuti necessari. 
  10. Il direttore  dei  lavori  subentrante,  oltre  a  quanto  gia'
previsto dal presente regolamento: 
    a)  vista  gli  elaborati  progettuali  originali   allegati   al
provvedimento  di  "autorizzazione  sismica"/"deposito  sismico"   in
possesso del committente; 
    b)  prende  atto  delle  opere  effettivamente  realizzate  e  ne
riscontra, per le parti  ispezionabili,  la  corrispondenza  con  gli
elaborati progettuali; 
    c)  dispone  la   ripresa   dei   lavori   da   verbalizzare   in
contraddittorio  con  il  collaudatore  in   corso   d'opera   e   il
costruttore. 
  11. La dichiarazione di  accettazione  dell'incarico,  da  allegare
alla  comunicazione  di  cui  all'articolo  2,  comma   13,   attesta
l'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui alle lettere a),  b),
c) del comma 10. 
  12. In caso di cessazione, per qualsiasi  causa,  dell'incarico  al
collaudatore in corso d'opera, il direttore  dei  lavori  sospende  i
lavori fino alla nomina del tecnico subentrante dandone comunicazione
all'Ufficio competente. 
  13. In caso di revoca dell'incarico al costruttore, o  di  rinuncia
di  questi,  il  direttore  dei  lavori  sottopone   al   costruttore
subentrante  i  provvedimenti  di  "autorizzazione  sismica"/deposito
sismico", gli allegati  e  gli  elaborati  progettuali  originali  in
possesso del committente, ai fini della sottoscrizione degli  stessi.
Nella dichiarazione di accettazione dell'incarico, da  allegare  alla
comunicazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  13,  il  costruttore
subentrante da' atto  dell'avvenuta  sottoscrizione  degli  elaborati
progettuali. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, allegata
alla  comunicazione  di  cui  all'articolo  2,  comma   13,   assolve
all'obbligo di denuncia di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001. 
  14. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia  dotato  di  procedura
informatizzata, le  comunicazioni  e  le  trasmissioni  indicate  nel
presente articolo, sono effettuate telematicamente.